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Fisco municipale, è fatta
Il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato il decreto sul federalismo, che ora va in Gazzetta Ufficiale. Tutti i contenuti e le decorrenze delle varie disposizioni

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo sul fisco municipale su cui il giorno precedente il governo aveva incassato la fiducia alla Camera. È stata anche avanzata l’ipotesi di proroga di 4 mesi della scadenza della delega sul federalismo fiscale. Se ne riparlerà prossimamente. La firma del Presidente Napolitano dovrebbe giungere lunedì, dopodiché ci sarà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. “Esprimo tutta la mia soddisfazione per il fatto che già il giorno successivo al voto della Camera dei deputati, voto su cui si è registrata un’ampissima fiducia sul provvedimento, il Consiglio dei Ministri abbia approvato definitivamente il decreto sul federalismo municipale”, afferma in una nota il Ministro per la semplificazione normativa e coordinatore delle segreterie nazionali della Lega Nord, Roberto Calderoli. “Come ha detto il Ministro Umberto Bossi, ci stiamo avvicinando al tetto della casa del federalismo – prosegue -. Adesso avanti con il prossimo decreto ovvero il federalismo regionale e provinciale. Proprio quest’oggi (ieri, ndr), infatti, inizieranno le audizioni e la discussione in commissione bicamerale”. “Auspico che su questo decreto, e sui prossimi, possa esserci una collaborazione e un concorso da parte di tutti, perché le riforme sono indispensabili per il Paese e sono fatte nell’interesse di tutti”, conclude Calderoli. “Un passo avanti significativo di una riforma lunga e complessa che bisogna costruire con grande equilibrio” è il commento del presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni. “A coloro che sollevano polemiche, voglio ricordare che il federalismo municipale è stato validato dall’associazione dei sindaci italiani – ha proseguito il governatore – e tutti i sindaci di centrodestra e centrosinistra hanno detto sì dopo aver negoziato col Governo, non capisco perché ci sia ancora qualcuno a sinistra che continua a sollevare polemiche”. “Si apre ora un capitolo ancora più delicato che riguarda province e regioni” ha continuato Formigoni, spiegando che “come regioni dialoghiamo con il governo da tempo e abbiamo chiesto alcuni emendamenti che sono stati accolti”. Dunque secondo il Governatore, in questi giorni “si tratta di vedere come riprenderemo il dialogo e la discussione: la mia speranza è positiva però la materia è complessa e delicata, per cui è meglio agire con prudenza”. Vediamo ora i contenuti del provvedimento con la decorrenza delle varie disposizioni.

