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Anche le compensazioni sotto esame
Rapporti con gli enti. Le richieste della delega Madia

I principi della delega per il riordino delle società partecipate contenuti nella legge 124/2015 individuano alcune linee di intervento rispetto alle quali gli enti locali soci possono fin da ora sviluppare interventi di riassetto.
L’articolo 18 della riforma della Pa non delinea solo i criteri per la razionalizzazione delle partecipazioni e per la più chiara definizione della responsabilità degli amministratori degli enti soci, ma definisce anche degli obiettivi di vera e propria riorganizzazione delle partecipate.
Il primo elemento su cui i Comuni e le società devono focalizzare la loro attenzione è la promozione della trasparenza e dell’intelligibilità dei dati, soprattutto di quelli economico patrimoniali e degli indicatori di efficienza, superando carenze e mancanze ad oggi molto diffuse.
Maggiore chiarezza deve essere fatta anche nei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, per evitare che le società pubbliche abbiano un trattamento di maggiore vantaggio rispetto a operatori economici privati. Questo criterio della delega focalizza l’attenzione sull’uso spesso disinvolto dei contributi in conto esercizio, disconnessi dal sistema di remunerazione previsto dal contratto di servizio.
L’attenzione sulle dinamiche economico-gestionali delle società è richiesta anche dal criterio della delega che preconizza una piena attuazione del consolidamento di bilancio, secondo una logica rafforzativa rispetto al quadro ora delineato dall’articolo 151, comma 8 del Tuel e dal Dlgs 118/2011 sull’armonizzazione contabile.
I principi delineati per le società partecipate dagli enti locali evidenziano tre concetti essenziali: gestione efficiente, controllo e trasparenza informativa.
La delega conferma la penalizzazione per le società con bilanci in rosso per più anni consecutivi, evidenziando l’introduzione dell’obbligo di liquidazione per tali casi e sollecitando quindi le amministrazioni a valutare sin da ora operazioni volte a rimettere in sesto l’andamento gestionale e i bilanci.
Per evitare che la gestione delle partecipate produca elementi incidenti in modo negativo sulla tutela della concorrenza, le amministrazioni sono chiamate a definire compiutamente i contratti di servizio e le carte della qualità dei servizi, introducendo forme di controllo negli uni e nelle altre, a vantaggio dell’analisi delle dinamiche gestionali da parte degli enti soci e degli utenti.
Proprio la revisione dei contratti di servizio costituisce uno dei punti su cui le amministrazioni devono puntare nei prossimi mesi, partendo dalla rianalisi dei processi di produzione e di erogazione dei servizi affidati, al fine di individuare le prestazioni normalmente remunerate e quelle che costituiscono obbligo di servizio pubblico, per riscontrarne la compatibilità con la normativa comunitaria in materia di compensazioni, come già obbligatorio in base al comma 20 dell’articolo 34 della legge 221/2012.
Le attività di verifica degli enti sulle proprie partecipate devono essere rafforzati, potenziando e rendendo effettivi i sistemi di controllo costruiti in base all’articolo 147 del Tuel.
In questa prospettiva devono essere organizzati specifici flussi informativi che rendano analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali dei servizi affidati (per i quali è necessario utilizzare la contabilità separata), il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e gli standard di qualità.


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