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L'abc del decreto sviluppo dagli appalti all'usura passando per le spiagge, i mutui e la ricerca

Scende da 90 anni a 20 anni la durata del diritto di superficie sugli arenili, arriva un doppio “bonus” per favorire gli investimenti delle aziende nella ricerca e per assumere (in via agevolata) al Sud, e dopo un lungo tira e molla tra i ministeri di Istruzione ed Economia si accende il semaforo verde a un piano triennale di assunzioni di docenti e Ata precari.
Il decreto-legge sullo sviluppo, entrato in vigore il 14 maggio, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il giorno prima, prevede anche un fitto pacchetto di semplificazioni per aziende e consumatori, dalla privacy, agli adempimenti tributari, a quelli fiscali. Sì anche al carta d’identità elettronica.
Si ridisegna poi gran parte del codice degli appalti e per riqualificare e rilanciare l’offerta turistica nazionale e internazionale arrivano i distretti turistico-alberghieri, che potranno essere istituiti a costo zero per l’Erario nei territori costieri. L’edilizia privata si arricchisce di nuove norme, che spaziano dall’introduzione del “silenzio assenso” per il rilascio del permesso di costruire (a eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali), all’estensione della Scia, Segnalazione certificata di inizio attività, agli interventi edilizi precedentemente compiuti in regime di Dia, Denuncia di inizio attività, alla tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi, la cosiddetta “cessione di cubatura”.
Le novità contenute nel decreto Sviluppo interessano anche il fondo di garanzia per le Pmi, la materia dei mutui, le modifiche al tasso di usura. Vera e propria novità è invece il disco verde ai Titoli di risparmio per l’economia meridionale. Vale a dire, strumenti finanziari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, emessi da banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie, che possono essere sottoscritti, sotto forma di titoli nominativi o al portatore, da persone fisiche non esercenti attività di impresa, al fine di favorire l’afflusso di capitali verso investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.
Ecco comunque in 67 voci tutte le misure previste nel decreto Sviluppo, che inizierà dalla Camera la conversione in legge.

Adempimenti tributari, semplificazioni in arrivo (articolo 8, comma 9). Disco verde a varie semplificazioni negli adempimenti tributari per amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici. Viene riformulata la disciplina fiscale dei fondi immobiliari, In estrema sintesi il regime fiscale vigente sarà riservato ai soli partecipanti che non possiedono più del 5% delle quote del fondo e per gli investitori istituzionali di cui al comma 3 dell’articolo 32 del decreto legge n. 78 del 2010. Inoltre, i soci che detengono una partecipazione superiore al 5% alla data del 31 dicembre 2010 e che a decorrere dal periodo d’imposta 2011 sono assoggettati al regime della trasparenza, sono pure tenuti al versamento di un’imposta sostitutiva del 5% calcolata sul valore medio delle quote detenute nel 2010. E’ previsto poi che il fondo nell’ipotesi in cui partecipino soggetti diversi dagli investitori istituzionali che detengono una quota superiore al 5%, possa deliberare, entro il 31 dicembre 2011, la liquidazione del fondo. In tal caso, la società di gestione del risparmio preleva a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi un ammontare pari al del 7% del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010. E’ poi dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap del 7% sui risultati maturati dal 1° gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione, che deve comunque essere conclusa nel termine massimo di 5 anni. In tal caso non trova applicazione l’imposta sostitutiva dovuta dai partecipanti né l’imposizione per trasparenza.

Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche (articolo 10, commi da 11 a 28). Che viene istituita, come soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente rispetto al Governo, al fine di garantire l’osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell’efficienza, dell’economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici. All’Agenzia sono trasferite le funzioni attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che pertanto viene soppressa. Gli oneri per il funzionamento dell’Agenzia saranno coperti attraverso un contributo posto a carico dei soggetti sottoposti alla sua vigilanza, per un totale dei contributi versati non superiore allo 0,2% del valore complessivo del mercato di competenza, da versare entro il 31 luglio di ogni anno, che affluisce direttamente al bilancio dell’Agenzia e mediante apposito fondo iscritto nello stato di previsione del ministero dell’Ambiente, la cui dotazione non può superare un milione di euro a decorrere dal 2011 e che potrà essre ridotta d’intesa col Tesoro.

Aliquote accisa gas (articolo 7, comma 2, lettera cc). La norme in esame intende chiarire che la disposizioni di cui all’articolo 2 del Dlgs 2 febbraio 2007, n. 26 in materia di aliquote di accisa e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili, vanno applicate al singolo contratto di somministrazione, indipendentemente dal numero di unità immobiliari riconducibili allo stesso. La disposizione fa riferimento all’utente del rapporto contrattuale di somministrazione e pertanto, ai fini dell’applicazione della predetta aliquota Iva rileverà il consumo imputabile al soggetto titolare dell’utenza. L’introduzione della disposizione si rende necessaria al fine di superare le numerose incertezze interpretative e problematiche applicative sorte con riferimento al trattamento tributario previsto per le somministrazioni di gas naturale destinato alla combustione per usi civili, con particolare riferimento al caso della somministrazione di gas metano per usi civili nei confronti di condomìni e cooperative di abitanti di edifici abitativi che utilizzano impianti di tipo centralizzato e collettivo. Tanto premesso, considerato che sulla base della norma che si intende introdurre si fa riferimento all’utente del rapporto contrattuale di somministrazione, nel caso in cui titolare del rapporto contrattuale di fornitura o somministrazione sia lo stabile condominiale, per il quale l’utenza è attivata unitariamente, l’aliquota Iva agevolata del 10% (oltre che, conseguentemente, le disposizioni in materia di aliquote di accisa) è applicabile per la somministrazione imputabile al condominio medesimo limitatamente a 480 metri cubi annui.

Amministrazione straordinaria (articolo 8, comma 3, lettere a e b). La norma prevede l’obbligo per i commissari straordinari di chiudere le procedure di amministrazione straordinaria aperte da oltre 10 anni pubblicando un invito a presentare offerte di concordato. Le offerte devono essere finalizzare all’assunzione delle attività e passività della procedura nonché del contenzioso pendente. Gli offerenti possono presentare offerte anche per una o alcune delle società del gruppo soggette alla procedura. La mancata individuazione di offerte idonee, per le imprese nelle quali non si pongano problemi occupazionali, determina la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria.

Anas (articolo 4, comma 19). A partire dal bilancio 2010, si consente di considerare i contributi in conto capitale autorizzati in favore di Anas quali contributi in conto impianti. Ciò si rende necessario poiché nel corso degli anni 2003-2005 sono stati assegnati ad Anas contributi per la realizzazione di investimenti – per un complessivo importo di 3,6 miliardi di euro – sotto forma di apporto al capitale sociale e non sotto forma di contributi in conto impianti, come poi disposto, a decorrere dall’esercizio 2007. Tale impostazione implica, a parità di effetti finanziari per il bilancio dello Stato, un effetto negativo sul bilancio della società, con riflessi crescenti nel tempo man mano che le opere vengono realizzate. Infatti, mentre i contributi in conto impianti vanno a compensare nel conto economico le quote di ammortamento delle opere entrate in esercizio, nel caso in cui i contributi vengano erogati in forma di apporto al capitale sociale, le medesime quote di ammortamento, non trovando compensazione, generano corrispondenti perdite di esercizio per la società.

Appalti, si cambia (articolo 4). Con l’obiettivo di semplificare e accelerare le procedure di affidamento dei contratti pubblici in modo di consentire, in questa fase di profonda crisi, da un lato, una rapida cantierizzazione degli interventi infrastrutturali e, dall’altro, una riduzione dell’enorme mole di contenzioso esistente in materia. La costruzione delle opere pubbliche, scrive la relazione tecnica al dl Sviluppo, rappresenta un importantissimo “motore” per lo sviluppo
del Paese, soprattutto se si tratta di opere di interesse strategico (legge obiettivo). La norma in esame modifica in più parti la vigente normativa in tema di contratti pubblici, vediamo come. Per facilità di lettura si inseriranno capitoletti nella spiegazione dell’articolo.

Appalti, accordo bonario
Le modifiche all’articolo 240 riguardano la disciplina vigente in materia di accordo bonario. In particolare, vengono stabiliti alcuni termini per conferire tempi certi e celerità al procedimento e viene introdotto un tetto massimo per i compensi della commissione fissato nell’importo di 65mila euro, in linea con la recente disciplina in materia di arbitrato. Le modifiche all’articolo 240-bis riguardano la disciplina delle riserve e sono finalizzate a ridurre il contenzioso con l’appaltatore in fase di esecuzione del contratto. In particolare, si introduce un tetto massimo oltre il quale non è possibile per l’appaltatore iscrivere riserve. Tale tetto è fissato nel 20% del valore complessivo dell’appalto. Eventuali imprevisti occorsi nell’esecuzione dell’appalto, per la quota superiore alla predetta soglia, rientrano nel rischio di impresa assunto in sede di gara. Si introduce inoltre il divieto di iscrivere riserve per gli aspetti progettuali oggetto di verifica da parte della stazione appaltante.

