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L’ordine di demolizione non si prescrive
Cassazione. La rimozione dell’abuso edilizio è una sanzione amministrativa che ha scopo di tutelare il territorio

L’ordine di demolizione del manufatto abusivo è una sanzione amministrativa e non si prescrive. Con la sentenza 49331, la Corte di cassazione ricorda che l’ordine di demolizione anche, se arriva dal giudice penale, non ha finalità punitive. L’intervento non può dunque essere considerato una sanzione penale, nel senso indicato dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ma ha il solo scopo di tutelare il territorio riportando i luoghi nello stato in cui erano prima dell’abuso.
La Suprema corte accoglie il ricorso del Pm contro l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva dichiarato estinto per «decorso del tempo» l’ordine di demolizione di alcuni immobili abusivi. Alla base della scelta la convinzione che l’atto, qualificato come pena secondo i principi stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, fosse ormai prescritto come indicato dall’articolo 173 del codice penale che prevede l’estinzione delle pene, dell’arresto e dell’ammenda dopo 5 anni. Una conclusione che parte da premesse sbagliate. Il Procuratore della Repubblica chiede alla Cassazione di annullare un’ordinanza adottata senza tenere conto che l’ordine di demolizione, come affermato anche dalla dottrina, é una sanzione amministrativa di tipo ablatorio, accessoria alla sentenza di condanna impartita dal giudice penale. Il Pm nel suo ricorso sottolinea le differenze esistenti tra l’ordine di demolizione e la confisca, applicabile in caso di lottizzazione abusiva: distinguo che sottraggono la prima alla prescrizione. 
l ricorso è fondato su solide ragioni. Per la Suprema corte il Tribunale si è concentrato, sbagliandone l’interpretazione sulla giurisprudenza di Strasburgo, senza considerare la vigente disciplina urbanistica (Dpr 380/01) che regola la procedura di demolizione degli immobili abusivi. Nel mirino finisce il solo immobile “irregolare” che può essere demolito d’ufficio a prescindere dall’accertamento delle responsabilità. L’ordine di demolizione come sanzione amministrativa non presuppone, infatti, la sussistenza di un danno né un elemento psicologico del responsabile dell’abuso ed è applicabile, anche in caso di violazioni incolpevoli, tanto alle persone fisiche come a quelle giuridiche e agli enti di fatto e in alcuni casi persino “trasmissibile” agli eredi del responsabile o a chi acquista la disponibilità del bene.
Il provvedimento finalizzato alla demolizione ha una sua autonomia rispetto a quanto avviene in sede di processo penale tanto è vero – sottolinea la Cassazione – che neppure il sequestro penale dell’immobile è di ostacolo alla sua “distruzione”. Una lettura che non si pone in contrasto con le norme Cedu: per l’interpretazione di Strasburgo la demolizione, a differenza della confisca, non è una pena (sentenza 20 gennaio 2009 caso Sud Fondi contro Italia).


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