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Ravvedimento light dal 2016
Ministero dell’Economia. Pubblicato il decreto che abbassa il tasso degli interessi legali allo 0,2%

Il legislatore fa un regalo di fine anno ai cittadini abbassando la misura degli interessi legali che, dal 1° gennaio 2016, saranno ridotti dallo 0,5% annuo allo 0,2. Diventerà perciò più leggero il costo del ravvedimento. Così come sarà meno oneroso pagare in ritardo le somme all’erario. La riduzione è disposta dall’articolo 1 del decreto del ministero dell’Economia dell’11 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 di ieri. Esso stabilisce che la misura del saggio degli interessi legali (articolo 1284 del Codice civile) è fissata allo 0,2% con decorrenza dal 1° gennaio 2016. Dal 2016 è anche previsto che per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione del 30% è ridotta al 15% (nuovo periodo inserito nell’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997). In pratica, dal 2016, con il ravvedimento, per i ritardi fino a 14 giorni si applicherà la sanzione giornaliera dello 0,1% (in luogo dello 0,2%), per i ritardi da 15 a 30 giorni si applicherà la sanzione fissa dell’1,5% (invece del 3%), mentre per i ritardi da 31 a 90 giorni si applicherà la sanzione dell’1,67% (invece del 3,33%). Senza ravvedimento, comunque, per i pagamenti eseguiti entro 90 giorni, gli uffici applicheranno la sanzione dell’1% giornaliero, per ritardi fino a 14 giorni e del 15% fisso, per ritardi da 15 a 90 giorni. Per regolarizzare gli omessi o tardivi versamenti del 2015, con il ravvedimento, nel 2016, per gli interessi legali, si dovranno quindi applicare le due misure, dello 0,5% fino al 31 dicembre 2015 e dello 0,2% dal 1° gennaio 2016. 
Si può fare l’esempio di un contribuente che non esegue il versamento del saldo Imu in scadenza oggi per 10mila euro. Egli eseguirà il versamento il 15 gennaio, avvalendosi del ravvedimento breve entro 30 giorni. In questo caso, dovrà applicare la nuova sanzione del 15%, che si riduce a un decimo del minimo, cioè all’1,5 per cento. Dovrà anche pagare gli interessi legali dello 0,5% annuo dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, fino al 31 dicembre 2015 e dello 0,2% dal 1° gennaio 2016, fino al giorno in cui paga con il ravvedimento. In tema di interessi, si ricorda che, a norma dell’articolo 6 del decreto 21 maggio 2009, sono invece dovuti nella misura del 3,5% gli interessi per le somme versate nei termini, in caso di rinuncia all’impugnazione dell’accertamento (articolo 15, Dlgs 19 giugno 1997, n. 218), accertamento con adesione (articolo 8, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218), e conciliazione giudiziale (articolo 48, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546). Inoltre, per i pagamenti rateali, sugli importi delle rate successive alla prima, le norme relative dispongono che sono dovuti gli interessi legali e che la misura deve essere determinata con riferimento all’annualità in cui viene perfezionato l’atto di accertamento con adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi. Questo significa che in caso di adesione perfezionata entro il 31 dicembre 2015, cioè con il primo pagamento eseguito entro tale data, gli interessi saranno sempre dovuti nella misura dello 0,5% annuo, anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi. Per contro, se il contribuente perfeziona l’adesione dopo il 31 dicembre 2015, potendo eseguire il versamento nei primi giorni del 2016, gli interessi saranno sempre dovuti nella misura dello 0,2 per cento.


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