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Stop agli oneri di urbanizzazione per finanziare la spesa corrente
Preventivi. Le novità da considerare nell’approvazione dei nuovi conti

La programmazione finanziaria degli enti locali deve tenere conto del blocco degli aumenti di tributi e addizionali disposto dallo schema della Legge di stabilità 2016. Muta inoltre l’assetto delle entrate correnti: l’esenzione della tassazione immobiliare per i possessori di abitazione principale comporterà infatti una riduzione del gettito Tasi e Imu a fronte di maggiori importi a titolo di fondo di solidarietà comunale. 
Con la definitiva abrogazione dell’ articolo 11 del Dlgs 23/11 (giunta dopo vari rinvii) viene poi confermata la presenza in bilancio della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e del canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari.
Sul fronte della spesa, le novità giungeranno dal terzo decreto correttivo del Dlgs 118/11 in corso di emanazione. Gli enti locali potranno dare copertura finanziaria agli investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso utilizzando nuove leve finanziarie (come anticipato sul Sole 24 Ore del 16 novembre). Sarà infatti possibile utilizzare la quota consolidata del saldo positivo di parte corrente, nuove o maggiori aliquote fiscali (che però risultano bloccate da quanto detto sopra) e riduzioni permanenti di spese correnti. Mentre le entrate da permessi di costruire non potranno essere destinate al finanziamento della parte corrente.
Altro capitolo variato è quello dei vincoli di finanza pubblica. Al posto del Patto di stabilità interno, Regioni, Comuni (compresi quelli con meno di mille abitanti che non erano soggetti al Patto), Province e Città metropolitane dovranno rispettare il pareggio di bilancio, basato sugli equilibri finali di competenza. 
Lo schema della legge di stabilità 2016 che è stato approvato al Senato e inizia ora il proprio cammino alla Camera declina infatti le nuove regole del pareggio di bilancio come obbligo del conseguimento di un saldo non negativo (zero o maggiore di zero), in termini di competenza, fra le entrate finali (Titoli 1,2,3,4 e 5 del bilancio armonizzato) e le spese finali (Titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio). Restano fuori quindi accensione e rimborsi prestiti, anticipazioni di tesoreria e partite di giro oltre che avanzo e disavanzo. Inoltre le previsioni di spesa per fondo crediti di dubbia esigibilità e fondi spese non rileveranno ai fini del pareggio. Per il solo 2016 nelle entrate e nelle spese finali è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento. Le nuove regole potranno consentire agli enti una più ampia programmazione dei lavori pubblici grazie ai “margini” generati dal rimborso prestiti e dagli accantonamenti. 
Tutti gli enti dovranno redigere un bilancio di competenza di durata triennale e di cassa per il primo esercizio. Nel rispetto delle regole sui nuovi equilibri finanziari, disciplinati dall’articolo 162, comma 6 del Tuel, il fondo di cassa finale non potrà essere negativo e occorrerà istituire il fondo di riserva di cassa, da allocare nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo di riserva”, per un importo non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali.


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