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«Multa» ridotta sulle dichiarazioni
Adempimenti. Penalità dimezzata se si rimedia entro 30 giorni

L’altra novità, anch’essa inserita nel nuovo testo dell’articolo 7 del Dlgs 472/1997, riguarda le riduzione delle sanzioni per l’omessa dichiarazione. Si dispone al riguardo che, in caso di denuncia presentata con ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione sia ridotta alla metà. Dovrebbe trattarsi di un intervento che incide sulla misura base della pena, senza pregiudicare la facoltà del ravvedimento. In pratica, questo significa che per le dichiarazioni tardive presentate nei 30 giorni la sanzione varia da un minimo del 50% a un massimo del 100%. In caso di ravvedimento eseguito entro 30 giorni dalla scadenza, pertanto, l’importo da versare sarà pari al 5% (un decimo del minimo). Il principio del favor rei impone peraltro di irrogare la nuova misura sanzionatoria anche per le violazioni pregresse.
Le novità in materia di ravvedimento, invece, non comportano variazioni sostanziali. Una modifica riguarda il recepimento a livello legislativo di quanto già anticipato dalla circolare 23/2015 delle Entrate, sulla esatta applicazione della nuova ipotesi di ravvedimento prevista dalla lettera a-bis). Si precisa, pertanto, che la regolarizzazione in esame si effettua sempre entro 90 giorni dalla violazione, con il pagamento della sanzione di un nono del minimo. L’altra variazione consiste nella conferma che la fattispecie del ravvedimento da pvc si applica solo ai tributi gestiti dall’agenzia delle Entrate. Considerata l’estrema rarità del pvc nei tributi locali, l’impatto è scarso.
Sul cumulo giuridico, infine, si precisa che in caso di conciliazione e reclamo l’istituto si applica per ciascun tributo e per ogni anno di imposizione. Nei tributi locali, questo significa di fatto l’esclusione del cumulo in sede di istituti deflativi del contenzioso.


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