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Il collegato lavoro è legge
Via libera definitivo dalla Camera dei deputati. Nella p.a. riordinata la disciplina in materia di congedi, malattia e permessi. Ecco tutte le novità in arrivo

Dopo sette letture parlamentari, l’Aula della Camera ha definitivamente approvato ieri in serata il d.d.l. lavoro, che era stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica. Ecco le principali innovazioni previste dal d.d.l., che a Montecitorio è passato con 310 sì, 204 no e due astensioni. L’Udc ha votato a favore del testo con la maggioranza; Pd e Idv hanno, invece, espresso un voto contrario.

ARBITRATO
Il lavoratore decide se ricorrere all’arbitrato preventivamente, e non quando insorge una controversia. La scelta, se ricorrere o meno all’arbitrato, non potrà avvenire prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, oppure se non siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro. Escluse le controversie relative al licenziamento tra quelle che riguardano l’arbitrato. Per i licenziamenti, dunque, resta l’obbligo di ricorrere al giudice del lavoro.

LICENZIAMENTI NON VALIDI
Anche “nei casi di invalidità del licenziamento” esso dovrà essere impugnato “entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta”.

APPRENDISTATO
Possibilità di assolvere l’ultimo anno di obbligo scolastico, fissato a 16 anni, anche con l’apprendistato, che quindi varrà per i 15enni come stare in classe.

DELEGHE
Una clausola di salvaguardia per il pensionamento anticipato (minimo 57 anni di età e 35 di contributi) dei lavoratori impiegati in attività usuranti, come i dipendenti notturni o gli addetti alla ‘linea di catena’.

RIFORMA AMMORTIZZATORI
Dopo 24 mesi dall’entrata in vigore della legge, il governo esercita le deleghe sulla riforma degli ammortizzatori sociali per il riordino degli strumenti a sostegno del reddito, così come dei servizi per l’impiego, degli incentivi all’occupazione e dell’apprendistato e, più in particolare, dell’occupazione femminile.

PROCESSI LAVORO
I processi del lavoro tornano ad essere gratuiti. Nei casi di violazione nella trasformazione del contratto da tempo indeterminato a tempo determinato, il datore di lavoro dovrà risarcire il lavoratore con una indennità onnicomprensiva fissata tra 2,5 a 12 mensilità.

BORSA NAZIONALE LAVORO
Rafforzata la Borsa nazionale del lavoro, con l’inserimento on-line anche dei curricula degli studenti da parte dell’Ateneo per i dodici mesi successivi alla laurea; prevista anche la pubblicazione telematica dei bandi e dei concorsi della p.a., oltre ai dati relativi ad assunzione, proroga, trasformazione o cessazione dei rapporti di lavoro.

CASELLARIO INFORTUNI
Al via l’organizzazione del Casellario centrale degli infortuni, in capo all’Inail.

ALBO ARTIGIANI
Passa da due a tre anni l’efficacia delle domande di iscrizione e cancellazione dall’albo delle imprese artigiane da comunicare all’Inps.

LE DISPOSIZIONI SULLA P.A.
Numerose sono le disposizioni della nuova legge che impattano direttamente sull’operatività delle amministrazioni locali. Ecco le principali, sintetizzate in una nota del Ministero della pubblica amministrazione e dell’innovazione.

TRASPARENZA NELLA P.A. (art. 5)
L’articolo contiene una serie di disposizioni di semplificazione degli adempimenti inerenti gli obblighi formali di informazione cui sono tenute le Pubbliche amministrazioni, ovvero la trasmissione per via telematica al Dipartimento della Funzione pubblica di tutti i dati relativi a retribuzioni annuali, curricula vitae, indirizzi di posta elettronica e numeri telefonici d’uso professionale dei dirigenti nonché i tassi di assenza e di maggiore presenza di tale personale. Tutti questi dati saranno pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento.

MOBILITÀ E ASPETTATIVA DEL PERSONALE (artt. 13 e 18)
Viene ampliata la sfera di applicazione sia della “mobilità collettiva” che della “mobilità volontaria”. Nel primo caso saranno attivate tutte le procedure necessarie per ricollocare il personale in esubero; nel secondo, invece, si prevede la possibilità di utilizzare in assegnazione temporanea il personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni per un periodo non superiore al triennio. I dipendenti pubblici, inoltre, potranno essere collocati in aspettativa non retribuita, per un massimo di dodici mesi, anche per avviare un’attività professionale o imprenditoriale autonoma. Durante  tale periodo non saranno quindi applicate le disposizioni che prevedono l’incompatibilità e il cumulo degli impieghi nei confronti del dipendente della Pubblica amministrazione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 14)
L’articolo reca norme in materia di comunicazioni effettuate da soggetti pubblici. Sul punto viene modificato il “Codice della Privacy” al fine di bilanciare le esigenze di trasparenza nello svolgimento delle funzioni pubbliche nella p.a. e la necessità di tutelare la riservatezza dei dati personali. Saranno oggetto di protezione soltanto le notizie concernenti la riservatezza dei dati strettamente personali, come ad esempio lo stato di salute o comunque atti a rivelare informazioni sensibili.

PARI OPPORTUNITÀ E ASSENZA DI DISCRIMINAZIONI (art. 21)
È istituito il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavoro e contro le discriminazioni”, formato da rappresentanti dell’amministrazione e dalle rappresentanze sindacali, che dovrà garantire e vigilare sull’effettiva pari opportunità tra uomini e donne, nonché a contrastare fenomeni di mobbing.

PERMESSI, CONGEDI E ASSISTENZA A FAMILIARI CON HANDICAP (artt. 23-24)
Le norme degli articoli 23 e 24 riguardano, in particolare, il riordino delle norme in materia di congedi, malattia e permessi (anche quelli volti a favorire l’assistenza dei portatori di handicap). Al riguardo, è prevista una delega al Governo (da attuare entro 6 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato) per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi spettanti ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato secondo i principi e i criteri espressamente richiamati. Quanto ai permessi per l’assistenza ai portatori di handicap, con l’art. 24 viene modificata la legge n.104 del 1992, limitandone il diritto in relazione al grado di parentela e riconoscendone la fruibilità in forma alternata a un solo lavoratore dipendente per volta per la stessa persona con handicap in situazione di gravità.

TRASMISSIONE ON LINE ALL’INPS DEI CERTIFICATI DI MALATTIA (art. 25)
Il testo appena approvato prevede, all’articolo 25, che a decorrere dal gennaio 2010 siano estese anche al settore privato le norme in materia di rilascio e di trasmissione dell’attestazione di malattia, già previste per i dipendenti pubblici. Anche i medici privati saranno pertanto sottoposti alle norme in materia di rilascio e di trasmissione telematica dell’attestazione di malattia, così come già avviene per i medici di base. La certificazione dovrà essere trasmessa per via telematica direttamente all’Inps, che a sua volta la inoltrerà all’amministrazione di competenza, ai sensi dell’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo n. 150 del 2009 (riforma Brunetta della p.a.).


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