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Personale, valutazioni senza eccezione
Anche gli enti locali, per i quali i termini per l'adeguamento della contrattazione collettiva integrativa sono differiti, dovranno egualmente procedere alla valutazione individuale. Lo afferma una delibera della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche

Le pubbliche amministrazioni devono procedere alla definizione e adozione dei Sistemi di misurazione e valutazione anche della performance individuale e a darne concreta applicazione nei termini legislativamente previsti. Anche se la manovra d’estate ha bloccato di fatto incrementi del trattamento economico che da tali valutazioni potrebbero derivare. Per quanto riguarda gli enti locali, per i quali i termini per l’adeguamento della contrattazione collettiva integrativa sono differiti, essi dovranno egualmente procedere alla valutazione individuale, eventualmente in applicazione dei criteri vigenti. Lo ha stabilito la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche con la delibera n. 111/2010 in tema di valutazione individuale in relazione agli artt. 19 e 65 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e all’art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 (manovra d’estate). La regola vale indipendentemente dall’adeguamento alle disposizioni di cui al titolo III del decreto legislativo n. 150 del 2009 della contrattazione collettiva integrativa vigente e, comunque, dalla operatività delle previsioni di cui all’art. 19, alla luce della sopravvenuta normativa di cui al decreto legge n. 78 del 2010 (problema, questo, sul quale la Commissione – si legge in una nota – ha ritenuto opportuno richiamare l’attenzione del Dipartimento della funzione pubblica). La Commissione ricorda che in sede di definizione dei Sistemi di misurazione e valutazione della performance è stato più volte sollevato, con riferimento alla valutazione individuale, il problema della immediata applicazione o meno dell’art. 19: alcuni Organismi indipendenti di valutazione – cui compete in sede di prima attuazione la definizione dei Sistemi di misurazione in modo da assicurarne la piena operatività a decorrere dal primo gennaio 2011 – hanno prospettato l’eventualità che, alla luce della sopravvenuta disciplina di cui all’art. 9 del decreto legge n. 78 del 2010, non sia necessario operare la valutazione individuale. La Commissione ricorda che non rientra nelle sue competenze offrire interpretazioni vincolanti della normativa, ma ribadisce che entro i termini previsti dalla legge, le amministrazioni sono tenute ad operare la valutazione individuale del personale dirigenziale e non dirigenziale, anche indipendentemente dalle conseguenze di ordine economico. “Tali principi”, aggiunge, “devono valere a maggior ragione anche per il comparto delle regioni e autonomie locali, considerando che i termini per l’adeguamento della contrattazione collettiva integrativa sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012, e che, in sede di prima valutazione, potrà procedersi in applicazione dei criteri attualmente in vigore”. La Commissione ha anche fornito altri chiarimenti, con due distinte risposte, la prima indirizzata a un comune, in cui si precisa che le amministrazioni pubbliche, senza alcuna distinzione per gli enti territoriali, sono tenute ad adottare le Carte dei servizi, anche nelle more dell’emanazione delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, previste dell’articolo 11 del d.lgs. 286/1999, così come modificato dall’art. 28 del d.lgs. 150/2009. La Commissione ha poi risposto ad un quesito formulato dall’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente in merito alla possibilità del componente di un Oiv (Organismo indipendente di valutazione) di appartenere contemporaneamente all’Oiv di un ente pubblico nazionale e a quello di un ente locale di Regione diversa, precisando che le amministrazioni potranno valutare, in conformità ai requisiti di imparzialità ed indipendenza dell’Organismo, la possibilità che un componente appartenga contemporaneamente all’Oiv di un ente pubblico nazionale e a quello di un ente locale, comunque motivando la deroga alla regola dell’esclusività.


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