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Assunzioni di personale negli enti locali e legge di stabilità 2011: chiarimento dell'Anci

Si rende noto agli enti che il comma 118 dell’art. 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità per il 2011) ha apportato modifiche al regime delle assunzioni a tempo indeterminato negli enti locali recato dal comma 7 dell’articolo 76 del decreto-legge n.112/ 2008, convertito dalla legge n. 133/2008.

Come noto, tale disposizione, come sostituita dall’art. 14, comma 9, del d.l. 78/2010, prevede un divieto per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti (sottoposti al patto di stabilità) possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.

Per effetto dell’integrazione operata dal comma 118 dell’articolo unico della legge di stabilità, per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35% delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l’esercizio delle funzioni fondamentali di polizia locale previste dall’articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42.


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