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Enti, niente debiti niente mutui
È il paradosso della legge 243/2012 che non può essere modificata dalla manovra

Dal 1° gennaio 2016 ciascun ente territoriale può indebitarsi per finanziare investimenti nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione. Lo prevede in modo puntuale il comma 3 dell’art. 10 della legge 243/12, nel più ampio contesto delle regole generali per il ricorso all’indebitamento. La legge di Stabilità non riporta correzioni o proroghe esplicite, né potrebbe farlo in quanto la legge 243 è legge c.d. rafforzata e non può essere modificata da una legge ordinaria. Pertanto, se si vuole approvare il bilancio preventivo 2016 nei termini originali, cioè entro fine anno 2015, occorre per forza di cose tenerne conto. Ma quali sono le conseguenze pratiche?

L’assunzione di nuovi mutui va indicata nel titolo 6 delle entrate del bilancio di previsione e la restituzione delle quote di capitale dei prestiti già assunti va riportata nel titolo 4 di spesa e, quindi, la prima voce non può essere superiore alla seconda. Anche un semplice controllo del rispetto del suddetto vincolo risulta assai facile e immediato nello schema di bilancio da approvare da parte del consiglio dell’ente. Ciò premesso, il paradosso che sta dietro l’angolo è fin troppo evidente e discende dall’applicazione di un giusto principio valido a livello macroeconomico, anche ai singoli bilanci di ciascun ente locale. Nel caso specifico, chi ha molti debiti (e quindi elevati livelli di rimborso di prestiti) ha maggiori spazi per assumere nuovi mutui, chi invece non ne ha affatto, non può indebitarsi.

Se poi si considera che, di norma, proprio gli enti con minori debiti accumulati negli anni passati hanno i maggiori avanzi di amministrazione, il cui utilizzo è di fatto limitato dalla medesima legge 243/12 (si veda ItaliaOggi del 6/11/15), allora il vincolo del debito si fa veramente insostenibile per gli enti meno indebitati e quelli che negli anni scorsi hanno effettuato operazioni di estinzione anticipata del mutui.

Restano, comunque fermi i limiti e le altre regole per l’assunzione di nuovi mutui che sono in sintesi:

– approvazione del bilancio preventivo con le relative previsioni di accensione del prestito che si intende assumere (art. 203 Tuel);

– approvazione del rendiconto dell’esercizio del penultimo anno precedente (art. 203 Tuel);

– limite degli interessi pari al 10% delle entrate accertate nei primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui (art. 204, Tuel);

– rispetto del patto di stabilità interno dell’anno precedente (art.1, c.489 e segg. legge190/14 e art.1, c.7, dl 78/15)

– rispetto dell’obbligo di certificazione dei crediti e diniego non motivato delle certificazioni (art. 27 dl 24/4/14, n. 66)

– destinazione vincolata dei prestiti a progetti di determinate opere pubbliche e obbligo di erogazione per stati di avanzamento lavori (art. 204 Tuel);

– rispettato della misura massima del tasso di interesse determinato periodicamente dal ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto (art. 204 Tuel).


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