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Permessi ai morosi
Tar Campania sul rilascio del nulla osta a costruire

Vietato subordinare il rilascio del permesso di costruire alla dimostrazione di essere in regola nel pagamento dei tributi comunali. I municipi, infatti, non possono confondere i piani perché i titoli edilizi vanno rilasciati in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, mentre la regolarità fiscale attiene «a un ordine di valutazioni e di interessi estraneo alla materia urbanistico-edilizia».

Con sentenza n. 01611/2015 il Tar Campania, sezione di Salerno, ha bacchettato il comune di Fisciano (Sa) che con delibera del consiglio comunale, finalizzata a «contrastare il fenomeno dell’evasione dei tributi» aveva imposto ai richiedenti dei permessi di costruire di allegare, assieme all’istanza, anche «la prova di essere in regola con i tributi comunali».

Il caso riguardava la domanda di permesso di costruire inoltrata da un’impresa di costruzioni per la realizzazione di un fabbricato residenziale. Nonostante il parere favorevole del responsabile dell’area tecnica dell’ente, il comune non aveva rilasciato il nulla osta nei tempi previsti (20 giorni), tanto che la società si era rivolta al Tar affinché dichiarasse il silenzio-assenso sull’istanza o, in subordine, imponesse al comune di rispondere all’istanza con atto espresso e motivato. Nel frattempo, però, il comune aveva provveduto a contestare alla società il mancato pagamento dell’Ici per il triennio 2006-2008 e l’aveva invitata a regolarizzare la propria posizione, pena l’impossibilità a rilasciare il nulla osta edilizio, visto che in mancanza della documentazione, l’istanza «non sarebbe stata presa in esame». L’impresa aveva ribattuto di essere in regola con il pagamento e aveva trasmesso all’ente le ricevute dei versamenti, ma il Tar non è neppure entrato nel merito della vicenda. Per i giudici amministrativi, infatti, il rifiuto a esaminare l’istanza di permesso a costruire, in presenza di irregolarità tributaria, costituisce «una vera e propria sanzione accessoria, estranea ai poteri e alle competenze» dell’ente. Secondo il Tar, il comune di Fisciano «ha palesemente violato» la normativa in materia di permessi di costruire (dpr n. 380/2011), «piegando l’esercizio del potere de quo al perseguimento di interessi eterogenei rispetto a quelli tipici».

Né l’ente avrebbe potuto giustificare la propria condotta per il fatto di aver firmato con l’Agenzia delle entrate un’intesa anti-evasione fiscale. «La partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale e contributivo», ha chiarito il Tribunale amministrativo, «non contiene alcun riferimento al rilascio di titoli edilizi».


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