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Informazione ambientale prevale su segreto industriale

La divulgazione degli studi che costituiscono informazioni sulle emissioni nell’ambiente non può essere rifiutata in nome della riservatezza delle informazioni commerciali o industriali.

È quanto si legge nelle conclusioni presentate dall’Avvocatura generale dell’Ue il 23 settembre scorso (causa C-266/09), in un caso di negato accesso ad alcuni studi prodotti nell’ambito di una procedura per la determinazione della quantità massima di residui ammissibili ai fini dell’immissione in commercio di prodotti fitosanitari (direttiva 91/414/Ce).

Tale documentazione va invece considerata “informazione ambientale” ai sensi della direttiva 2003/4/Ce sull’accesso all’informazione ambientale, secondo l’Avvocato generale, e la tutela della riservatezza delle informazioni commerciali e industriali non può escluderne la divulgazione.

Rimane fermo comunque che la “ponderazione” degli interessi contrapposti, infine, non può intervenire a livello di legislazione nazionale ma “va effettuata in ogni singolo caso in fase applicativa”.


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