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Avanzi sbloccati se si paga nel 2016
Vincoli variabili. Le conseguenze pratiche

In base alle regole del pareggio di bilancio previste dall’articolo 35 del disegno di legge di stabilità 2016, gli enti locali stanno valutando in maniera massiccia l’opportunità, con l’ultima variazione da assumere entro il 30 novembre, di sbloccare gli avanzi destinati ad investimenti mediante costituzione del fondo pluriennale vincolato 2015 in base alle regole del punto 5.4. del principio contabile 4/2. 
Si tratta di un’occasione unica, concessa in virtù del passaggio dalle regole del Patto di stabilità a quelle del nuovo pareggio di bilancio ex legge 243/2012 come declinate dalla manovra. L’operazione va tuttavia ponderata alla luce delle reali possibilità degli enti di sostenere gli investimenti.
1) Per la costituzione del fondo pluriennale per l’esercizio 2015, l’ente dovrà accelerare l’avvio delle procedure di affidamento attivate in base all’articolo 53, comma 2, del Dlgs 163/2006. In alternativa viene data la possibilità di costituire il fondo per l’intero quadro economico degli investimenti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorché relative solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, escluse le sfere di progettazione. In sostanza il solo impegno delle sole spese di progettazione non consente la costituzione del fondo per l’intero quadro economico delle opere. 
2)Una volta costituito il fondo, gli enti dovranno realizzare gli investimenti entro l’esercizio 2016 ai fini della loro imputazione contabile. Infatti, al momento, il comma 4 dell’articolo 35 prevede la possibilità di aggiungere alle entrate finali il fondo pluriennale solo per il 2016. Ne consegue che qualora l’investimento finanziato con l’applicazione dell’avanzo nell’ambito della variazione al 30 novembre non si realizzi entro il 2016 ma venga slittato agli esercizi successivi, l’operazione tornerà a essere penalizzante in quanto, ai fini del nuovo pareggio di bilancio, non si terrà conto dell’entrata ma solo della spesa. Da questo punto di vista, se l’intenzione del legislatore è quella di sbloccare gli investimenti, si ritiene opportuno considerare il fondo pluriennale valido ai fini del pareggio per lo meno anche per l’esercizio 2017, visto che tipicamente gli stati avanzamento lavori riguardano più esercizi. Se la norma rimarrà tale, gli enti dovranno concentrarsi su quelli investimenti realizzabili in poco tempo come l’asfaltatura delle strade.
3)In ultimo, l’imputazione contabile degli investimenti nel 2016 implica che gli stessi siano considerati esigibili (liquidati o liquidabili) e quindi, in larga misura, pagati nel 2016. Questo aspetto è forse il più critico e sin qui meno evidenziato. Infatti se da un lato è vero che tali pagamenti possono essere effettuati fuori dalle grinfie del Patto di stabilità e del nuovo pareggio di bilancio (per il 2016 deve essere raggiunto solo in termini di competenza e non di cassa, contrariamente a quanto previsto dalla legge 243/2012), dall’altro va tenuto presente che il bilancio di previsione 2016-2018, per l’esercizio 2016 deve contenere le previsioni di cassa aventi efficacia autorizzatoria. Queste previsioni, in base al principio 4/1, devono garantire un fondo di cassa finale presunto non negativo. 
Quest’ultimo aspetto rende di fatto difficilmente praticabile la possibilità, nel modo sin qui illustrato, di applicare gli eventuali avanzi destinati a investimenti per tutti gli enti che presentano una situazione di deficit strutturale di cassa. Pertanto, in vista del probabile esercizio provvisorio, la raccomandazione di Arconet, di aggiornare entro il termine del 30 novembre il bilancio pluriennale 2015-2017 anche con riferimento all’esercizio 2016, si può rilevare insufficiente se non accompagnata da una proiezione sull’andamento di cassa complessivo. Si consiglia infine di dare atto, in quella sede, di un’analoga proiezione per gli esercizi 2016/2017 circa il rispetto del nuovo pareggio di bilancio anche se la manovra 2016 non è ancora stata approvata. In mancanza di questo gli enti rischierebbero di perdere la bussola del complessivo equilibrio finanziario mettendo a serio rischio la costruzione dei bilanci di previsione 2016-2018.


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