Appalti, affidamenti più veloci
Per semplificare le procedure di affidamento dei contratti di importo di modesta entità, si aumenta da 500mila euro a un milione di euro la soglia entro la quale è consentito affidare i lavori con la procedura negoziata senza bando a cura del responsabile del procedimento (articolo 122 del codice). L’elevazione dell’importo è bilanciata, per garantire la massima concorrenzialità della procedura, con l’aumento del numero minimo dei soggetti che devono essere obbligatoriamente invitati (almeno dieci per i lavori di importo superiore a 500mila, almeno cinque per i lavori di importo inferiore). Viene introdotta inoltre sempre nell’ambito della procedura negoziata, la regola della post-informazione sui risultati dell’affidamento entro dieci giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva, prevedendo, al fine di assicurare il rispetto del principio di rotazione, che essa contenga anche l’indicazione dei soggetti invitati alla procedura. Conseguentemente all’elevazione del limite di importo a un milione di euro per la procedura negoziata senza bando, si incrementa da un milione a 1,5 milioni di euro la soglia entro la quale è esperibile la procedura ristretta semplificata (articolo 123 del codice) prevista dalla vigente normativa. Con riferimento alle varianti finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, attualmente consentite nei limiti delle somme stanziate per la realizzazione dell’opera stessa, semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto (articolo 132 del codice), si limita la facoltà del soggetto aggiudicatore di approvare varianti entro il limite del 50% dei ribassi d’asta conseguiti. Ciò consente di ridurre il fenomeno dell’aumento incontrollato dei costi delle opere pubbliche. Analoghe misure sono introdotte con riguardo alle opere di interesse strategico nazionale, prevedendo che le varianti disposte dal Cipe devono essere contenute nel limite del 50% dei ribassi d’asta conseguiti, devono essere strettamente correlate alla funzionalità dell’opera e non possono comportare incrementi di costo rispetto al progetto preliminare. Attualmente, se per cause eccezionali aumenta o diminuisce significativamente (oltre il 10 %) il prezzo dei materiali di costruzione, l’appaltatore ha diritto alla compensazione in aumento o diminuzione per la quota che eccede il 10 % del prezzo di riferimento. Ciò crea un margine troppo ampio per discostare la previsione di spesa come da esito di gara rispetto all’ onere finale.

Appalti, beni culturali
Si prevede anche una modifica al codice dei beni culturali, aumentando la soglia di età di esecuzione in presenza della quale i beni immobili appartenenti alle amministrazioni pubbliche o alle persone giuridiche private senza scopo di lucro – sotto questo profilo alle prime assimilate – sono “presunte” di interesse culturale e perciò ricadono, in via interinale e salvo verifica dell’effettiva sussistenza dell’interesse, nel vincolo storico-artistico. Si semplifica pure il procedimento per rilascio dell’autorizzazione paesaggistica trasformando il parere obbligatorio del Soprintendente in parere non vincolante nei casi in cui i Comuni abbiano recepito nei loro strumenti urbanistici le prescrizioni del piano paesaggistico regionale e il ministero per i Beni culturali abbia valutato positivamente tale adeguamento. Si introduce inoltre il meccanismo del silenzio assenso qualora tale parere non sia reso entro novanta giorni dalla ricezione degli atti di positiva verifica e di prescrizione d’uso emessi dalla Regione e dal ministero per i Beni culturali.

Appalti, certificazioni più semplici
Con riguardo all’esistenza di una situazione di collegamento tra imprese vengono indicati puntualmente, in termini applicativi, gli adempimenti del concorrente riguardo al contenuto delle dichiarazioni da presentare ai fini della verifica, da parte della stazione appaltante, dell’imputabilità o meno di più offerte ad un unico centro decisionale. Al riguardo si rappresenta che la Corte di Giustizia (sentenza del 19 maggio 2009 resa nella causa C-538/07) ha ritenuto incompatibile con il diritto comunitario una normativa nazionale che vieti in assoluto la partecipazione alla medesima gara di appalto di imprese tra loro in situazione di collegamento, poiché ciò implica una presunzione di reciproca influenza nella formulazione delle offerte in gara che ostacola la libera concorrenza nel mercato comunitario. Con il decreto legge n. 135 del 2009 è stato operato l’adeguamento delle norme del Codice alla sentenza della Corte di Giustizia: in particolare è stata consentita la partecipazione alla medesima gara di appalto di imprese in situazione di controllo laddove ininfluente in ordine alla formulazione delle offerte e non idoneo a determinare turbativa della gara; l’ulteriore intervento normativo introduce una formulazione della disposizione che assicura maggiore salvaguardia all’autonomia dell’offerta dell’imputabilità o meno di più offerte a un unico centro decisionale e riduce l’aggravio per i concorrenti eliminando l’obbligo di presentazione della documentazione giustificativa in caso di collegamento formale. Relativamente ancora alla qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, si precisa che le attestazioni rilasciate dalle SOA devono essere inserite nell’elenco ufficiale tenuto dall’organismo nazionale di accreditamento (Accredia) di cui all’articolo 4 della legge n. 99 del 2009. In tal modo si consente una maggiore trasparenza nel mercato permettendo ai soggetti che attestano la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di poter verificare efficacemente l’effettivo possesso del sistema di qualità dal parte delle imprese. Analoga disposizione è introdotta all’articolo 187, comma 1, lett. a) in relazione alla qualificazione dei contraenti generali. Al fine di operare poi una tipizzazione tassativa delle cause di esclusione dalle gare e ridurre il potere discrezionale della stazione appaltante, si inserisce un nuovo comma nell’articolo 46 che mira a limitare l’esclusione soltanto alle cause previste dal codice dei contratti pubblici e relativo regolamento di esecuzione, oltre che nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta o di non integrità del plico che faccia ritenere violato il principio di segretezza delle offerte. I bandi di gara devono contenere l’indicazione tassativa delle predette cause e non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. In tal modo si intende limitare le numerose esclusioni che avvengono sulla base di elementi formali e non sostanziali, con l’obiettivo di assicurare il rispetto del principio della concorrenza e di ridurre il contenzioso in materia di affidamento dei contratti pubblici. Si prevede inoltre che i bandi di gara vengano predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli tipo approvati dall’Autorità di vigilanza, previo parere del ministero per le Infrastrutture, sentite le categorie professionali interessate. Eventuali deroghe rispetto ai contenuti del bando-tipo devono essere debitamente motivate dalle stazioni appaltanti nella delibera a contrarre. Ciò, oltre a semplificare l’attività della stazione appaltante, comporta che la gara sia esperita sulla base di bandi predisposti correttamente e pertanto presuppone un corretto svolgimento della gara medesima e una riduzione del contenzioso. Da segnalare poi che si impone alle stazioni appaltanti di inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici tenuta dall’Autorità di vigilanza la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di moralità, economico finanziari e tecnico organizzativi per la partecipazione alle gare, in modo da procedere alla verifica del possesso dei suddetti requisiti direttamente presso la citata Banca dati, mediante collegamento telematico. Inoltre, quale ulteriore misura di semplificazione e trasparenza, è inserito all’articolo 74 un nuovo comma, che prevede che le stazioni appaltanti richiedano di norma l’utilizzo di moduli standard, definiti dal Ministro per le Infrastrutture sentita l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, per la dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150mila euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi. Per semplificare le procedure, si elimina poi il limite di importo fino a un milione di euro, previsto dagli articoli 56 e 57 del codice, per affidare i lavori mediante procedura negoziata nel caso di precedente procedura aperta o ristretta andata deserta. La modifica è in linea con il diritto comunitario che consente in detta ipotesi l’affidamento mediante procedura negoziata senza limitazioni di importo.

Appalti, federalismo demaniale
Si elimina l’attuale previsione che esclude dal trasferimento i beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, già sottoscritti prima dell’entrata in vigore del Dlgs 85 del 2010. Detti beni possono quindi essere attribuiti su richiesta dell’ente che ha sottoscritto l’accordo o l’intesa ovvero ad altri enti territoriali.

