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Consiglieri e assessori, così i tagli
Una circolare del Ministero dell’interno illustra le riduzioni che scattano da quest’anno. E da cui sono escluse Roma e Milano

Tagli dei consiglieri comunali e degli assessori, arrivano le istruzioni del Ministero dell’interno. Con la circolare n. 2915 del 18 febbraio il Viminale illustra gli effetti dell’art. 1, comma 2, della legge 42/2010, che ha modificato ed integrato l’art. 2, commi da 183 a 187, della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010) in materia di contenimento delle spese degli enti locali disponendo la graduale riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori, comunali e provinciali. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha diramato la circolare a tutti i prefetti con allegate tabelle riepilogative. “Le riduzioni apportate (con arrotondamento all’unità superiore non deve contare il sindaco e il presidente della provincia) sono nell’ordine del 20%”, spiega un comunicato, “ad esempio, nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti, i consiglieri comunali da 60 passeranno a 48, fatte salve per questo caso specifico le modifiche apportate in sede di conversione del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. mille proroghe)”. In effetti va ricordato che il milleproroghe, che entro il. 27 febbraio dovrà essere convertito in legge dalla Camera dei deputati, prevede una disposizione ad hoc che sostanzialmente vale solo per Roma e Milano: l’assemblea del Campidoglio e quella di palazzo Marino saranno composte da 60 membri, mentre le giunte passeranno da 12 a 15 assessori (più il sindaco). In altre parole viene fatto salvo il numero dei consiglieri, m3entre gli assessori aumentano di tre unità.
La circolare spiega intanto che le disposizioni hanno vigenza a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, con applicazione della riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri comunali e provinciali ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.
A tal fine “l’entità della riduzione è determinata con arrotondamento all’unità superiore”, non computando, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia. “Si evidenzia, al riguardo”, spiega la circolare, “che la disposizione legislativa in argomento postula inequivocabilmente che “l’entità della riduzione” applicata è arrotondata all’unità superiore tutte le volte in cui le risultanze del calcolo danno luogo ad una cifra decimale”. Per gli enti che vanno a rinnovo dal 2011, e per gli anni a seguire, va rideterminato il numero massimo degli assessori comunali e provinciali, sulla base della nuova composizione consiliare e con efficacia dalla data del rinnovo, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune e della provincia, computando, in tal caso, rispettivamente il sindaco o il presidente della provincia, con arrotondamento all’unità superiore. In ogni caso, tale numero, ai sensi dell’art. 47, comma 1, del testo unico enti locali n. 267 del 2000, non può superare comunque le 12 unità.


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