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Addizionale Irpef, tracciata la strada
Obbligo di variazione di bilancio per il comune che istituirà il tributo o varierà l’aliquota. Chi ha già l’aliquota allo 0,4% o più alta deve aspettare il regolamento ministeriale per modificarla. Lo specifica una risoluzione delle Finanze

I comuni che hanno già deliberato il bilancio di previsione dell’esercizio 2011 e che dal 7 giugno prossimo adotteranno o riadotteranno le delibere di istituzione o di variazione dell’addizionale Irpef, dovranno in tempi stretti apportare una variazione di bilancio per dare conto della maggiore entrata derivante dall’istituzione o dall’aumento del prelievo. Mentre gli altri comuni – vale a dire quelli che hanno già deliberato un’aliquota del tributo pari o superiore allo 0,4 per cento – potranno deliberare aumenti solo dopo l’emanazione del regolamento previsto dal decreto sul federalismo (d.lgs. 23/2011) con il quale si disciplinerà la possibilità per i comuni di istituire l’addizionale ovvero di aumentarla nel caso sia già stata istituita. I chiarimenti giungono dal Dipartimento delle finanze con la risoluzione n. 1/DF diffusa ieri. A proposito del regolamento, specifica la risoluzione, si tratta della parziale rimozione del cosiddetto “blocco” del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi attribuiti agli enti locali con legge dello Stato, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93. Potere sospeso sino all’attuazione del federalismo fiscale. La risoluzione precisa una serie di punti:

  1. le disposizioni contenute nel d.lgs. 23/2011, operano esclusivamente per l’addizionale Irpef;
  2. esse non incidono in alcun modo sulla sospensione, per il periodo d’imposta 2010, del potere di deliberare aumenti del tributo. Infatti, la graduale eliminazione del blocco può decorrere solo a partire dall’anno di imposta 2011;
  3. nel caso di mancata emanazione del regolamento governativo di sblocco, entro il 6 giugno 2011, la facoltà di istituzione dell’addizionale o dell’aumento dell’aliquota di compartecipazione può essere esercitata esclusivamente dai comuni che non hanno istituito l’addizionale o l’hanno istituita in ragione di un’aliquota inferiore allo 0,4 per cento;
  4. questi enti non possono legittimamente procedere all’istituzione dell’addizionale ovvero all’aumento dell’aliquota di compartecipazione prima del 7 giugno 2011, poiché nel periodo precedente continua a perdurare la sospensione del “potere […] degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali…”;
  5. le deliberazioni eventualmente adottate prematuramente, cioè durante il permanere della vigenza del blocco, e pervenute alle Finanze per la loro pubblicazione su internet, saranno sì pubblicate sul sito stesso, ma, avverte il Dipartimento, recheranno l’indicazione “SOSPESA”, significando con ciò che sono in corso iniziative per evitarne l’impugnativa:
  6. le deliberazioni di aumento o istituzione del prelievo non possono essere adottate prima dello scadere del termine e non possono riprendere vigore né dopo il 6 giugno, né dopo l’emanazione del regolamento governativo. Diventa dunque indispensabile che il consiglio comunale adotti una nuova deliberazione in proposito a partire dal 7 giugno 2011.

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