Appalti, in arrivo semplificazioni sulle esclusioni dalle gare
Si parte con precisare che i contratti cosiddetti “esclusi” sono sottratti dall’ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche. Resta però fermo il principio che ai contratti esclusi comunque si applichino i principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. Le norme apportano poi alcune modifiche agli articoli 38 e 40 del codice degli appalti semplificando la disciplina dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare di appalto (cosiddetti requisiti di moralità) e delle cause di esclusione, con l’obiettivo di contenere la discrezionalità delle stazioni appaltanti e ridurre il contenzioso relativo alla fase di affidamento. Più nello specifico: a) si estende la causa di esclusione prevista per i soggetti destinatari di una misura di prevenzione o che abbiano riportato condanne penali anche al socio unico o al socio di maggioranza in caso di società con meno quattro soci (attualmente sono indicati solo l’amministratore con poteri di rappresentanza e il direttore tecnico). Si riduce a un anno il periodo da considerare ai fini della cessazione dalle cariche, attualmente previsto in tre anni. Ciò consente, spiega il Tesoro, da un lato, di ridurre l’entità di contenzioso derivante dall’esclusione dalle gare per tali motivi, garantendo, dall’altro, il permanere di un congruo periodo idoneo a evitare che la cessazione dalle cariche di soggetti condannati consenta automaticamente la partecipazione alle gare. Si chiarisce poi che non rilevano ai fini dell’esclusione dalle gare le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione, l’estinzione o la depenalizzazione del reato, o la revoca della sentenza. Sul fronte poi della causa di esclusione per violazioni in materia di intestazione fiduciaria, è stato indicato l’ambito temporale cui circoscrivere l’efficacia interdittiva della infrazione in quanto attualmente costituisce una causa di esclusione sine die in contrasto con il principio comunitario di proporzionalità. Con riferimento all’esclusione per violazioni in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori, per fornire univoci elementi per la valutazione della gravità delle violazioni stesse, si chiarisce che si intendono gravi quelle individuate dall’art. 14, comma 1, del Dlgs n. 81 del 2008 e le cause ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva. La causa di esclusione per violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse è stata limitata ai soli casi di gravità. Riguardo invece alla causa di esclusione per falsa dichiarazione, le modifiche alla lettera h) del comma 1 dell’art. 38 del codice unitamente all’introduzione del nuovo comma 1-ter del medesimo articolo sono volte ad adeguare la disposizione al diritto comunitario che esige che le false dichiarazioni, per comportare l’esclusione, siano imputabili a colpa grave o dolo. L’accertamento di detti elementi è rimesso all’Autorità di Vigilanza, che, solo ove rilevi la sussistenza di dolo o colpa grave, ordina l’iscrizione nel casellario, iscrizione che costituisce causa ostativa alla partecipazione alle gare e all’affidamento del subappalto per un successivo periodo della durata di un anno. La modifica riferita alla lettera m-bis) del comma 1 dell’art. 38 del codice sostituisce l’interdizione sine die alla partecipazione alle gare, in contrasto con il principio di ispirazione comunitaria della proporzionalità della sanzione, con la disposizione che inserisce come causa ostativa alla partecipazione alle gare e all’affidamento in subappalto l’aver presentato, ai fini della qualificazione SOA, falsa documentazione o falsa dichiarazione. Si introduce inoltre un nuovo comma 9-ter all’articolo 40 del codice, prevedendo che, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione, le SOA segnalino il fatto all’Autorità la quale, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera m-bis), nella formulazione introdotta con il presente decreto. La modifica riferita alla lettera m-ter) del comma 1 dell’art. 38 riduce a un anno il periodo da considerare ai fini della mancata denuncia di estorsioni, attualmente previsto in tre anni. La modifica del comma 1-bis è volta a chiarire la validità delle cause di esclusione intervenute successivamente all’affidamento al custode o amministratore, mentre le modifiche al comma 2 dell’articolo 38 puntualizzano aspetti relativi di diverse ipotesi di esclusione dalle gare. In particolare, la causa di esclusione per violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse è stata limitata ai soli casi di gravità, individuata rispetto ad una soglia di importo per omessi pagamenti superiori a 10mila euro agganciata al limite previsto dall’art. 48-bis del Dpr n. 602/73.

Appalti, infrastrutture strategiche
In arrivo anche norme per semplificare l’iter di approvazione dei progetti per la realizzazione delle grandi opere. In particolare: a) vengono ridotti i termini procedimentali della conferenza di servizi relativamente alle comunicazioni delle eventuali proposte motivate di prescrizioni o varianti da parte dei soggetti partecipanti, alle segnalazioni di eventuali omissioni, ed alla conclusione del procedimento, che deve avvenire entro 60 giorni (contro i 90 giorni attualmente previsti); b) viene introdotto inoltre un termine di 30 giorni entro il quale l’appaltatore deve pubblicare il bando di gara, pena la revoca del finanziamento a carico dello Stato; c) viene aumentato da 5 a 7 anni il termine di durata del vicolo preordinato all’esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. Tale ultima misura è necessaria a causa della complessità del procedimento di approvazione del progetto, al fine di consentire la conclusione dei procedimenti già avviati. Si chiarisce poi che, ai fini della qualificazione del contraente generale, è necessaria la presenza nell’azienda di almeno un direttore tecnico, oltre ai responsabili di cantiere e di progetto di specifica esperienza. La disposizione interviene pure sulle procedure di affidamento nei settori speciali, prevedendo per i contratti di lavori relativi a beni culturali l’elevazione fino a un milione e 500mila euro del limite di importo entro il quale è consentito l’affidamento mediante procedura negoziata senza bando, in linea con quanto previsto per i settori ordinari (articolo 204 del codice). Analogamente a quanto previsto per i settori ordinari, sono stati ampliati gli adempimenti in materia di pubblicità. Le modifiche all’articolo 206 del codice invece intendono porre rimedio ad un difetto di coordinamento introducendo un richiamo gli articoli 95 e 96 che disciplinano la verifica preventiva dell’interesse archeologico. Sulla base del testo attualmente vigente, la verifica preventiva è esclusa proprio in relazione a quelle opere rispetto alle quali sussistono maggiori esigenze di tutela e in riferimento alle quali erano state sperimentate le indagini archeologiche preventive. A ciò si aggiunga che l’archeologia preventiva è ammessa per le infrastrutture a rete strategiche; sarebbe paradossale, pertanto, non consentirla per quelle ordinarie.

Appalti, offerte anomale
Al fine di semplificare la partecipazione alle gare, si proroga fino al 2013 la possibilità per le imprese di dimostrare la propria capacità tecnico organizzativa tenendo conto dei migliori cinque anni nel decennio antecedente il conseguimento della qualificazione. Al fine di ridurre i tempi delle procedure di affidamento, viene consentita, inoltre, per un periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2013), l’esclusione automatica delle offerte anomale senza contraddittorio con il concorrente. Ciò si rende necessario poiché la valutazione dell’anomalia si è rilevata di difficile applicazione concreta, con allungamento dei tempi procedurali, considerato che le amministrazioni, soprattutto se di piccole dimensioni, possono non essere sufficientemente strutturate per l’espletamento di tale valutazione. Viene fissato, infine, al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale deve essere conclusa la verifica straordinaria dei certificati di esecuzione lavori e delle fatture utilizzate ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione SOA per il periodo dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del Codice (1° luglio 2006), in quanto la verifica ha presentato notevoli difficoltà operative che non hanno consentito ad oggi di portare a conclusione le operazioni di verifica.

Appalti, sanzioni per le liti temerarie
Al fine di deflazionare il contenzioso, la norma introduce nel codice dei contratti pubblici l’articolo 246 bis, che riguarda la cosiddetta “lite temeraria”. Nei giudizi afferenti le procedure di appalto, ferma restando la disciplina sulle spese di giudizio di cui all’articolo 26 del codice del processo amministrativo, si impone alla parte soccombente – qualora la decisione sia fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati – il pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo del contributo unificato dovuto per i ricorso introduttivo del giudizio. Il gettito derivante dall’applicazione di tali sanzioni viene versato al Tesoro.

Appalti, tetto alle opere compensative
Con una modifica all’articolo 133 del codice, viene limitata la possibilità di ricorrere all’istituto della compensazione, alla metà della percentuale eccedente il 10% del prezzo di riferimento. Attualmente le compensazioni sono ammesse per l’intera percentuale eccedente il 10 per cento. La norma, che modifica pure l’articolo 140 del codice, rende obbligatorio lo scorrimento della graduatoria nell’ipotesi di fallimento dell’appaltatore e risoluzione del contratto in corso di esecuzione. Il completamento dell’opera viene quindi affidato al secondo classificato. Tale possibilità, attualmente limitata alla risoluzione per grave inadempimento dell’esecutore e subordinata ad una espressa previsione nel bando di gara, viene estesa a tutte le fattispecie di risoluzione previste dal codice. Si reintroduce poi la possibilità di asseverazione dei piani economici finanziari in project financing oltre che da parte degli istituti bancari, anche da parte delle società di revisione e degli intermediari finanziari. Per incentivare maggiormente l’intervento di capitale privato nella realizzazione di opere pubbliche, attraverso l’introduzione di una procedura caratterizzata da snellezza e celerità, si consente il ricorso al project financing anche per le opere non presenti nella programmazione triennale delle Pubbliche Amministrazioni. Il privato può pertanto proporre all’amministrazione la realizzazione di un’opera pubblica attivando per tale via la procedura di approvazione del progetto e di affidamento della concessione di costruzione e gestione. Viene introdotta inoltre la possibilità che l’opera proposta dal privato venga realizzata mediante la procedura del leasing in costruendo. In tal modo, la stazione appaltante non dovrà pagare l’intero importo dell’opera da realizzare ma sarà tenuta a pagare soltanto un canone di locazione finanziaria alla società di leasing che invece previa dimostrazione della sussistenza dei mezzi economici per eseguire l’appalto, finanzierà il progetto pagando al privato il corrispettivo per la realizzazione dell’opera. Altre modifiche poi sono volte a limitare il fenomeno dell’aumento dei costi di realizzazione delle infrastrutture di interesse strategico a causa delle opere compensative, mediante una riduzione del tetto costituente limite di spesa per dette opere dal 5% al 2% dell’intero costo dell’opera. Si prevede, inoltre, l’ammissibilità di sole opere compensative strettamente correlate alla funzionalità dell’opera principale.

