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Servizi ambientali, affidamento a società pubblico-privata equivale a gara

L’affidamento di servizi pubblici locali a società miste pubblico-private, va equiparato, ai fini della tutela della concorrenza e del mercato, all’affidamento a terzi mediante gara (articolo 23-bis, commi 2, lettera b) e 9 Dl 112/2008).
Il Consiglio di Stato con sentenza 11 aprile 2011, n. 2222 ha respinto un ricorso contro l’affidamento del servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani. Per i Giudici il divieto ex articolo 23-bis, comma 9, del Dl 112/2008, convertito in legge 133/2008, di partecipare a gare per l’affidamento di servizi ulteriori a quelli già gestiti per il Comune, vale solo per chi già gestisce di servizi locali a seguito di affidamento diretto o comunque non tramite gara.
L’affidamento a una società mista pubblico-privata ex articolo 23-bis, comma 2, lettera a), va equiparato, secondo i Giudici, all’affidamento mediante pubblica gara: la società in questione, già affidataria di servizi del Comune, può partecipare alla gara per l’affidamento di ulteriori servizi locali.


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