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La ricerca scientifica evita Imu e Tasi
Tributi locali. Una risoluzione conferma l’esenzione per le attività svolte con modalità non commerciali

La risoluzione n. 7/Dipartimento delle finanze del 13 luglio 2015 conferma l’applicabilità dell’esenzione dall’Imu e dalla Tasi per gli immobili utilizzati dal Cnr e dall’Enea nell’attività di ricerca scientifica svolta con modalità non commerciali. L’intervento interpretativo ufficiale è il primo dopo l’entrata in vigore dal 2014 dell’esenzione per immobili utilizzati nella ricerca scientifica introdotta nell’elencazione dell’articolo 7, comma 1, lettera i) del Dlgs 504/1992, dall’articolo 2, comma 3, del Dl 102/2013, convertito dalla Legge 124/2013 e dopo le indicazioni contenute nelle istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione per gli Enc di cui al Decreto 26 giugno 2014. 
Gli enti di ricerca, ma anche gli altri Enc che svolgono questa attività unitamente ad altre, possono beneficiare dell’esenzione dall’Imu e dalla Tasi quando sussistono, contemporaneamente, i requisiti soggettivo e oggettivo nonché quelli generali e di settore che qualificano le attività come svolte con modalità non commerciali. Tali requisiti sono comuni a tutte le attività previste dall’articolo 7, comma 1, lettera i) del Dlgs 504/1992. Condizione essenziale affinchè possa risultare sussistente il requisito soggettivo è che l’ente possa essere inquadrato fra gli Enc di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) del Tuir. La natura giuridica pubblica degli enti e quella non commerciale che promana dalle norme istitutive, come nel caso di Cnr ed Enea, può facilitare il riconoscimento dell’inquadramento soggettivo che, tuttavia, può essere confermato per gli Enc di diritto privato che rispettino le condizioni stabilite in materia di qualificazione agli effetti delle imposte sui redditi. 
Il requisito oggettivo (svolgimento dell’attività di ricerca) è compenetrato alla sussistenza di quelli generali e di settore del Dm 200/2012, i quali stabiliscono i parametri per qualificare le attività come svolte con modalità non commerciali. Occorre poi che sussistano i requisiti generali (articolo 3 Dm 200/2012) dell’assenza di scopo di lucro e che i proventi non commerciali siano reinvestiti nell’attività e non siano distribuiti neppure in caso di scioglimento, proprio in ragione della natura soggettiva non profit degli enti. 
Quanto ai requisiti di settore (articolo 4 Dm 200/2012), occorre che le prestazioni di servizi nel campo della ricerca scientifica abbiano carattere non economico di natura interna, i cui proventi vengano reinvestiti nelle attività istituzionali. Gli Enc pubblici di ricerca, nonché le università statali e non e gli enti del Ssn, nel campo della ricerca scientifica (salvo risulti accessoria e subordinata rispettivamente all’attività didattica e sanitaria), possiedono i requisiti generali e di settore in quanto le prestazioni sono rese per obbligo di legge (o assimilato) e il carattere non economico può derivare dalla natura giuridica pubblica e/o dalla funzione pubblica loro affidata dalla legge. 
Chiara la precisazione della Commissione europea che esclude determinate attività delle università e degli organismi di ricerca dalle norme sugli aiuti di Stato: i trasferimenti di tecnologia (concessione di licenze, creazione di spin-off e altre forme di gestione della conoscenza create dagli organismi di ricerca) rivestono carattere non economico qualora siano “di natura interna” e tutti i redditi da essi provenienti siano reinvestiti nelle attività principali degli organismi di ricerca interessati senza che l’aggiudicazione a terzi mediante gare di appalto della fornitura di servizi specifici possa pregiudicare la natura interna di tali attività. 
I principi da cui deriva l’esenzione Imu e Tasi per gli immobili utilizzati nella ricerca scientifica (ma anche per l’attività didattica), in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi (generali e di settore), per gli enti e organismi pubblici non commerciali sono diversi da quelli che comportano il presupposto di commercialità delle attività ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia è più arduo sostenere la stessa tesi per gli Enc di diritto privato per i quali le regole di esenzione paiono meno scollegate al principio di commercialità valevole ai fini delle imposte dirette.


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