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Per la digitalizzazione una nuova spinta anche dalla banda larga
La riforma della Pa - Il rapporto coi cittadini

Quali sono, in sintesi, le novità previste dalla riforma Madia, diventata legge all’inizio del mese? Le passiamo in rapida rassegna, con la premessa che la legge (la 124/20158) segna un ambizioso rilancio del Governo sulla digitalizzazione amministrativa, che diviene nuovamente una priorità.
L’articolo 1 del provvedimento, infatti, impegna l’Esecutivo a emanare decreti legislativi per garantire, in chiave digitale, l’accesso a dati, documenti e servizi della pubblica amministrazione e la semplificazione dei servizi riducendo l’accesso fisico agli uffici.
L’obiettivo giuridico è porre, nel futuro decreto legislativo, una «Carta della cittadinanza digitale», le cui principali novità, di interesse per gli utenti, saranno diverse.
Procedure 
Principio-chiave da attuare nel nuovo decreto è innanzitutto digitale (“digital first”), per dare all’iter amministrativo celerità e trasparenza verso cittadini e imprese.
Banda larga e ultralarga 
Specialmente in scuola, sanità e turismo e, inoltre, accesso free a internet in uffici pubblici e altri siti. Nel turismo il futuro decreto imporrà una rete unica wi-fi ad accesso libero tramite Spid (sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale), utile anche per i non residenti.
Riuso e pagamenti 
Maggiori possibilità di accesso e di riuso gratuiti delle informazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, di partecipazione telematica ai processi decisionali pubblici e di pagamento elettronico, per il quale si prevede anche l’impiego del credito telefonico.
Domicilio digitale 
È previsto il «domicilio digitale» di cittadini (compresi quelli che utilizzano la lingua dei segni) e imprese, per farli interagire meglio con le amministrazioni pubbliche.
Le performance 
In cantiere la digitalizzazione del processo di misurazione e valutazione della performance per permettere coordinamento nazionale in materia.
Identità digitale 
Identificazione, comunicazione e autenticazione in rete: razionalizzazione della materia per fare aderire amministrazioni pubbliche e privati allo Spid. Poi identificazione e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche.
Software open source 
C’è il rilancio, ma prestando attenzione alla scelta e al risparmio energetico
Digit governance 
Il nuovo decreto razionalizzerà meccanismi e strutture per semplificare i processi decisionali.
Regole tecniche 
Semplificazione delle modalità di adozione e loro neutralità tecnologica. Adeguamento alle norme europee per il Cad.

CAMBIA LA «SCIA» 
Quando si può iniziare l’attività senza l’assenso del Comune
 
Da domani, con l’entrata in vigore della legge 124/2015, cambia la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività). Novità importante è la fissazione del termine entro cui l’amministrazione può annullare d’ufficio il suo assenso (si veda anche l’articolo a destra). Altre generiche innovazioni riguardano sia l’interessato (per la parte che segnala l’inizio dell’attività) sia le amministrazioni sia, infine, i terzi che abbiano interesse ad impedire l’inizio dell’attività (contro- interessati). 
I vantaggi della Scia (eliminare i tempi di attesa), ci sono solo se l’attività iniziata può proseguire e non se dura solo per il periodo in cui l’amministrazione o i contro-interessati, presi in contropiede dalla segnalazione di inizio, possono adoperarsi per far cessare l’attività stessa.
Depositata la Scia, l’amministrazione (articolo 19, comma 3 della legge 241/1990, modificato dall’articolo 6, comma 1, lettera a della legge 124/2015) ha tre strade: prendere atto; vietare entro 60 giorni (30 in materia di edilizia) la prosecuzione, se mancano requisiti o presupposti; invitare entro 60 giorni il privato ad adottare le misure necessarie a “conformare” l’attività iniziata alla normativa vigente.
La differenza tra il mero, assoluto divieto di proseguire l’attività e la richiesta di “conformarsi” è legata alla distinzione tra ciò che è indispensabile fin dal momento di presentazione della Scia (un titolo professionale, un’abilitazione, un contratto di locazione) e ciò che è integrabile in un momento successivo (un aggiornamento del titolo, una regolarità fiscale o previdenziale). Si applica così alle attività che iniziano con Scia (in particolare, nel commercio e nell’edilizia) il cosiddetto dovere di soccorso, che già opera negli appalti pubblici (articolo 46, comma 1, Dlgs. 163/2006).
È quindi consentita la sanatoria delle forme omesse, ma non la produzione tardiva di una dichiarazione o di un documento mancante. Come negli appalti, (Consiglio di Stato, adunanza plenaria 9/2014) si possono quindi regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti. È possibile anche completarli, ma solo in relazione ai requisiti soggettivi già posseduti, e rettificare errori materiali, perché non è ammessa la produzione tardiva di dichiarazioni o documenti che al momento di presentazione della Scia non esistevano ancora. 
Regolarizzazione e “conformazione” hanno in comune il fatto di impedire l’attività e di dover essere emesse entro 60 giorni. Si differenziano perché la prima consiste in un’addizione di atti o documenti, la seconda è una parziale modifica, un adeguamento dell’attività (l’esclusione, ad esempio, di alcuni macchinari, la riduzione o l’ampliamento di una superficie). La “conformazione” è quindi la possibilità di invitare il privato, con atto motivato, a provvedere a rendere conforme l’iniziativa che si intende attuare rispetto alla normativa vigente. 
Questo potere di impulso, finalizzato a mediare tra le esigenze di chi chiede la Scia e le valutazioni dell’amministrazione, c’è già nell’articolo 20, comma 4, Dpr 380/2001 (quando nell’edilizia il Comune può suggerire modifiche lievi a un progetto) e nell’articolo 146 del Testo unico 42/2004 (beni culturali) quando il soprintendente, nell’esprimersi in senso sfavorevole, deve indicare quale accorgimento tecnico o progettuale potrebbe sbloccare l’autorizzazione paesaggistica (è il dissenso costruttivo, in sentenza 1418/2014 del Consiglio di Stato).
 