I CONTENUTI
Lo schema di decreto sul federalismo fiscale, il cui testo è stato profondamente modificato dal Governo sulla base delle risultanze dell’esame effettuato presso la Commissione bicamerale, interviene sull’assetto delle competenze fiscali tra Stato ed enti locali, a decorrere, in una prima fase di avvio triennale, dal 2011, e poi disciplinato a regime a decorrere dal 2014, con l’introduzione, in sostituzione di tributi vigenti, dell’imposta municipale (Imu). In particolare, si legge in un documento illustrativo predisposto dalla Camera dei deputati, per quanto concerne la fiscalità immobiliare, dal 2011 vengono attribuiti ai comuni: a) l’intero gettito dell’Irpef sui redditi fondiari (escluso il reddito agrario) e quello relativo alle imposte di registro e bollo sui contratti di locazione immobiliare; b) una quota, pari al 30%, del gettito delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sugli atti di trasferimento immobiliare ed una quota, pari al 21,7% nel 2011 ed al 21,6% dal 2012, del gettito della cedolare secca sugli affitti. I gettiti in questione affluiscono ad un Fondo sperimentale di riequilibrio, di durata triennale, finalizzato a realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione dei gettiti medesimi ai comuni; il Fondo verrà ripartito sulla base di un accordo in sede di Conferenza Stato-città, nell’osservanza, comunque, di due specifici criteri: una quota del 30% del Fondo andrà ripartita in base al numero dei residenti e, al netto di tale quota, una ulteriore percentuale del 20% dovrà essere destinata ai piccoli comuni. L’articolo 13 del decreto, istituisce inoltre, per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province successivo alla determinazione dei fabbisogni standard per le funzioni fondamentali, un Fondo perequativo a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni svolte dai predetti enti, articolato in due componenti con riferimento alle funzioni fondamentali e non fondamentali. Ai comuni viene inoltre attribuita una compartecipazione al gettito Iva, che dovrà essere determinata con apposito d.P.CM. in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2% al gettito dell’Irpef. I criteri di attribuzione del gettito ai singoli comuni dovranno essere stabiliti con apposito d.P.C.M., che dovrà assumere a riferimento il territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al versamento dell’imposta; in prima applicazione l’assegnazione ai comuni avverrà sulla base del gettito Iva per provincia, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun ente locale. Al potenziamento dell’ attività di contrasto all’evasione sono finalizzate le disposizioni che inaspriscono le sanzioni amministrative per l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione concernenti gli immobili – ivi comprese quelle in materia di canone di locazione nell’ambito della nuova disciplina sulla cedolare secca – nonché che ampliano l’ interscambio informativo sui dati catastali. Nella medesima finalità viene incentivato il ruolo dei comuni, prevedendosi che ad essi sia assegnata una quota pari al 50% del gettito derivante dalla loro attività di accertamento, e che tale quota sia assegnata, anche in via provvisoria, sulle somme riscosse a titolo non definitivo. È inoltre istituita, ricordano ancora i tecnici di Montecitorio, la cedolare secca sugli affitti, vale a dire la possibilità per i proprietari di immobili concessi in locazione di optare dal 2011, in luogo dell’ordinaria tassazione Irpef sui redditi dalla locazione, per un regime sostitutivo, che assorbe anche le imposte di registro e bollo sui contratti, le cu aliquote sono pari al 21% per i contratti a canone libero ed al 19% per quelli a canone concordato. Oltre a severe sanzioni in case di omessa od irregolare registrazione (in cui si prevede automaticamente un durata del contratto pari a quattro anni e l’applicazione di un canone ridotto che fa riferimento al triplo della rendita catastale) si prevede che in caso di contratto a canone concordato il locatore, se opta per la cedolare secca, non potrà richiedere aggiornamenti del canone per tutta la durata del contratto. Vengono inoltre modificate le aliquote di tassazione delle transazioni immobiliari, che sono individuate al 2% nel caso di prima casa di abitazione ed al 9% nelle restanti ipotesi (le attuali aliquote sono stabilite rispettivamente al 3 ed al 10%, comprese alcune imposte indirette che vengono eliminate). Le nuove aliquote dell’imposta di registro sostituiscono inoltre, a decorrere dal 2014 – data di entrata in vigore delle stesse – l’imposta di bollo e le imposte ipocatastali, nonché i tributi speciali e le tasse ipotecarie. Viene inoltre introdotta la possibilità, con criteri da definirsi in un provvedimento amministrativo, di aumentare l’addizionale Irpef da parte dei comuni nei quali non risulti finora stabilita oltre la percentuale dello 0,4 per cento, che comunque costituirà il limite massimo raggiungibile; l’aumento non potrà in ogni caso eccedere lo 0,2 per cento annuo. Viene poi istituita, l’imposta di soggiorno, affidandosi ai Comuni capoluogo di provincia ed alle città turistiche e d’arte la possibilità di istituire un’imposta fino a 5 euro per notte a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, con destinazione del relativo gettito ad alcune specifiche finalità, tra cui quelle a favore del turismo; si prevede altresì una nuova disciplina, dell’imposta di scopo (ora prevista nella legge 296/2006), da stabilirsi con un d.P.C.M. che, tra l’altro, possa aumentarne la durata fini a dieci anni e prevedere che il relativo gettito finanzi l’intero ammontare della spesa. Per quanto concerne l’imposta municipale (Imu), essa è introdotta a decorrere dal 2014, in sostituzione, per la componente immobiliare, dell’Irpef (e relative addizionali) dovuta per i redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché dell’Ici, ed ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall’abitazione principale, cui pertanto non si applica, incluse le pertinenze. La relativa aliquota è stabilita nello 0, 76%, ridotta alla metà per gli immobili locati, con la facoltà per i comuni di estendere in tutto o in parte tale riduzione anche agli immobili posseduti da soggetti cui si applichi l’imposta sul reddito delle società (Ires); i comuni medesimi possono peraltro modificare la suddetta aliquota di 0,3 punti percentuali, in aumento o in riduzione (la modificabilità è invece fino a 0,2 punti nel caso della aliquota ridotta alla metà per gli immobili locati). Sono esenti dall’Imu gli immobili posseduti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alcune categorie di immobili già esentati ai sensi della normativa dell’Ici (fabbricati destinati ad usi culturali, all’esercizio del culto, utilizzati dalle società non profit ecc.). Lo schema di decreto prevede poi, sempre a decorrere dal 2014, l’imposta municipale secondaria, da introdursi con deliberazione del consiglio comunale (che potrà anche prevederne esenzioni ed agevolazioni) in sostituzione degli attuali tributi sull’ occupazione di aree pubbliche, sulle affissioni e sull’installazione dei mezzi pubblicitari; la relativa disciplina verrà dettata con successivo regolamento, sulla base di alcuni criteri tra i quali la previsione che il presupposto del tributo è l’occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e che il soggetto del tributo medesimo è quello che effettua l’occupazione.

