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Prima prova sul campo per il consolidato
Armonizzazione. Passaggio in consiglio entro fine mese per gli enti sperimentatori

Per i Comuni sperimentatori, le risultanze della gestione consolidata dell’ente e delle partecipate relative all’esercizio 2014 devono passare al vaglio del consiglio comunale entro il prossimo 30 settembre. 
In base all’articolo 151, comma 8 del Tuel, gli enti locali sono tenuti ad approvare entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento il bilancio consolidato con i propri organismi ed enti strumentali e con le società controllate e partecipate, secondo i principi di cui all’allegato 4/4 al Dlgs 118/11.
Per gli altri enti l’adozione del bilancio consolidato è prevista dal 2016 (con riferimento al 2015), ma può essere rinviata al 2017, con riferimento al 2016, previa deliberazione da parte dell’organo consiliare. Questo differimento può essere esteso di un ulteriore esercizio solo per gli enti locali con popolazione inferiore a 5mila abitanti, che possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all’esercizio 2017 (articolo 232 Tuel).
Attraverso il bilancio consolidato si fornisce la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, interne ed esterne. L’analisi che ne scaturisce costituisce valido strumento di supporto per l’attuazione degli obiettivi stabiliti dall’ente nel piano di razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie e per indirizzare la programmazione strategica di medio-lungo periodo.
Gli articoli da 11-bis a 11-quinquies del Dlgs 118/11 disciplinano i contenuti di questo documento e il perimetro di consolidamento. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale, dalla relazione sulla gestione consolidata, comprendente la nota integrativa, e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti. 
Il percorso operativo per la redazione del bilancio consolidato passa attraverso l’individuazione, da parte della giunta, del «gruppo amministrazione pubblica» (Gap), composto da tutti gli enti e organismi strumentali, società controllate e partecipate, indipendentemente dalla loro veste giuridica. La nozione di controllo utilizzata in questo ambito prescinde dal rapporto partecipativo nei casi in cui sia riscontrabile un’influenza dominante derivante da particolari accordi o vincoli contrattuali o statutari.
L’articolo 11-quater del Dlgs 118/2011 definisce infatti controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale si ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria, oppure si ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante.
Secondo queste disposizioni, i contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti comportano l’esercizio di influenza dominante. 
Sono invece società partecipate le società nella quale la regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se la società è quotata (articolo 11-quinquies del Dlgs 118/2011).
La successiva fase di “scrematura” permette di escludere i soggetti irrilevanti, o per i quali sia oggettivamente impossibile il reperimento dei dati, e consente di individuare il perimetro di consolidamento in riferimento al quale elaborare il bilancio consolidato. In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.
Ai fini del consolidamento delle poste di bilancio, occorre verificare l’omogeneità dei criteri valutativi adottati dai vari soggetti e operare le opportune elisioni delle operazioni infragruppo, nel rispetto delle metodologie di consolidamento (integrale o proporzionale) prescelte.
Nel caso di applicazione del metodo integrale (da adottare in presenza di partecipazioni di controllo), nel bilancio consolidato è rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale sia nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo. 
Alla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato, infine, deve essere allegata la relazione dell’organo di revisione, da rendere entro un termine non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall’organo esecutivo.


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