LA NOVITÀ 
Ora l’ok può essere annullato solo entro 18 mesi
 
Che cosa accade uno volta presentata la Scia. Dopo 60 giorni il richiedente vede consolidarsi la situazione. Ma può iniziare una fase in cui sorgono contrasti sia con l’amministrazione sia con terzi ,quali i vicini o i concorrenti.
L’amministrazione che sia rimasta inerte per 60 giorni può intervenire solo in presenza delle condizioni previste per l’annullamento d’ufficio, azzerando la Scia (articolo 21 nonies, legge 241/1990), cioè se vi è interesse pubblico e previa «valutazione delle posizioni degli interessati». Questo potere da domani (con la legge 125/2015) può essere esercitato solo entro 18 mesi, mentre finora poteva operare «entro un termine ragionevole» (anche pluriennale). 
Quindi la Scia si consolida una prima volta dopo 60 giorni (se non viene chiesta la regolarizzazione o la “conformazione”), una seconda volta dopo 18 mesi). Decorsi tali termini, il titolare è al sicuro, a meno che non abbia iniziato l’attività sulla base di false rappresentazioni di fatti (come una planimetria non veritiera) o dichiarazioni sostitutive false o mendaci (come un titolo abilitativo carente). Ma per la legge 125/2015 la falsità va accertata con sentenza penale passata in giudicato. 
Passando ai contro-interessati, nei 60 giorni dalla presentazione della Scia, possono formulare osservazioni contrarie. Se comunque l’attività inizia, occorre sollecitare l’amministrazione ad annullare con un provvedimento esplicito la Scia e, in caso d’inerzia, agire a norma dell’articolo 31, Dlgs 104/2010, rivolgendosi al giudice amministrativo chiedendo, se del caso, provvedimento di urgenza.
 
IL DIRITTO DI ACCESSO 
Trasparenza con eccezioni stabilite tassativamente
 
Tra le novità più rilevanti sulla trasparenza contenute nella legge 124/2015 (la riforma Madia della pubblica amministrazione), c’è l’introduzione in Italia del Freedom of information act, che punta al massimo accesso a tutti i documenti, gli atti, le informazioni e i dati formati, detenuti o comunque in possesso di un soggetto pubblico. Il tutto con eccezioni chiare e tassative.
Per introdurre questo istituto di origine anglosassone è stato previsto uno specifico criterio di delega all’articolo 7, che definisce i confini di questo ulteriore allargamento del diritto alla conoscibilità dei diversi profili dell’azione amministrativa. Con l’accesso civico già previsto dal Dlgs 33/2013 (che permane e, anzi, è rafforzato con la previsione di un intervento diretto dell’Anac per il suo soddisfacimento), infatti, l’esercizio di tale diritto è riconosciuto a chiunque, senza alcuna necessità di dimostrare un interesse diretto, ma in ogni caso è strettamente collegato alla sussistenza di un obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni. Senza la sussistenza di un vincolo di diffusione, l’accesso civico non è esercitabile, in quanto il documento o il dato non può ritenersi ostensibile a tutti.
Per la nuova norma non è così. Come scritto espressamente nell’articolo 7 della legge delega, si tratta del riconoscimento della libertà d’informazione attraverso il diritto di accesso pubblico, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente tutelate. Sono fatti salvi, naturalmente, i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati.
L’accesso è possibile anche per via telematica ed è prevista la fissazione di sanzioni a carico delle amministrazioni nei casi di inadempienza. La trasparenza, quindi, diventa total disclosure. 
L’obiettivo è favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
L’impegno a introdurre il Freedom of information act in Italia era stato formalizzato nel Def dello scorso aprile, in termine generici, non indicando né risorse né tempi. L’impegno rientrava nell’ambito degli investimenti per la trasparenza attraverso la diffusione degli open data e dell’ulteriore sviluppo delle iniziative già realizzate per la trasparenza negli appalti pubblici (Open Expo) e nella spesa delle amministrazioni pubbliche italiane (soldi pubblici).
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto l’accesso alle informazioni detenute dai governi come un diritto fondamentale, che è stato regolato da più di 90 Paesi democratici tramite un Freedom of information act. Tra questi ci sarà e non c’è ancora l’Italia. Perché comunque si tratta di una delega e occorrerà attendere tempi e contenuti del decreto attuativo per valutarne gli esiti sulle sorti della trasparenza pubblica. D’altronde, per la vastità degli ambiti di applicazione, lo strumento potrebbe fare luce su tutti i soggetti pubblici, le concessionarie di servizi pubblici e le società partecipate. 
Di certo la sua introduzione sarà un passo importante per rafforzare la lotta alla corruzione, rafforzando l’immagine di un Paese che in questa lotta si gioca la propria credibilità internazionale ed anche la capacità di attrarre investimenti. 

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