Appalti, White list
La norma istituisce poi presso ogni Prefettura un elenco delle imprese che non hanno legami con la criminalità organizzata al fine di consentire un più efficace controllo nel sistema dei subappalti, estendendo così alle imprese subappaltatrici i controlli antimafia espletati in via principale nei confronti dell’impresa aggiudicataria. L’elenco viene periodicamente aggiornato dal Prefetto con modalità che saranno definite con apposito regolamento. L’iscrizione nell’elenco costituisce requisito di ordine generale per l’affidamento dei subappalti. Si introduce poi in via sperimentale per il triennio 2011-2013 il tetto del 2% per la realizzazione delle opere compensative anche per gli appalti nei settori ordinari.

Assunzioni al Sud, sì al bonus (articolo 2). Arriva una misura ad hoc per rilanciare la fiscalità di vantaggio al Sud, purchè relativa a migliorare le condizioni di: lavoro, ricerca e imprese. L’articolo in esame prevede la concessione di un credito d’imposta per ogni nuovo lavoratore assunto stabilmente nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia). La finalitàdell’intervento è quella di incrementare il livello occupazionale del Mezzogiorno mediante l’erogazione di un incentivo fiscale concesso nella forma del credito d’imposta che, nella sostanza, tende a ridurre il costo del personale stimolando il mercato del lavoro. In particolare, sono beneficiari dell’agevolazione fiscale tutti i datori di lavoro, compresi quelli che operano nel settore agricolo, che nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rispetto alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti. L’agevolazione riguarda anche le assunzioni di lavoratori effettuate nel settore agricolo. Il credito d’imposta è pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione se il lavoratore assunto è “svantaggiato” (si fa riferimento alla nozione contenuta nel Regolamento Ce 800/2008). Se il lavoratore invece è “molto svantaggiato” (cioè privo di lavoro da almeno ventiquattro mesi), l’incentivo è concesso nella misura del 50% dei costi sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione. Per quantificare il credito d’imposta spettante occorre verificare la differenza fra: a) il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e b) il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Il beneficio spetta a condizione che i lavoratori siano privi di impiego da almeno sei mesi, o privi di un titolo di studio di scuola media superiore o professionale, o che abbiano superato i cinquanta anni di età, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna o membri di una minoranza nazionale con caratteristiche definite dal suddetto regolamento europeo. Per le assunzioni di dipendenti con contratto a tempo parziale, il credito spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Per i datori di lavoro neo-costituiti, ogni dipendente impiegato a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. Il credito d’imposta, che deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo per cui è concesso, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le ordinarie regole, entro tre anni dalla data di assunzione. Il diritto a fruire del credito decade: a) se il numero complessivo dei dipendenti, è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti all’arco temporale considerato; b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni o di due anni nel caso delle piccole e medie imprese; e c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5mila euro, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, oltre che nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale. L’articolo in esame inoltre demanda a un successivo decreto interministeriale di natura non regolamentare l’individuazione dei limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni oltre all’attuazione delle relative disposizioni finalizzate a garantire il rispetto delle condizioni che consentono l’utilizzo dei fondi strutturali comunitari per il co-finanziamento del bonus in parola. Le risorse necessarie all’attuazione del presente articolo sono individuate, previo ok dell’Europa, nell’utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo sociale europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (anni 2011, 2012, 2013).

Autofatture (articolo 7, comma 2, lettera aa). La norma aggiorna il testo dell’articolo 6 del Dpr 9 dicembre 1996, n. 695 – concernente delle semplificazioni in materia di adempimenti IVA – al fine di adeguare gli importi originariamente previsti e i riferimenti ivi contenuti, laddove richiamano disposizioni ormai abrogate, e inserisce un nuovo comma volto ad estendere alle autofatture di importo inferiore a 300 euro – emesse dai cessionari o dai committenti ai sensi dell’art. 17 comma 2 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 – la semplificazione contabile prevista per le fatture di modico valore. In particolare, per effetto della modifica, per le autofatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a 300 euro, è consentita l’annotazione – entro i termini di cui agli articoli 23, primo comma, e 25, primo comma, del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 – di un documento riepilogativo (in luogo dei singoli documenti), nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.

Cambio di residenza (articolo 10, comma 6). La norma completa una disposizione contenuta nel decreto legge n. 185 del 2008, che prevede l’obbligo per l’ufficio di anagrafe di ciascun comune di comunicare all’Indice nazionale delle anagrafi il trasferimento di residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile dei cittadini, introducendo, in caso di ritardo, la responsabilità disciplinare ed eventualmente anche erariale del responsabile del procedimento.

Cessione ramo d’azienda (articolo 8, comma 3, lettera c). Si interviene sul Dlgs n. 270 del 1999 al fine di superare le criticità connesse alla fattispecie, non infrequente, della cessione di un ramo d’azienda in perdita da parte di un’impresa che tenta di salvarsi sacrificando solo la parte più compromessa. Si tratta in particolare di quella specifica ipotesi nella quale, entro l’anno successivo a tale operazione di cessione, sia la società cedente che quella cessionaria sono divenute insolventi e quindi ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria. In tale ipotesi, la sottoposizione alla procedura concorsuale di entrambe porta con sè anche la cristallizzazione degli effetti della cessione, la cui rimozione resterebbe affidata esclusivamente a una eventuale pronuncia giudiziale di nullità, in contrasto con gli interessi pubblicistici alla conservazione dell’impresa propri della amministrazione straordinaria. Tale circostanza, da un lato, impedisce ai creditori post cessione (in primis i lavoratori) del ramo d’azienda ceduto di far valere le proprie ragioni di credito anche nei confronti della società cedente, dall’altro, compromette una eventuale ricollocazione dei rispettivi complessi aziendali attraverso lo sfruttamento di possibili sinergie tra i medesimi, in vista della migliore ricollocazione sul mercato anche in termini di salvaguardia dell’occupazione. La ratio dell’intervento è pertanto quella di assicurare, pur nel rispetto delle regole concorsuali e del principio di autonomia patrimoniale delle società, maggiore tutela sia agli interessi dei creditori che alla conservazione delle attività facenti capo ad entrambe le procedure. Si introduce quindi il principio della responsabilità solidale della cedente rispetto ai debiti maturati dalla cessionaria, a far data dalla cessione e fino alla dichiarazione di insolvenza, in un periodo di tempo comunque predeterminato (massimo un anno). Inoltre, si attribuisce al ministro dello Sviluppo economico, nell’ambito del più generale potere di vigilanza che già gli compete, un potere di indirizzo teso ad assicurare il necessario coordinamento tra le procedure per la salvaguardia dell’unità operativa dei rispettivi complessi aziendali.

Contabilità ordinaria (articolo 7, comma 2, lettera m). Al fine di ridurre i costi amministrativi con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, sono elevati i limiti di ricavi per l’adozione della contabilità ordinaria, da 600 milioni di lire a 400mila euro, e da un miliardo di lire a 700mila euro. Tale previsione consente pure di tener conto delle contingenti difficoltà economiche delle stesse e consente di supportare le stesse nella evoluzione tecnologica connessa alla adozione della fatturazione elettronica.

Contratti di ricerca (articolo 9, commi 1 e 2). Vengono introdotte nuove forme di contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, denominati “contratti di ricerca strategica”, al fine di realizzare iniziative oggetto di programmazione negoziata volte a valorizzare prevalentemente le aree sottoutilizzate e del Mezzogiorno.

Contributi previdenziali (articolo 7, comma 2, lettera t). Al fine di semplificare le procedure di riscossione dei contributi previdenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento delle dichiarazioni dei redditi, si abroga l’articolo 32-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 introdotto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che: a) l’iscrizione a ruolo delle somme determinate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, che risultano dovute a titolo di contributi e premi, e di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, è effettuata direttamente dall’agenzia delle Entrate, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di contenzioso e fermo restando lo status di enti creditori per gli Enti previdenziali interessati che mantengono la titolarità dei poteri di sospensione e sgravio della riscossione; b) la società di riscossione di cui all’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 provvede a riversare le somme riscosse a ciascuna delle articolazioni interne degli enti previdenziali creditori ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; e c) le suddette disposizioni si applicano con riferimento ai contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi. La presente disposizione precisa quindi la competenza dell’Inps all’iscrizione a ruolo dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in base alle disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, relative al recupero, tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici dell’Inps, delle somme a qualunque titolo dovute all’istituto, che si applicano anche ai contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall’agenzia delle Entrate in base alle dichiarazioni dei redditi. Viene in tal modo assicurata l’unitarietà nella gestione della riscossione coattiva dei premi e contributi previdenziali e la semplificazione delle procedure operative. Viene poi introdotta una norma transitoria necessaria per specificare che la competenza delle Entrate permane relativamente all’iscrizione a ruolo dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 che risultano dovuti per gli anni d’imposta 2007 e 2008 in base agli esiti dei controlli automatici e formali di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 e per gli anni d’imposta 2006 e successivi in base agli accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009.

