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Federalismo, tocca alla contabilità
Via libera dal Consiglio dei Ministri allo schema di decreto che armonizza i bilanci degli enti locali. Prevista l’entrata a regime dal 2014. Un occhio di riguardo per le spese sanitarie

Un altro passo avanti per il federalismo. Nella seduta di venerdì scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo che armonizza i sistemi contabili e i bilanci delle regioni, delle province e degli enti locali. Il provvedimento riceverà il parere della Conferenza unificata, della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale e delle altre Commissioni parlamentari di merito. Come spiega una nota di Palazzo Chigi si tratta di un tassello per l’attuazione del federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009) per il quale è prevista una realizzazione graduale: sperimentale per due esercizi finanziari prima di andare a regime. La qual cosa è prevista per il 2014. Sono delineati anche particolari aspetti legati alla contabilità sanitaria e finalizzati alla trasparenza dei conti del settore ed alla responsabilizzazione degli enti preposti.  “Dopo il grande risultato realizzato ieri (giovedì, ndr) con il raggiungimento di un’intesa con comuni, province e regioni sul penultimo dei decreti attuativi del federalismo fiscale, oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato l’ultimo dei decreti legislativi quadro, quello relativo all’armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci delle regioni, delle province e degli enti locali. Il cammino riformatore e il federalismo fiscale sono un treno in corsa ed il federalismo fiscale sta diventando una realtà, visto che ormai per completarlo mancano soltanto i pareri sui decreti delle commissioni parlamentari competenti”, afferma il Ministro per la semplificazione normativa e coordinatore delle segreterie nazionali della Lega Nord, Roberto Calderoli.
Diverse sono ovviamente le novità contenute nel corposo provvedimento che consta di 36 articoli. Da segnalare quelle che attengono al settore della sanità. Gli articoli 22 e 23 dettano infatti disposizioni atte a prevedere che in ciascuna regione o provincia autonoma venga individuato uno specifico centro di responsabilità deputato all’implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai servizi sanitari regionali. Entrambi gli articoli individuano gli obblighi cui sono tenuti i centri di responsabilità. In particolare, le disposizioni dell’articolo 22 sono dirette alle regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione o la provincia autonoma una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, denominata gestione sanitaria accentrata presso la regione, e prevedono l’istituzione del collegio sindacale per il controllo sui fatti gestionali da quest’ultima rilevati attraverso le scritture di contabilità economico-patrimoniali. Più in generale, l’articolo 2 pone norme in materia di sistemi contabili omogenei prevedendo che le regioni, le province autonome, gli enti locali e i relativi enti strumentali in contabilità finanziaria adottino la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. “Si procederà”, spiega la relazione illustrativa, “alla graduale estensione dell’applicazione del bilancio finanziario di sola cassa alle predette amministrazioni a seguito degli esiti della sperimentazione del passaggio al bilancio di sola cassa per il bilancio dello Stato”.


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