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Tremonti stringe la cinghia alla p.a.
Missioni, consulenze, relazioni pubbliche: in una circolare tutte le misure che scattano il prossimo anno

Resta confermata “l’esigenza di una rigorosa azione di contenimento della spesa pubblica”: in una circolare (n. 40 del 23 dicembre) inviata alle amministrazioni centrali e agli enti ed organismi vigilati, il Ministro dell’economia Giulio Tremonti invita ad “un’impostazione previsionale secondo criteri volti principalmente al contenimento delle spese, valutando attentamente la possibilità di procedere ad un’oculata riduzione degli stanziamenti complessivi per spese diverse da quelle obbligatorie ed inderogabili”. La raccomandazione è contenuta in una circolare inviata ai ministeri e al Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nella circolare, il Ministro ricorda le misure di contenimento della spesa già varate dal governo: tra queste, la riduzione dal 2011 del 10% di indennità, compensi, retribuzioni corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, cda e organi collegiali. Non solo, ma anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non potrà essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009.
Né potrà superare il 20% la spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità. Sforbiciata anche per le spese per le missioni che non potranno essere superiori al 50% della spesa sostenuta nel 2009 (escluse forze armate, di polizia e magistrati). Più stringenti i criteri, inoltre, per le spese del personale, e relative assunzioni. Ecco le novità punto per punto.

ORGANISMI COLLEGIALI: La partecipazione agli organi collegiali è onorifica, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ed eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera. Gli enti privati che non si adeguano sono esclusi dal 5 per mille. Sono esclusi dall’applicazione della norma le università, gli enti e le fondazioni di ricerca, le camere di commercio, gli enti del servizio sanitario nazionale, gli enti previdenziali, le onlus, le associazioni di promozione sociale, gli enti pubblici economici e le società.

STIPENDI: a decorrere dal 2001 sono automaticamente ridotti del 10% le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, Cda e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO: tutti gli enti e organismi pubblici devono adeguare gli statuti per assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo possibile, gli organismi di amministrazione e controllo (se non già in forma monocratica) non siano costituiti da più di 5 persone, e non più di 3 persone per il collegio dei revisori. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti pubblici interessati sono nulli.

CONSULENZE: a decorrere dal 2011 la spesa annua per studi e incarichi di consulenza sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e fondazioni di ricerca, nonché per gli incarichi di studi e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009. La violazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Sono escluse dalle disposizioni le attività sanitarie connesse con il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale delle Forze armate, Forze di Polizia e Vigili del fuoco.

CONVEGNISTICA: a decorrere dal 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico della p.a., incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità.

SPONSORIZZAZIONI: a decorrere dal 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della p.a., incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

FORMAZIONE: a decorrere dal 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della p.a., incluse le autorità indipendenti non possono sostenere spese per attività di formazione superiori al 50% della spesa sostenuta nel 2009.

AUTOVETTURE: a decorrere dal 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della p.a., incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all’80% della spesa sostenuta nel 2009 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi. La disposizione non si applica alle autovetture dei Vigili del Fuoco e usate per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

SOCIETÀ: nelle società inserite nel conto economico consolidato della p.a. e nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, il compenso dei componenti degli organi di amministrazione e controllo è ridotto del 10%, a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio. La disposizione non si applica alle società quotate e alle controllate. Si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, e sponsorizzazioni.

IMMOBILI: il limite per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2% del valore dell’immobile.

PERSONALE: nel quadriennio 2010-2013 le amministrazioni, ad esclusione dei corpi di polizia e vigili del fuoco possono procedere per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. Non rientrano nei limiti le categorie protette nel solo limite della copertura della quota d’obbligo. Per gli enti di nuova istituzione, che non possono beneficiare del turnover del personale in servizio, si dispone che possono effettuare assunzioni nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque, nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. Per il triennio 2009-2011 la normativa consente alle università statali di procedere per ciascun anno ad assunzioni nel limite di un contingente corrispondente a una spesa pari al 50% di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivo cessato dal servizio nell’anno precedente, prevedendo la destinazione di specifiche quote per l’assunzione delle varie categorie di personale. Per quanto riguarda il trattamento economico, si fa divieto per il triennio 2011-2013 di incremento del trattamento complessivo dei singoli dipendenti rispetto al trattamento 2010 e si dispone la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti superiori a determinati importi lordi. Per il triennio 2011-2013 si prevede il blocco degli automatismi retributivi e di progressione automatica degli stipendi; le progressioni di carriera hanno effetto a fini esclusivamente giuridici.


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