Controlli mirati e coordinati (articolo 7, comma 2, lettere a e b). Si prevede, in primo luogo, che a livello statale siano disciplinati con decreto interministeriale (Economia e Lavoro) le modalità e i termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, e il più efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali delle imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell’Inps e del Ministero del Welfare. In considerazione di tale programmazione, si prevede che venga dato massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate amministrazioni. Si prevede poi l’obbligo di informare preventivamente le altre amministrazioni dell’inizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse gli eventuali elementi acquisiti utili ai fini delle attività di controllo di rispettiva competenza. Infine, si dispone che gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza eseguano gli accessi in borghese. Per quanto riguarda i controlli “a livello sub-statale”, si prevede che gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali, forze di polizia locali e aziende e agenzie regionali e locali, devono essere oggetto di programmazione periodica. Il coordinamento degli accessi è affidato, ove istituito, allo Sportello unico per le attività produttive o alle Camere di commercio competenti per territorio. Per tutti gli accessi disposti dalle pubbliche amministrazioni, si dispone il rispetto dei principi della contestualità e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre. Si prevede infine che gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati costituiscano illecito disciplinare. Sono esclusi dall’osservanza di tali regole i controlli e gli accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, quelli funzionali alla tutela dell’igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché i controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità e urgenza.

Copertuta finanziaria (articolo 11). Si individuano le risorse utile a coprire le spese derivanti da alcune misure contenute nel presente decreto legge.

Crediti comunitari, cessione (articolo 8, commi 11 e 12). Si consente la cessione dei crediti comunitari erogati nell’ambito della Politica agricola comune (contributi Pac), al fine di garantire maggiore liquidità agli agricoltori e dare sostegno alle attività del settore. Le modalità saranno definite con apposito decreto ministeriale.

Credito, standard europei (articolo 8, comma 7). La norma punta ad allineare l’esercizio del credito allo standard europeo. Si parte con l’adeguare l’esecuzione dei servizi di pagamento ai tempi di gestione delle operazioni, prevedendo un tempo di esecuzione maggiore di una giornata lavorativa per le operazione disposte su supporto cartaceo, in ragione della maggiore onerosità in termini di tempo della gestione del supporto cartaceo. A oggi tale possibilità è prevista fino al 1° gennaio 2012. Si modifica poi la cosiddetta legge sull’assegno, introducendo previsioni dirette ad attribuire valore giuridico alla presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari (la legge sull’assegno prevede oggi esclusivamente la forma cartacea). Le nuove disposizioni riguardano anche la validità degli atti di constatazione del mancato pagamento (protesto e constatazione equivalente) effettuati sugli assegni presentati elettronicamente, introducendo anche per tali atti la possibilità che siano eseguiti in forma elettronica.

Deduzione fiscale (articolo 7, comma 2, lettera s). Si prevede che per singole spese di importo non superiore a mille euro – relative a corrispettivi periodici per servizi resi, a cavallo di due esercizi economici, in base a contratti di fornitura di servizi o di somministrazione di beni (gas, luce, etc.) – la deduzione fiscale del costo avviene nel periodo d’imposta in cui è ricevuto il documento probatorio (fattura). La disposizione, applicabile ai soli soggetti in contabilità semplificata, deroga al generale principio di competenza economica in favore del principio della registrazione ai fini Iva.

Detrazioni d’imposta (articolo 7, comma 2, lettere e ed f). Arriva una semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e dei sostituti d’imposta eliminando l’obbligo per i dipendenti e pensionati di comunicare annualmente i dati per beneficiare delle detrazioni d’imposta per familiari a carico. Con la modifica apportata si prevede che la comunicazione abbia effetto anche per i periodi d’imposta successivi, salvo l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni. Inoltre viene eliminata la previsione dell’obbligo di richiedere la detrazione per redditi da lavoro dipendente o da pensione che è riconosciuta direttamente dal sostituto d’imposta sulla base dei dati in possesso. Contestualmente all’eliminazione dell’obbligo di comunicazione annuale delle variazioni connesse alla spettanza delle detrazioni per familiari a carico, si prevede espressamente l’applicabilità della sanzione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997, da 258 a 2.065 euro. Le Entrate procederà ai relativi controlli.

Detrazioni spese di ristrutturazione edilicia (articolo 7, comma 2, lettere q e r). Si semplificano le procedure a favore dei soggetti che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, intendono avvalersi della detrazione d’imposta ai fini Irpef del 36% delle spese sostenute per la esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia. La norma introduce una importante semplificazione ai fini della fruizione del beneficio fiscale in argomento, in quanto la normativa preesistente imponeva ai contribuenti di trasmettere, prima dell’inizio dei lavori, all’Ufficio delle entrate, mediante raccomandata, comunicazione della data di inizio dei lavori redatta su apposito modello, unitamente ad altri documenti quali: copia della concessione, autorizzazione o della comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla vigente legislazione in materia edilizia; dati catastali identificativi dell’immobile o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento; copia delle ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili relativa agli anni a decorrere dal 1997, se dovuta; nel caso di interventi effettuati su parti comuni dell’edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del codice civile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Ai fini della fruizione del beneficio, con il presente decreto-legge si prevede che sarà sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile, e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Il contribuente sarà tenuto a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate. Sempre a fini di semplificazione, si provvede ad abrogare la disposizione che impone di evidenziare in fattura il costo della manodopera ai fini della spettanza della detrazione Irpef ristrutturazioni edilizie.

Dichiarazione sostitutiva atto notorietà (articolo 7, comma 2, lettera z). Viene adeguato ai valori di mercato correnti l’ammontare del costo dei beni per i quali – in luogo del verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di finanza o da notai che hanno presenziato alla loro distruzione o trasformazione – è ammessa la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, al fine di vincere la presunzione di cessione di beni di cui all’articolo 1 del Dpr 10 novembre 1997, n. 441.

Diritto di superficie sugli arenili (articolo 3, commi da 1 a 3). Con l’obiettivo di incrementare l’efficienza del sistema turistico italiano, viene introdotto un diritto di superficie di 20 anni, fermo restando “in assoluto” il diritto libero e gratuito di accesso e fruizione della battigia, anche ai fini della balneazione. Il diritto di superficie si costituisce sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione in ogni caso delle spiagge e delle scogliere. Viene poi precisato che sulle aree già occupate da edificazioni esistenti, aventi qualunque destinazione d’uso in atto alla data di entrata in vigore dell’articolo in esame, sebbene realizzate su spiaggia, arenile o scogliera – salvo che le relative aree non risultino già di proprietà privata – le edificazioni possono essere mantenute esclusivamente in regime di diritto di superficie. Si precisa anche che la delimitazione dei soli arenili, per le aree inedificate, e la delimitazione delle aree già occupate da edificazioni esistenti, realizzate su terreni non già di proprietà privata, è effettuata, su iniziativa dei Comuni, dalle Regioni, d’intesa con l’agenzia del Demanio. Inoltre, il provvedimento costitutivo del diritto di superficie è rilasciato, nel rispetto dei principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, dalla Regione d’ intesa con il comune e le agenzie del Demanio e del Territorio, ed è trasmesso in copia all’agenzia delle Entrate per la riscossione del corrispettivo. La norma prevede poi che il diritto di superficie si costituisca, e successivamente si mantienga: a) previo pagamento di un corrispettivo annuo determinato dal Demanio sulla base dei valori di mercato; b) previo accatastamento delle edificazioni (articolo 19, decreto-legge n. 78 del 2010) e, per le edificazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, se le stesse risultano dotate di un titolo abilitativo valido a tutti gli effetti; c) se acquisito da una impresa, a condizione che l’impresa aderisca a nuovi, congrui studi di settore appositamente elaborati dall’agenzia delle Entrate e che l’impresa risulti in più regolarmente adempiente agli obblighi contributivi; e d) sulle aree inedificate l’attività edilizia è consentita solo in regime di diritto di superficie e comunque nel rispetto della normativa vigente. Sulle aree in diritto di superficie già occupate da edificazioni esistenti le attività di manutenzione, ristrutturazione, trasformazione o di ricostruzione delle predette edificazioni sono consentite comunque nel rispetto della normativa vigente. Viene inoltre stabilito che le edificazioni esistenti ovvero realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, che risultano in violazione delle presenti disposizioni, sono senz’altro acquisite di diritto alla proprietà del Demanio e abbattute in danno di colui che le ha realizzate. Le violazioni alla normativa vigente, incluse quelle di rilevanza penale, commesse su aree costituite da spiagge, arenili e scogliere continuano a essere perseguite ai sensi della legislazione vigente. Nulla è innovato in materia di demanio marittimo. Ne consegue che le concessioni demaniali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (vale a dire, 14 maggio 2011) proseguono sino alla loro scadenza e solo quando questa sarà intervenuta si procederà all’attribuzione dei diritti di superficie sui beni edificati per effetto delle concessioni vigenti. Le risorse costituite dai corrispettivi dei diritti di superficie riscosse dalle Entrate sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un Fondo costituito presso il Tesoro per essere annualmente ripartite in quattro quote, in favore: della Regione interessata, dei comuni interessati, dei distretti turistico-alberghieri, dell’Erario, con particolare riferimento agli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del ministero dell’Interno. La misura delle quote è stabilita annualmente con decreto di via XX Settembre. Viene poi ribadito, a salvaguardia di valori costituzionalmente garantiti, quanto alle esigenze del pubblico uso, che l’attuazione di tali disposizioni debba – in ogni caso – assicurare, specie nei casi di attribuzione di diritti di superficie a imprese turistico-balneari, il rispetto dell’obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia, anche a fini di balneazione.

