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Per il Dup approvazione impossibile
Iter. Il consiglio dovrà limitarsi per ora a una presa d’atto perché non maturano i termini di pubblicazione

Mercoledì scorso la commissione Arconet ha specificato che il termine del 31 ottobre per il Dup 2016-2018 si riferisce alla presentazione del documento approvato dalla Giunta al consiglio, per «le conseguenti deliberazioni». Così viene chiarito solo che il Dup va approvato con una delibera di Giunta da trasmettere al consiglio per la presentazione entro il termine del 31 ottobre. 
Da questa breve nota appare indispensabile la convocazione di una seduta consiliare entro il 31 ottobre, ma si potrebbe anche considerare rispettato l’adempimento con il deposito della delibera di Giunta o la sua trasmissione ai consiglieri entro il 31, rinviando la formale presentazione alla prima seduta utile; tanto più che entro il 15 novembre dovrà essere presentata la nota di aggiornamento al Dup, con il preventivo 2016, in vista dell’approvazione entro il 31 dicembre.
Proprio la proroga al 31 ottobre ha creato una serie di sovrapposizioni di adempimenti propedeutici all’approvazione del bilancio di previsione, a partire da quella relativa al piano triennale dei lavori pubblici (si veda l’articolo sopra). Gli enti dovranno assumere una delibera di Giunta per il piano dei lavori pubblici entro giovedì a meno che la stessa delibera di Giunta sul Dup non sia assunta entro lo stesso termine. L’obbligo dei 60 giorni di pubblicazione, rende poi impossibile che nell’ambito «delle conseguenti deliberazioni» da parte del Consiglio sul Dup presentato entro il 31 possa rientrare una delibera di approvazione, vista la mancata maturazione dei termini di pubblicazione. Il Consiglio dovrà quindi limitarsi a una presa d’atto rinviando la discussione, l’eventuale presentazione di emendamenti e l’approvazione del Dup al varo del preventivo 2016. 
Se il consiglio non può approvare il Dup al 31 ottobre, si pone la questione dell’obbligatorietà del parere dell’organo di revisione. Se è evidente che si tratta di un documento di programmazione economico-finanziaria rispetto al quale (articolo 239 del Tuel) scaturirebbe l’obbligo di parere, va ricordato che l’articolo 174 prevede che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Dup siano predisposti dalla Giunta e presentati al consiglio insieme agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre, termine previsto per il bilancio e dei suoi allegati. Del resto l’articolo 239, comma 1-bis stabilisce che l’organo di revisione nei pareri obbligatori esprima un motivato giudizio di «congruità, coerenza e attendibilità» contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell’attestazione del responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente, dei parametri di deficitarietà e di ogni altro elemento utile. In sede di prima presentazione del Dup è quindi sostanzialmente impossibile esprimere un parere di questo tipo su un documento di programmazione che non accompagni lo stesso bilancio di previsione come accade, invece, con la nota di aggiornamento. A fine ottobre (e a regime a fine luglio) ci si dovrà limitare ad una presa d’atto esprimendo il proprio parere obbligatorio (articolo 19 della legge 448/2001) solo sulla programmazione del fabbisogno del personale inclusa nella sezione operativa del Dup. 
In generale, la problematica del contenuto dei pareri dell’organo di revisione stabilito dall’articolo 239, comma 1-bis andrebbe anche posto per altri pareri obbligatori, come quello sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio, rispetto ai quali non appare chiaro il riferimento alla congruità, alla coerenza e all’attendibilità con le previsioni di bilancio.


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