LE DECORRENZE
Fonte: Confedilizia, Ufficio Studi

CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI *
Quando entra in vigore A decorrere dall’anno 2011
Quali soggetti riguarda Persone fisiche che optino per tale regime (sono escluse le locazioni effettuate nell’esercizio di un’attività di impresa o di arti e professioni)
Quali locazioni riguarda Locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze locate congiuntamente, anche qualora non siano soggette a registrazione (contratti di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell’anno)
Quali imposte sostituisce
  • Irpef
  • addizionale regionale Irpef
  • addizionale comunale Irpef
  • imposta di registro (anche su risoluzioni e proroghe)
  • imposta di bollo (anche su risoluzioni e proroghe)
Qual è l’aliquota
  • 19% per i contratti agevolati (c.d. “concordati”), nei comuni ad alta tensione abitativa
  • 21% per contratti liberi ed altri contratti
Qual è la base imponibile Il canone di locazione stabilito dalle parti (comunque non inferiore alla rendita catastale)
Quando si versa Entro il termine per il versamento dell’Irpef
Altre caratteristiche
  • La registrazione del contratto assorbe “gli ulteriori obblighi di comunicazione”, incluso quello relativo alla comunicazione alla Pubblica sicurezza ex art. 12. d.l. 59/1978 (conv. dalla legge 191/1978).
  • “Nel caso in cui il locatore opti per l’applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell’opzione, la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente. L’opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo”. Tali disposizioni “sono inderogabili”.

* In attesa del provvedimento dell’Agenzia delle entrate (art. 3, comma 4) con il quale saranno stabilite le modalità di esercizio dell’opzione per la cedolare, le modalità di versamento dell’imposta in acconto (nella misura dell’85% per l’anno 2011 e del 95% dal 2012) e a saldo nonché “ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa”, ai fini dell’attuazione delle nuove disposizioni.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Quando entra in vigore A decorrere dall’anno 2014
Quali soggetti riguarda Proprietari di immobili; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili
Quali immobili riguarda Fabbricati, terreni, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa
Come viene trattata
l’abitazione principale
Esclusa dall’imposta, a meno che non sia di categoria catastale A1, A8 e A9
Quali imposte sostituisce
  • Irpef (relativamente agli immobili non locati)
  • addizionale regionale Irpef (relativamente agli immobili non locati)
  • addizionale comunale Irpef (relativamente agli immobili non locati)
  • Ici
Qual è l’aliquota Aliquota base dello 0,76 per cento (7,6 per mille), che i Comuni potranno aumentare o diminuire
Qual è la base imponibile La stessa dell’Ici: in particolare, per i fabbricati, il valore catastale dell’immobile
Quando si versa In 2 rate: 16 giugno e 16 dicembre
Altre caratteristiche Per gli immobili locati, l’aliquota base è ridotta alla metà.

 

IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA
Quando entra in vigore A decorrere dall’anno 2014
Quali fattispecie riguarda Occupazione dei beni appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari
Quali soggetti riguarda Soggetti che effettuano l’occupazione (se l’occupazione è fatta con impianti pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto che utilizza l’impianto per diffondere il messaggio pubblicitario)
Quali imposte sostituisce
  • Tassa occupazione spazi e aree pubbliche (Tosap)
  • Canone occupazione spazi e aree pubbliche (Cosap)
  • Imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni
  • Canone per l’autorizzazione all’istallazione dei mezzi pubblicitari
Come si calcola l’imposta In base a:durata dell’occupazione

  • entità dell’occupazione, espressa in metri quadrati lineari
  • fissazione di tariffe differenziate in base a tipologia e finalità dell’occupazione, zona della città oggetto dell’occupazione e classe demografica del comune
Regolamenti
  • Con regolamento governativo, sarà dettata la disciplina generale dell’imposta
  • I Comuni, con proprio regolamento, potranno disporre esenzioni e agevolazioni nonché ulteriori modalità applicative del tributo.

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