MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Incognite regionali su pareggio dei saldi e indebitamento
Vincoli 2016. Gli ostacoli alla programmazione

La programmazione degli enti locali deve fare i conti con le regole del pareggio di bilancio. Le disposizioni recate dalla legge 243/12, in vigore a decorrere dal 1° gennaio prossimo, stabiliscono infatti l’obbligo, a carico di Regioni e amministrazioni locali, di raggiungere gli equilibri correnti e finali di cassa e competenza sia in fase previsionale sia in sede di rendiconto.
Uno dei primi equilibri da rispettare, oltre al pareggio complessivo, è quello di parte corrente, che si raggiunge quando il saldo fra entrate e spese correnti è maggiore o uguale a zero. In altre parole, il bilancio rispetta questo equilibrio se le entrate dei primi tre titoli sono non inferiori alle spese del primo e quarto titolo, in cui è allocato il rimborso della quota capitale dei prestiti nello schema di bilancio armonizzato.
L’equilibrio corrente di competenza deve essere rispettato sia in fase previsionale (per cui il controllo deve essere effettuato sugli stanziamenti) sia in sede di rendiconto della gestione (in cui rilevano invece accertamenti e impegni). Stessa verifica deve essere effettuata sulle movimentazioni di cassa.
Oltre all’equilibrio corrente, gli enti saranno poi tenuti al raggiungimento di un saldo non negativo, sempre in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali. Concorrono a formare le entrate finali, oltre alle correnti, anche i proventi in conto capitale e le entrate per riduzione attività finanziarie. La spesa finale comprende invece le uscite correnti, quelle in conto capitale e gli oneri per incremento attività finanziarie.
L’eventuale squilibrio in sede di rendiconto deve essere coperto entro il triennio successivo, mentre i saldi positivi possono essere destinati all’estinzione del debito o al finanziamento delle spese di investimento. L’indebitamento non concorre al raggiungimento dell’equilibrio finale.
In base all’articolo 10 della legge 243/2012, nessun ente territoriale può ricorrere all’indebitamento in misura superiore all’importo della spesa per rimborso prestiti risultante dal proprio bilancio di previsione.
Le operazioni di indebitamento dovranno inoltre essere effettuate sulla base di intese da concludere in ambito regionale, con un meccanismo per certi versi simile all’attuale sistema regionale di riparto degli spazi del Patto di stabilità interno.
Le Regioni saranno garanti dell’equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali del proprio territorio. A questo fine gli enti dovranno comunicare annualmente il saldo di cassa finale che prevedono di conseguire, e gli investimenti da realizzare attraverso il ricorso all’indebitamento o con i risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. 
Lo squilibrio della gestione di cassa finale a livello regionale determina l’obbligo, sia per la regione sia per gli enti inadempienti, di rientro nell’anno successivo.
Il ricorso all’indebitamento, infine, è consentito solo per il finanziamento di spese di investimento (come ora) e contestualmente all’adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile del bene che si acquista o realizza.
La legge 243/2012 (che, rammentiamo, è legge rafforzata per la quale qualunque intervento modificativo necessita della maggioranza assoluta dei voti in Parlamento), sta mettendo a dura prova la programmazione degli enti. A poco tempo dalla scadenza prevista per la presentazione al consiglio del Dup (Documento unico di programmazione), funzionari e amministratori degli enti locali sono infatti costretti a operare in un contesto di finanza pubblica instabile e incerto. È quindi urgente che si provveda all’individuazione di correttivi o almeno di un meccanismo sanzionatorio che consenta il superamento delle attuali criticità di finanza pubblica nel rispetto del raggiungimento tendenziale degli obiettivi del pareggio di bilancio.


www.lagazzettadeglientilocali.it