Disciplina di pagamaento (articolo 8, comma 5, lettera f). Si allinea la disciplina in tema di modifica unilaterale delle condizioni (articolo 118 Tub) con quella, dettata per i sistemi di pagamento (contenuta nell’articolo 126-sexies), prevedendo che le parti possano accordarsi nel senso che le previsioni contenute nell’articolo 118 non si applichino, interamente o parzialmente, se il cliente non è un consumatore o una micro impresa. L’eventuale deroga alle disposizioni dell’articolo 118 può, ovviamente, includere anche la necessaria sussistenza di un giustificato motivo per l’esercizio dello ius variandi, come previsto al comma 1 dell’articolo 118. Si rende da ultimo necessario introdurre una norma di diritto transitorio, che regoli le modalità con cui gli intermediari dovranno effettuare gli interventi sui contratti in essere all’indomani dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Distretti turistico-alberghieri (articolo 3, commi da 4 a 6). Che possono essere istituiti (a costo zero per l’Erario) nei territori costieri con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l’offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del distretto, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. I distretti sono istituiti con Dpcm, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le Regioni interessate. Viene precisato che la delimitazione dei distretti è effettuata dall’agenzia del Demanio, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi devono sempre partecipare i Comuni interessati. La norma prevede poi che alle imprese dei distretti costituite in rete si applichino, previo ok del Tesoro e dello Sviluppo economico, disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo. I distretti costituiscono “Zone a burocrazia zero” e, per le iniziative produttive avviate dopo il 31 maggio 2010, i provvedimenti conclusivi dei procedimenti autorizzativi amministrativi sono emanati da un commissario di governo. Questi provvedimenti fruiscono del principio del “silenzio-assenso”. E cioè, dopo 30 giorni di silenzio dalla richiesta, si intende accolta. Nei distretti poi sono attivati gli sportelli unici di coordinamento delle attività delle agenzie fiscali e dell’Inps. Presso tali sportelli le imprese del distretto intrattengono rapporti per la risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti, possono presentare richieste e istanze, oltre che a ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, rivolte a una qualsiasi altra amministrazione statale. Per le attività di ispezione e controllo di competenza di Fisco e Inps gli sportelli unici assicurano controlli unitari, una pianificazione e l’esercizio di tali attività in modo tale da influire il meno possibile sull’ordinaria attività propria delle imprese dei distretti.

Eccedenza d’imposta (articolo 7, comma 2, lettera i). Viene introdotta una semplificazione degli adempimenti dei contribuenti che consente di modificare mediante una dichiarazione integrativa la precedente scelta circa l’utilizzo dell’eccedenza d’imposta. In particolare, si consente di utilizzare in compensazione l’eccedenza che, nella precedente dichiarazione era stata richiesta come rimborso e modificare tale scelta per utilizzare in compensazione la medesima eccedenza. La dichiarazione integrativa può essere presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione che si intende modificare e comunque se il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.

Edilizia privata (articolo 5). In arrivo un pacchetto di liberalizzazioni e semplificazioni in materia di edilizia privata, che spaziano dall’introduzione del “silenzio assenso” per il rilascio del permesso di costruire (a eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali), all’estensione della Scia, Segnalazione certificata di inizio attività, agli interventi edilizi precedentemente compiuti in regime di Dia, Denuncia di inizio attività, alla tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi, la cosiddetta “cessione di cubatura”. In particolare, il comma 2, lettera a), n. 3 del presente articolo modifica gli articoli 20 e 21 del Testo unico edilizia di cui al Dpr n. 380 del 2001 introducendo il silenzio assenso nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire, in luogo del silenzio-rifiuto attualmente previsto, a eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali. La domanda deve essere corredata da una dichiarazione asseverata del progettista abilitato che attesti la conformità agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alla disciplina di settore vigente. Per consentire l’operatività del silenzio assenso, fermo restando il termine attualmente previsto per l’istruttoria, viene aumentato da 15 a 30 giorni (40 in caso di comunicazione del preavviso di rigetto) il termine per l’adozione del provvedimento finale. Si dispone inoltre che sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte.
Inoltre, in analogia a quanto previsto dall’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 in materia di segnalazione certificata di inizio attività, si introducono pecifiche sanzioni nel caso di falsità nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la domanda di rilascio del permesso di costruire. Alle Regioni è demandata la determinazione di forme e modalità per l’eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell’ufficio dell’amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire. Il comma 2, lettera a), n. 5 dell’articolo in esame modifica l’articolo 34 del predetto Testo unico prevedendo che nella definizione di parziale difformità del titolo abilitativo siano comprese le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure progettuali. Il comma 2, lettere b) e c) specifica meglio l’ambito di applicazione della Scia introducendo un comma aggiuntivo all’articolo 19 della legge 241 del 1990 al fine di chiarire i dubbi interpretativi emersi in sede di prima applicazione dell’istituto. La disposizione precisa che la Scia si estende anche alla materia edilizia, con esclusione dei casi di Superdia, compresi gli interventi edilizi in zona sottoposta a vincolo, fermo restando, in tal caso, il rilascio dell’atto di assenso
dall’amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso, in linea con quanto già osservato nella nota esplicativa del Ministero per la semplificazione normativa.
Viene ridotto, inoltre, da 60 a 30 giorni il termine per l’esercizio del potere inibitorio da parte del comune. Viene modificato infine l’articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990, al fine di chiarire meglio il termine entro cui deve concludersi la procedura di superamento del dissenso qualificato espresso in sede di conferenza di servizi. Rimangono inalterate le competenze regionali in materia di Dia alternativa al permesso di costruire. Il comma 3 permette la trascrizione nei registri immobiliari dei contratti di trasferimento dei diritti edificatori (cosiddetta cessione di cubatura) al fine di conferire certezza ad una diffuso modello contrattuale ed evitare contenziosi. Il comma 4 prevede che la registrazione dei contratti aventi a oggetto beni immobili assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, eliminando quindi un adempimento a carico del privato. Il comma 5 semplifica la documentazione necessaria per l’esercizio dell’attività edilizia o del rilascio del permesso di costruire, prevedendo che nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici, per gli edifici adibiti a civile abitazione, la relazione acustica può essere sostituita una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento. I commi 6 e 7 semplificano l’accesso di cittadini e imprese agli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici introducendo l’obbligo di pubblicazione di tali documenti nei siti internet dei comuni. Il comma 8 semplifica le procedure di attuazione dei piani urbanistici anche al fine di evitare duplicazioni, prevedendo che non è necessaria una ulteriore sottoposizione a Valutazione ambientale strategica (Vas) qualora non vi siano varianti rispetto al piano urbanistico che vi sia già stato sottoposto. I commi da 9 a 15 hanno lo scopo di attivare una politica di riqualificazione urbana al fine di agevolare gli interventi di sostituzione edilizia di immobili dimessi e razionalizzare il patrimonio edilizio esistente, demandando alle regioni il compito di incentivare le demolizioni e successive ricostruzioni con proprie leggi. Il comma 10 precisa che gli interventi di riqualificazione non possono riferirsi a edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta ad eccezione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo in sanatoria. Il comma 13 introduce alcune semplificazioni fino all’entrata in vigore delle leggi regionali, e cioè: a) il rilascio del permesso di costruire
in deroga agli strumenti urbanistici generali anche con riferimento alle previsioni relative alle destinazioni d’uso, purchè siano compatibili o complementari;
b) la sottrazione alle competenze del consiglio comunale dell’approvazione dei piani attuativi compatibili con gli strumenti urbanistici generali (volti appunto ad attuare gli indirizzi stabiliti da un piano urbanistico generale, deliberato da un organo collegiale quale il Consiglio comunale) che competono più appropriatamente alla Giunta comunale, che svolge funzioni di tipo esecutivo-attuativo. Il comma 14 contiene una clausola di cedevolezza prevedendo che, scaduto il termine per l’adozione delle leggi regionali, sono immediatamente applicabili alle Regioni a Statuto ordinario le norme statali legittimanti gli interventi edilizi di riqualificazione. In tal caso la volumetria aggiuntiva è realizzata in misura non superiore al 20% del volume dell’edificio se destinato a uso residenziale o al 10% della superficie coperta per gli edifici adibiti a uso diverso. Resta fermo il rispetto di tutte le normative di settore aventi incidenza sull’esercizio dell’attività edilizia. Analogamente a quanto previsto al comma 10, gli interventi non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta a eccezione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo in sanatoria. Il comma 15 proroga dal 1° maggio al 1° luglio 2011 l’entrata in vigore della disposizione di cui all’articolo 2, comma 12 del decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di federalismo fiscale municipale, che prevede l’aumento degli importi minimo e massimo delle sanzioni amministrative per mancato accatastamento, nonché la devoluzione del 75% del predetto importo al comune ove è ubicato l’immobile interessato.

Entrata in vigore (articolo 12). Il presente decreto legge è entrato in vigore il 14 maggio 2011.

