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Spl, circolare Anci sul decreto per la tutela sociale dei lavoratori delle società di distribuzione del gas

L’Anci ha pubblicato una circolare  informativa sul decreto interministeriale del 21 aprile 2011, inerente “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell’art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2011. «Nello specifico – si legge nella circolare – il decreto in oggetto, si compone di 5 articoli ed all’articolo 1 sancisce l’ambito soggettivo ed oggettivo delle disposizioni contenute, distinguendo e definendo il personale che svolge funzioni operative sugli impianti di distribuzione del gas naturale e quello che invece svolge funzioni centrali di supporto all’attività di distribuzione. Nel primo caso il personale interessato è quello direttamente dipendente della società concessionaria o da una società interamente controllata o dalla sua controllante, purchè al 100%, che svolge una serie di funzioni “operative”, puntualmente definite nel provvedimento, sull’impianto di distribuzione oggetto di gara, a prescindere dalla sede di lavoro. L’articolo 2 attiene le specifiche misure per la tutela occupazione e prevede che il personale addetto alla gestione degli impianti, oggetto di gara, ed una quota parte del personale che svolge funzioni centrali – pari alla percentuale dei punti di riconsegna gestiti dal gestore uscente negli impianti oggetto di gara rispetto al totale dei punti di riconsegna gestiti dallo stesso gestore a livello nazionale – è soggetto al passaggio diretto ed immediato al gestore subentrante, con la salvaguardia delle condizioni economiche individuali in godimento, fermo restando la possibilità di risoluzione contrattuale e di rinuncia dell’interessato. Tale obbligo di assunzione è limitato però, per singolo gestore uscente, ad un numero di addetti non superiore alla somma del succitato personale. E’ previsto inoltre che, qualora il numero complessivo di addetti comporti un numero di punti di riconsegna gestiti per addetto inferiore al valore soglia di 1.500 – fissato nel decreto – il gestore uscente sarà tenuto a giustificarlo alla stazione appaltante, sulla base di specificità locali. Se la giustificazione non verrà ritenuta sufficiente, il numero di addetti con obbligo di assunzione sarà limitato ad un valore per cui il numero dei punti di riconsegna gestiti per addetto non sia inferiore a 1.500 o al 90% della media dei valori presentati dalle altre imprese che operano all’interno del territorio del Comune o dei Comuni oggetto di gara. In questi casi avrà priorità di assunzione il personale che opera nel territorio del Comune o dei Comuni oggetto di gara. Il provvedimento dispone inoltre che al personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione e al personale che svolge funzioni centrali, in esubero a seguito dell’applicazione dei limiti su esposti, si applicano gli ammortizzatori sociali previsti dalla specifica normativa. Per le aziende a capitale interamente pubblico si applicano gli ammortizzatori sociali in deroga, incluse eventuali proroghe come ammesse dalla normativa vigente. Per i lavoratori in esubero è altresì previsto l’impegno del gestore subentrante, per i due anni successivi d all’affidamento della gestione della rete di distribuzione, di procedere prioritariamente alla loro assunzione,salvo espressa rinuncia degli interessati. L’articolo 3 impegna il gestore subentrante, nel processo di riorganizzazione e di riqualificazione del personale post all’affidamento del servizio, a coinvolgere fattivamente i rappresentanti dei sindacati di categoria.  L’articolo 4 dispone l’obbligo per il subentrante di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro unico del settore gas a tutto il proprio personale, prevedendo già in sede di partecipazione alla gara – pena l’esclusione dalla medesima – la sottoscrizione di una dichiarazione di impegno in tal senso nonchè nei confronti degli obblighi di assunzione, come previsti nel provvedimento. L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore del provvedimento dal giorno successivo alla sua pubblicazione, quindi dal 5 maggio 2011. In conclusione è importante evidenziare che, per espressa previsione, il provvedimento si applica sia agli affidamenti effettuati per singolo Comune o per aggregazioni comunali che ai prossimi affidamenti per ambiti minimi».


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