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Va ridotto rapporto tra spese personale e correnti
Enti locali. Corte conti

Gli enti locali sono obbligati a ridurre il rapporto tra le spese di personale e le spese correnti nonostante l’abrogazione dell’articolo 76 comma 7 del Dl 112/08. La Corte dei conti sezione Autonomie interviene con la deliberazione n. 27 del 14 settembre, risolvendo un contrasto interpretativo presente anche nelle sezioni regionali. 
Va infatti ricordato che il rapporto in esame costituiva un indice che vietava, qualora superiore al 50% di procedere con assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale. Tale verifica era appunto contenuta all’articolo 76 comma 7 del Dl 112/08 che però è stato abrogato dal Dl 90/14. Nella disposizione era pure previsto l’obbligo di consolidare anche i valori delle società partecipate. Il rapporto però è presente anche in un’altra disposizione, ovvero all’articolo 1 comma 557 della legge 296/2006 che prevede l’obbligo di riduzione delle spese di personale. Il legislatore, oltre a precisare l’obiettivo, ha anche fornito agli operatori le azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, anche a ridurre il rapporto tra spese di personale e spese correnti. Ci si è quindi chiesti se nonostante l’abrogazione dell’articolo 76 comma 7 rimanesse in capo agli enti locali un obbligo cogente di ridurre anche tale indicatore che invece nel testo del comma 557 sembra piuttosto un consiglio per il contenimento della spesa. 
La decisione della Corte porrà problemi applicativi, anche perché una riduzione della spesa di personale non necessariamente produce un miglioramento del parametro, soprattutto laddove l’ente riduca in maniera drastica pure le spese correnti.


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