MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Per i tecnici decisiva la pre-istruttoria
Le sanzioni. I rischi connessi alle prassi locali

Con la segnalazione certificata di inizio attività (Scia), il ruolo dei tecnici abilitati è divenuto ancor più rilevante rispetto al passato. Agli onori si accompagnano, però, gli oneri e le responsabilità. Infatti, l’articolo 19 della legge 241/1990 nell’attuale formulazione, prevede che ogni autorizzazione il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale è sostituito da una segnalazione dell’interessato (la Scia, appunto). 
La segnalazione deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati eventualmente occorrenti, corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. 
In materia edilizia, il tecnico ha quindi il compito di asseverare la conformità delle opere progettate alla disciplina urbanistico-edilizia vigente.
L’articolo 19 della legge 241/90, al comma 6, prevede ora una specifica responsabilità in merito a queste attestazioni, chiarendo che, ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti previsti ai fini della presentazione della segnalazione è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Ora, concettualmente, la sanzione introdotta dalla norma non dovrebbe spaventare, in quanto un tecnico abilitato dovrebbe poter agevolmente verificare la piena conformità degli interventi in progetto a tutte le previsioni di legge e di regolamento applicabili.
Nella realtà, tuttavia, la complessità della normativa tecnica, la notevole disomogeneità e frammentarietà della stessa tra le varie Regioni e, ancor più, tra i diversi Comuni e le differenti possibili interpretazioni applicabili alla medesima norma complicano, non poco, questo quadro concettuale.
Nella pratica, ai fini della presentazione di una Scia edilizia può rendersi necessaria una pre-istruttoria tecnica in contraddittorio con i responsabili dei competenti uffici comunali (non disciplinata, né tantomeno richiesta dalla legge) e, nondimeno, la presentazione di una Scia può comunque lasciare un margine di incertezza circa la possibilità che il Comune intervenga con un provvedimento inibitorio, con ogni conseguenza riguardo alle possibili responsabilità dei tecnici. 
Questi profili di criticità che ancora oggi contraddistinguono la materia edilizia rischiano di svilire la stessa ratio dell’istituto della Scia, che difatti è stata introdotta per snellire e semplificare le procedure richieste ai fini dell’esecuzione di determinate opere edilizie. 
In quest’ottica, appare quanto mai opportuna l’adozione dello schema di regolamento edilizio-tipo, unico per l’intero territorio nazionale, già previsto, proprio al fine di uniformare la materia, dal decreto Sblocca Italia (Dl 133/2014). L’auspicio è dunque che la conferenza unificata, alla quale è affidato il compito di redigere lo schema del regolamento unico, assuma un testo chiaro e che tratti tutti i principali aspetti della materia. 


www.lagazzettadeglientilocali.it