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Preventivo all’esame dei revisori
Bilancio. La check list dei controlli da effettuare per la redazione del documento di bilancio nel rispetto del Dlgs 118/2011

Il preventivo 2015 deve tener conto delle novità apportate al sistema di bilancio degli enti locali dal Dlgs 118/2011, che impattano anche sulle modalità di controllo da parte dell’organo di revisione.
Per la corretta redazione del bilancio di previsione 2015, e per una verifica del rispetto del Dlgs 118/2011 da parte dei revisori dei conti, è opportuno seguire la check list dei principali controlli.

Previsioni «armonizzate» 
Dal 2015 gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione devono affiancare i nuovi schemi di bilancio di previsione per missioni e programmi con funzioni conoscitive, agli schemi di bilancio annuale e pluriennale adottati secondo gli schemi del Dpr 194/1996, che conservano la funzione autorizzatoria. Entrambe le versioni del bilancio riportano le medesime risultanze contabili, poiché la doppia classificazione è riferita ai medesimi dati.
Le previsioni devono tener conto che dal 1 gennaio 2015 è obbligatorio rispettare il principio contabile della competenza finanziaria potenziata per l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese. Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria aiuta a rispettare il principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata prevedendo eccezioni tassative e modalità di contabilizzazione di alcune particolari fattispecie di entrata e di spesa. 
Le previsioni delle entrate da Imu, per esempio, saranno riferite all’importo che si prevede di riscuotere entro il termine di chiusura del rendiconto (e non all’importo teorico desunto dalle banche dati dei tributi), così come la voce da recupero evasione Imu terrà conto dell’importo degli avvisi di accertamento per i quali a fine anno saranno decorsi i termini per la notifica (che sarà oggetto di apposito provvedimento di accertamento) e così via. Anche le entrate di dubbia e difficile esazione devono essere accertate al lordo e per intero ed è vietato, salvo eccezioni tassative, accertare per cassa. A fronte di importi che presumibilmente non verranno riscossi è obbligatorio iscrivere un fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) calcolato nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.
Analogamente le spese saranno previste nel rispetto del criterio dell’esigibilità (per esempio la premialità del personale dell’anno 2015 sarà esigibile solo nell’esercizio 2016).
Il preventivo deve tener conto anche del riaccertamento straordinario dei residui. Le previsioni di competenza 2015-2017 saranno quindi più elevate per effetto degli accertamenti e impegni reimputati e sarà iscritto, laddove determinato, il fondo pluriennale vincolato fra le entrate e fra le spese. L’eventuale maggior disavanzo da riaccertamento straordinario deve essere iscritto fra le previsione degli anni 2015-2017 prima di tutte le spese, nel rispetto di quanto approvato dal Consiglio con la relativa deliberazione di ripiano.

Equilibri e schemi 
Il bilancio armonizzato è riferito a tre anni e comprende le previsioni di competenza e di cassa, per il primo esercizio; le previsioni di cassa dovranno poi essere riportate nel piano esecutivo di gestione (faq Arconet 4).
Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione (effettuato nel rispetto delle nuove indicazioni dei principi) e del recupero del disavanzo di amministrazione. Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale (corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario U.2.04.00.00.000), al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui, con l’esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti (corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario E.4.02.06.00.000) e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento salvo le eccezioni espressamente disciplinate.
Lo schema armonizzato deve rappresentare le previsioni delle entrate e delle spese, i relativi riepiloghi per titoli e per missioni e i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri (allegato 9 al Dlgs 118/2011).
Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, invece, approvano il bilancio armonizzato con finalità autorizzatorie; per loro resta ancora in vigore l’obbligo di allegare il bilancio redatto secondo il vecchio schema del Dpr 194/1996, con finalità conoscitive. 


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