Fondazione per il merito (articolo 9, commi da 3 a 16). Che viene istituita, d’intesa tra Istruzione e Tesoro, con l’obiettivo di coordinare gli apporti pubblici e privati previsti dall’art. 4 della legge 240 del 2010. La Fondazione per il merito dovrà elaborare una graduatoria di studenti meritevoli, mediante un test nazionale, che potranno sia accedere a prestiti (buoni di studio) a tassi vantaggiosi erogati dalla Fondazione, che a finanziamenti accordati dal sistema bancario e garantiti dalla medesima Fondazione. In tale sistema, previa creazione di una linea di funding con soggetti terzi, la Fondazione impiegherà le risorse proprie principalmente per concedere garanzie ed effettuare accantonamenti (secondo coefficienti da stabilirsi) relativi ai prestiti erogati. Si rinvia allo statuto per la definizione di modalità che possano favorire la partecipazione e il connesso apporto finanziario di privati ed altri soggetti pubblici. La Fondazione inoltre dovrà coordinare, attraverso un proprio regolamento, la somministrazione delle prove nazionali, finalizzate alla redazione di una graduatoria nazionale necessaria per l’individuazione degli studenti ammissibili ai benefici erogati dal Fondo per il merito. Nel capitale della Fondazione è previsto l’apporto dei privati e di altri enti pubblici e la Fondazione potrà inoltre accedere alle risorse del Pon “Ricerca e Competitività Fesr 2007/2013” e di altri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei. Da segnalare pure come si consenta alla Fondazione l’erogazione di finanziamenti e la concessione di garanzie, in deroga al titolo V del Testo unico bancario che richiede la forma della società di capitali per l’iscrizione all’albo degli intermediari finanziari. La norma prevede infine alcune disposizioni volte a rendere più agevole l’adempimento dell’obbligo di pagamento delle rate di restituzione della quota dei buoni di studio a carico dello studente, novellando il testo dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In particolare si prevede la facoltà di ricorrere alla procedura di riscossione coattiva mediante ruolo e, quindi, di disporre di un efficace strumento di soddisfazione delle ragioni di credito della Fondazione. Si dispone poi l’utilizzo della cessione del quinto dello stipendio per la restituzione delle rate, escludendo, al fine di ridurre i costi gestionali a carico del Fondo, l’obbligo di assicurazione previsto ai sensi dell’art. 54 del Dpr 180/1950. Si estende poi la durata delle cessioni del quinto a vantaggio della Fondazione oltre il decennio al fine di assicurare la massima sostenibilità degli obblighi di restituzione anche per beneficiari con redditi di non elevato ammontare.

Fondo di garanzia per le Pmi (articolo 8, comma 5, lettere a e b). Arrivano norme ad hoc per assicurare la continuità e l’autonomia del Fondo di garanzia, in linea sia con quanto già stabilito dall’articolo 11, commi 1 e 4, del decreto-legge n.185/2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, che ha previsto il rifinanziamento del fondo di garanzia e la garanzia di ultima istanza sugli interventi del fondo stesso a favore delle Pmi e delle imprese artigiane, sia con quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto-legge n.5/2009 convertito nella legge n.33/2009, che reca ulteriori risorse destinate al Fondo. Nello specifico la norma mira a eliminare la disposizione contenuta al comma 847 dell’articolo 1 della legge 296 del 2006 che, nel prevedere l’istituzione del Fondo per la finanza d’impresa, stabilisce la soppressione del Fondo di garanzia per le Pmi, pur mantenendone l’operatività fino all’emanazione delle norme attuative del citato Fondo per la finanza d’impresa. Pertanto, in coerenza con gli importanti interventi di rafforzamento del Fondo di garanzia già introdotti di recente per fronteggiare la grave crisi economica, si rende necessario eliminare la disposizione che ne prevede la soppressione, al fine di escludere ogni eventuale problematica a livello interpretativo-attuativo. Tale modifica consentirebbe, per altro verso, di avviare l’operatività del Fondo finanza di impresa, che finora anche per i predetti motivi non ha trovato attuazione. Si prevede poi la possibilità di procedere a opportune razionalizzazioni della disciplina regolamentare del Fondo, improntate tra l’altro a salvaguardare gli effetti sulla finanza pubblica che possono derivare sia da una riduzione delle risorse del Fondo connessa alle garanzie concesse, che dall’eventuale intervento della garanzia dello Stato di ultima istanza e a individuare ed eventualmente stanziare le risorse che si rendessero necessarie per assicurare l’intervento del Fondo a seguito del significativo incremento dell’operatività connesso alla grave crisi economica in corso e al recente, importante ampliamento della platea dei beneficiari del Fondo (imprese artigiane, autotrasportatori, imprese subfornitrici di società in amministrazione straordinaria). Per raggiungere questi obiettivi si prevede la possibilità di emanazione di decreti di iniziativa dell’amministrazione cui compete istituzionalmente la materia della garanzia dello Stato, la governance sui mercati finanziari e le attività creditizie, il monitoraggio della finanza pubblica, con il necessario concerto dell’Amministrazione titolare della politica di sostegno alle imprese. In tale contesto di aggiornamento del Fondo, è inoltre prevista la possibilità di introdurre – a titolo oneroso – forme di intervento innovative per il sostegno al capitale di rischio. Tra le operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo, l’articolo 15, comma 2, della Legge 266/1997, già prevede le “partecipazioni temporanee e di minoranza al capitale delle piccole e medie imprese”. Al fine poi di stimolare l’immissione di nuove risorse nel patrimonio delle società da destinare allo svolgimento dell’attività dell’impresa, si punta a prevedere un adeguato meccanismo di incentivi per chi apporta nuovo capitale, anche attraverso l’ampliamento dei soggetti apportatori. In particolare, la norma prevede un’estensione della garanzia a operatori che si sono sviluppati prevalentemente in una fase successiva all’emanazione della normativa vigente ma che stanno assumendo un ruolo rilevante nel compiere operazioni di ricapitalizzazione, quali i fondi di private equity. La disposizione non comporta nuove o maggiori spese.

Fondo rotativo per il sostegno a imprese e ricerca (articolo 8, comma 5, lettera c). La norma consente una utilizzazione più semplice e flessibile delle risorse già impegnate, ma non impiegate, del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (Fri), modificando, in parte, il meccanismo che sottende all’allocazione e all’utilizzo delle risorse pur salvaguardando l’invarianza finanziaria sul bilancio dello Stato. In particolare, si prevede che fino al 50% delle risorse rimaste inutilizzate a valere sulle allocazioni inizialmente disposte dal Cipe, incluse le risorse derivanti da rientri di capitale dei finanziamenti già erogati, da revoche o da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili sono destinate al finanziamento agevolato delle imprese attraverso l’intermediazione di enti creditizi, con priorità per quelle di dimensioni piccole e medie e anche mediante meccanismi di condivisione del rischio creditizio. Tale previsione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto interamente realizzabile nell’ambito delle dotazioni finanziarie di cui il Fri già dispone. Per completezza si precisa che il Fondo Rotativo per il sostegno alle Imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), istituito dalla Legge 311/2004 presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, è finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell’anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. Il Fri, assistito da una garanzia sussidiaria di ultima istanza del Tesoro e da una dotazione pluriennale sul bilancio statale di 150 milioni di euro per coprire il differenziale interesse agevolato, ha una dotazione attuale di 6 miliardi di euro alimentata con le risorse del risparmio postale. Successive variazioni della dotazione possono essere disposte dalla Cassa depositi e prestiti spa, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse. Il funzionamento del Fri è stato finora strettamente legato a quello delle singole leggi agevolative erogatrici di sovvenzioni a fondo perduto gestite dai ministeri titolari di vari regimi di aiuto (tra cui Sviluppo economico e Istruzione), sostituendo una parte della sovvenzione con un prestito a tasso agevolato. La riduzione nel tempo dei contributi a fondo perduto ha contribuito a uno scarso utilizzo del Fri. Le risorse disponibili risultano pertanto a oggi largamente inutilizzate.

Impresa e credito (articolo 8). Semaforo verde per una serie di norme destinate a favorire la crescita e la stabilità delle piccole e medie imprese per fronteggiare l’attuale fase di crisi economica.

Nautica da diporto (articolo 3, commi 7 e 8). La norma estende la disciplina prevista dal codice della nautica da diporto (Dlgs 171 del 2005) anche alle navi usate per attività di noleggio per scopi ricreativi. Inoltre, si modifica la legge n. 84 del 1994, sul riordino della legislazione in materia portuale, prevedendo che in sede di adozione del Piano regolatore portuale, fermo restando il rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, venga valutata prioritariamente l’utilizzazione come approdi turistici di strutture o ambiti che risultino idonei a tale scopo. Si estendono poi alle concessioni marittime per il diporto nautico i principi adottati dalla Conferenza Stato-Regioni ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (cosiddetto Milleproroghe) per le concessioni balneari. In tal modo, si andranno a definire norme quadro, con l’indicazione di requisiti minimi comuni o quanto meno di coordinamento fra le Regioni, alle quali sono state trasferite le competenze in materia di demanio. Chiaro l’obiettivo: incentivare la realizzazione di piccoli porti polifunzionali (funzione commerciale, turistica, di servizio passeggeri, peschereccia), destinati a servire la nautica da diporto e il diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari.

