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Recidiva obbligatoria nei tributi
Fisco. Le conseguenze sulle amministrazioni locali della riforma delle sanzioni

Obbligo di recidiva anche per i tributi locali. Le sanzioni per l’omessa dichiarazione Imu e Tari si riducono alla metà se la denuncia è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni. Sono gli effetti della entrata in vigore del Dlgs 158/2015 di riforma del regime sanzionatorio, che ha modificato diversi articoli del Dlgs 472/1997. Quest’ultimo provvedimento contiene la disciplina generale del procedimento sanzionatorio e come tale trova applicazione integrale anche nei tributi locali. Vale peraltro ricordare come, alla luce del disegno di legge di stabilità 2016, queste modifiche siano destinate ad avere efficacia dall’anno prossimo.
La prima novità di rilievo è contenuta nelle variazioni apportate all’articolo 7 del Dlgs 472/1997. Si dispone in particolare l’obbligo per gli uffici di applicare la recidiva in presenza di due violazioni della stessa indole commesse nell’arco di un triennio. Prima della riforma la recidiva rappresentava una mera facoltà degli enti impositori, nella pratica, largamente ignorata.
L’istituto della recidiva comporta che, con riferimento alla violazione contestata per seconda, la sanzione venga aumentata della metà. Non si contano però le violazioni definite con ravvedimento, definizione agevolata della sanzione, reclamo e conciliazione. La nozione di violazione della stessa indole è peraltro assai ampia, poiché comprende non solo le violazioni della medesima disposizione ma anche quelle di disposizioni diverse, accostabili sotto il profilo della condotta materiale del contribuente. Nella circolare n. 180 del 1998 del ministero delle Finanze vengono così qualificate l’infedele dichiarazione Irpef e quella Iva, anche se dipendenti da illeciti aventi diversa natura. Trasponendo questo concetto nei tributi locali, non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che, ad esempio, l’omessa o infedele dichiarazione Imu costituisca un precedente valido per contestare la recidiva nei riguardi della successiva omessa o infedele dichiarazione Tari, pur se riferita a immobili distinti. Al contrario, le violazioni degli obblighi di versamento non dovrebbero poter essere accomunate agli illeciti dichiarativi, sia perché si tratta di disposizioni diverse sia perché sono differenti le modalità dell’azione.
Per effetto della recidiva, dunque, in presenza della seconda infedeltà dichiarativa la sanzione ad essa applicabile potrà variare da un minimo del 75% a un massimo del 150% (misura base dal 50% al 100%). 
In virtù del principio del favor rei, le nuove disposizioni dovrebbero trovare applicazione solo se la prima violazione rilevante è commessa a partire dall’anno prossimo.


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