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Asili e materne, assunzioni facili
Funzione pubblica: i limiti dei contratti a termine non si applicano alle scuole comunali

Ai rapporti di lavoro a tempo determinato del personale scolastico ed educativo delle scuole comunali non si applicano i limiti temporali (36 mesi) previsti dal dlgs n. 81/2015 (il decreto attuativo del Jobs act di riordino delle tipologie contrattuali) né quelli imposti al personale scolastico dalla legge sulla «Buona Scuola» (legge n. 107/2015).

Per questo i comuni, possono valutare forme che consentano di reiterare i contratti di lavoro a tempo determinato di tale personale, così da salvaguardare le esigenze collegate al corretto svolgimento dell’anno scolastico.

È quanto emerge dalla lettura della circolare n. 3/2015 della Funzione pubblica, resasi necessaria dalle numerose richieste di chiarimento formulate dalle amministrazioni comunali sulla disciplina da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato nelle scuole comunali. Il casus belli su cui ha fatto luce Palazzo Vidoni ha riguardato, infatti, la compatibilità dei rapporti a tempo determinato in vigenza delle disposizioni del dlgs n. 81/2015 e della legge n. 107/2015. Ma andiamo con ordine.

Sotto il profilo della riforma delle tipologie contrattuali di lavoro subordinato diverse dal tempo indeterminato, il citato dlgs n. 81 del 2015 ha previsto che tali forme non potranno essere utilizzate per più di trentasei mesi. Tuttavia, ha chiarito la circolare, già all’articolo 29, comma 2 si prevede che tale soglia massima non può applicarsi ai contratti a termine del personale docente e Ata per il conferimento delle supplenze. Questo, per garantire la «costante erogazione del servizio scolastico ed educativo». Pertanto, tenuto conto che queste esigenze riguardano sia le scuole statali che quelle comunali, la disposizione vale per tutto il personale coinvolto.

Per quanto riguarda, poi, le novità in materia di lavoro a tempo determinato nel settore scolastico introdotte dalla legge n. 107 (all’articolo 1, comma 131), si evidenzia che dallo scorso 1° settembre, i relativi contratti del personale docente, educativo ed Ata non potranno superare i trentasei mesi. Ma qui occorre fare una doverosa precisazione. Il documento della Funzione pubblica, infatti, sottolinea che la norma indicata «fa esclusivo riferimento al personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali».

Quindi, alla sua eventuale applicazione al personale delle scuole comunali deve darsi risposta negativa. In primo luogo, è pacifico dal tenore letterale della disposizione che se il legislatore avesse voluto estenderla anche al personale diverso da quello statale, lo avrebbe espressamente fatto. Dall’altro, occorre evidenziare che la disposizione è legata a un piano straordinario di assunzioni, con relativo ampliamento dell’organico delle istituzioni scolastiche, ma che riguarda esclusivamente il personale statale.

Tuttavia, al di là dell’espressa esclusione dai limiti imposti dal dlgs n. 81/2015 e dall’inapplicabilità delle disposizioni ex lege n. 107, la circolare rileva che ciò «non vuol dire» che per i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale delle istituzioni scolastiche comunali non vi siano limiti temporali. Sussiste sempre, a parere della Funzione pubblica, la vigenza delle previsioni ex art. 36 del dlgs n. 165/2001 che delinea i contorni entro cui possono essere costituiti i rapporti di lavoro nell’alveo del pubblico impiego. Ma, in particolare, i comuni possono trarre spunto dall’orientamento del legislatore (indicato nella citata legge n. 107) volto a superare il precariato nel settore scolastico. Quindi, anche se non direttamente coinvolte, le amministrazioni comunali possono predisporre misure volte alla stabilizzazione di detto personale «nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e nei limiti della sostenibilità finanziaria». La circolare è stata accolta positivamente dall’Anci che aveva chiesto l’intervento del ministero in vista dell’inizio dell’anno scolastico. «La circolare del ministro Marianna Madia agevola l’avvio delle attività educative e didattiche per gli asili nido e le scuole dell’infanzia comunali», ha commentato Umberto di Primio, vicepresidente Anci e sindaco di Chieti. «La circolare ha chiarito la possibilità per i comuni di conferire gli incarichi di supplenza anche al personale docente e non docente che abbia nel corso degli anni cumulato una durata superiore a 36 mesi, garantendo parità di trattamento rispetto al personale docente e Ata statale».


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