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E se Internet diventasse un diritto costituzionale?
Ecco la proposta per portare in Commissione affari costituzionali l'adozione di un articolo 21-bis che riconosca Internet come diritto fondamentale dell'individuo

L’idea è nata lo scorso mese di marzo, ma è nella giornata di martedì 30 novembre che ha visto la sua consacrazione in un evento pubblico. E’ stato infatti nel corso dell’Internet Governance Forum svoltosi a Roma che Stefano Rodota’, giurista e costituzionalista, promotore dell’iniziativa insieme a Riccardo Luna, direttore di Wired, ha letto quello che a suo avviso dovrebbe diventare un addendum alla Costituzione e, nello specifico, l’articolo 21-bis.
L’articolo, così come concepito dai suoi promotori, recita:”Tutti hanno eguale diritto di accedere alla Rete Internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale”. Secondo i promotori dell’iniziativa, Internet e’ e deve essere riconosciuto anche costituzionalmente come diritto fondamentale dell’individuo. L’introduzione dell’articolo 21-bis, se da un lato non apporta alcun cambiamento alla prima parte della nostra carta costituzionale, intoccabile, potrebbe essere inserito come corollario dell’esistente articolo 21, dedicato alla libertà di stampa, che così recita:
“« Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.”
Obiettivo dei promotori e’ che la discussione sull’articolo 21-bis possa approdare alla Commissione affari costituzionali.


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