No a duplicazioni di informazioni (articolo 7, comma 2, lettere g e h). Si prevede che i decreti ministeriali, i provvedimenti e gli atti equivalenti adottati dal Tesoro, dalle agenzie fiscali e dagli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi non possano richiedere informazioni già disponibili ai propri sistemi informativi, evitando pertanto qualsiasi duplicazione informativa, con indubbi vantaggi per gli utenti. La norma prevede inoltre la possibilità da parte delle agenzie fiscali, degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e del ministero del Welfare (nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente) di stipulare apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche, con gli enti
pubblici economici e con le autorità amministrative indipendenti per acquisire dati e informazioni utili al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese, e garantire una più efficace azione di contrasto alle evasioni e alle frodi nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito. Al fine di rafforzare tale prescrizione normativa è espressamente prevista la responsabilità disciplinare e contabile del funzionario in caso di mancata fornitura dei dati.

Operazioni rilevanti ai fini Iva (articolo 7, comma 2, lettera o). L’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ha introdotto l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’Iva, di importo non inferiore a 3.000 euro. Tale disposizione, mirata a rafforzare gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per il contrasto dei comportamenti fraudolenti, soprattutto in materia di Iva, ma anche per ostacolare diffuse forme di evasione ai fini delle imposte sul reddito, risponde, al tempo stesso, alla finalità di circoscrivere gli adempimenti ad una ristretta platea di titolari di partita Iva, escludendo milioni di soggetti di minori dimensioni per i quali gli oneri connessi all’adempimento dell’obbligo in questione sono stati ritenuti dal legislatore non proporzionati alla pur importante finalità della disposizione. Nell’ottica della necessaria proporzionalità degli adempimenti amministrativi richiesti ai contribuenti ai fini dell’attività di contrasto dell’evasione e delle frodi in relazione ai rischi inerenti le attività controllate e di evitare oneri per i contribuenti qualora sussistano modalità alternative di acquisizione delle informazioni necessarie a garantire un’efficace contrasto dell’evasione nel settore dell’Iva ma anche delle imposte dirette, la disposizione prevede l’esclusione dell’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’Iva effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini della medesima imposta, in tutti i casi in cui il pagamento dei corrispettivi avviene mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari obbligati alla comunicazione dei rapporti e delle operazioni con la clientela all’anagrafe tributaria.

Partecipazioni non negoziate (articolo 7, comma 2, lettere dd, ee, ff, gg). Si interviene sugli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) che hanno previsto la facoltà di rideterminare il valore di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti da persone fisiche alla data del 1° gennaio 2002. A tal fine, i contribuenti erano tenuti a predisporre un’apposita perizia giurata di stima ed a versare un’imposta sostitutiva del 2% o del 4%, entro il 30 settembre 2002. Disposizioni successive hanno modificato la data cui fare riferimento per il possesso dei beni e hanno prorogato i termini per l’effettuazione dei relativi adempimenti. Con la norma in esame viene modificata la data di possesso dei terreni e delle partecipazioni alla quale il contribuente deve fare riferimento, e i termini entro i quali effettuare i relativi adempimenti (redazione della perizia e versamento della prima o unica rata). In particolare, il presupposto per potersi avvalere della norma di rideterminazione è il possesso dei beni al 1° luglio 2011 e il termine entro il quale predisporre la perizia e versare l’imposta sostitutiva (ovvero la prima rata dell’imposta dovuta) è fissato al 30 giugno 2012, La norma intende poi risolvere il problema che si è verificato in capo a quei soggetti che, a seguito delle varie disposizioni che hanno previsto la possibilità di rideterminare il valore di terreni e partecipazioni, hanno effettuato più volte la rideterminazione del valore del medesimo bene e, in mancanza di una disposizione che preveda lo scomputo dell’imposta sostitutiva già versata, sono stati costretti ad esperire la procedura del rimborso nel rispetto del termine di 48 mesi previsto dall’articolo 38 del Dpr 29 settembre 1973 n. 602. In particolare, è prevista la possibilità per i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazione non negoziate nei mercati regolamentati o di terreni edificabili e con destinazione agricola di detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione quanto già versato, a titolo di imposta sostitutiva, per la precedente rideterminazione dei medesimi beni. L’articolo in commento ancora disciplina l’ipotesi in cui il contribuente in sede di versamento non effettui il predetto scomputo (cosiddetto compensazione verticale). In tal caso è prevista la possibilità di chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in precedenza e si stabilisce che il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorra dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento, cioè dal pagamento dell’imposta relativa all’ultima rideterminazione effettuata. Tale disciplina si applica anche ai versamenti effettuati alla data di entrata in vigore della norma in esame. Ne deriva pertanto che per detti versamenti la richiesta di rimborso dovrà essere presentata entro quarantotto mesi dall’ultima rideterminazione effettuata, tenendo conto ovviamente dei mesi già trascorsi alla data di entrata in vigore della legge. La norma infine, al fine di non svantaggiare i soggetti per i quali i predetti termini siano ormai decaduti, prevede per tali contribuenti una sorta di “riammissione nei termini”, per cui gli stessi possono chiedere comunque il rimborso entro un anno dall’entrata in vigore delle disposizioni medesime.

Pensione di reversibilità (articolo 10, comma 7). Al fine di dirimere un rilevante contenzioso in atto, viene chiarito che al pagamento della doppia annualità di pensione di reversibilità ai superstiti delle vittime del terrorismo deve provvedere l’Inpdap.

Portabilità dei mutui (articolo 8, comma 8). Si punta a semplificare le operazioni di portabilità dei mutui. In particolare: a) si esplicita in maniera chiara il momento dal quale avviare il computo dei 30 giorni entro cui è necessario perfezionare l’operazione di portabilità; e b) si precisa che il termine “valore” del mutuo, preso a riferimento per la determinazione del predetto risarcimento, vada inteso nel senso di importo della quota capitale del finanziamento ancora da rimborsare La modifica è finalizzata a disciplinare,
mediante l’emanazione di un apposito provvedimento, le modalità di presentazione al conservatore, per via telematica, dell’atto di surrogazione per consentire, mediante la semplificazione delle relative procedure, un più agevole ricorso alle operazioni di portabilità dei mutui.

Proprietà industriale, tutela (articolo 8, comma 10). Si modifica l’articola 239 del codice di proprietà industriale (Dlgs. n. 30 del 2005), circoscrivendo la tutela dei disegni e modelli industriali con le forme previste per il diritto di autore alle sole opere di disegno industriale divenute di pubblico dominio prima del 19 aprile 2001, a seguito della cessazione degli effetti della registrazione, escludendo, di converso, tale tutela per le opere di pubblico dominio in quanto mai registrate. Quanto al regime transitorio di cui al secondo periodo dell’attuale testo dell’articolo 239 del codice di proprietà industriale, lo stesso andrà ovviamente riferito ai soli disegni e modelli registrati in Italia o con effetti in Italia che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano divenuti di pubblico dominio.

Proroga termini festivi (articolo 7, comma 2, lettera l). Si introduce una disposizione di carattere generale con la quale si prevede che tutti i termini per gli adempimenti e i versamenti scadenti di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al successivo giorno lavorativo, se gli adempimenti devono essere effettuati nei confronti di articolazioni del Tesoro (comprese le agenzie fiscali).

Rateizzazioni (articolo 7, comma 2, lettere u e v). La norma introduce modifiche alla disciplina vigente volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti nell’accedere alla rateazione delle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni fiscali. In particolare si
elimina l’obbligo della preventiva istanza se l’importo dovuto a seguito del controllo delle dichiarazione è superiore a 2mila euro e a 500 euro se l’importo dovuto deriva dalla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata. Inoltre, si prevede la prestazione della garanzia solo per gli importi dovuti con esclusione della prima rata, al fine di eliminare l’obbligo della prestazione della garanzia per somme già versate all’erario.

Regime di attrazione europea (articolo 8, comma 2). La norma amplia la disciplina vigente, introducendo nel novero della attività economiche che possono beneficiare del regime di attrazione europea anche l’attività di direzione e coordinamento di gruppi di imprese. Si elimina anche il vincolo temporale di tre anni. Il regime di attrazione pertanto perdura sino al mutare dei presupposti di fatto e di diritto in virtù dei quali lo stesso è stato concesso.

Reinserimento donne prive di lavoro (articolo 8, comma 1). Si interviene sul Dlgs 276 del 2003, al fine di favorire il reinserimento delle donne prive di un regolare impiego retribuito da almeno sei mesi nel mondo del lavoro.

Ricerca, arriva un nuovo credito di imposta (articolo 1). Disco verde, in via sperimentale per gli anni 2011 e 2012, a un nuovo credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in università o enti pubblici di ricerca. Nel beneficio sono ricompresi gli atenei statali, gli istituti universitari legalmente riconosciuti (statali e non statali), gli enti pubblici di ricerca e l’Asi, l’Agenzia spaziale italiana. Viene chiarito anche che il credito di imposta spetti pure qualora le università e gli enti pubblici di ricerca sviluppino i progetti in associazione, consorzio o joint venture con altre qualificate strutture di ricerca pubbliche o private di equivalente livello scientifico. Ulteriori strutture che possono beneficiare del credito di imposta per la ricerca potranno essere individuate attraverso l’emanazione di apposito decreto interministeriale (Istruzione, Economia). Il credito d’imposta opera in questo modo. Le tipologie di intervento agevolabili sono individuate negli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. Il credito d’imposta spetta in tre quote annuali a decorrere da ciascuno dei predetti anni 2011 e 2012 e compete nella misura del 90% della spesa incrementale di investimento rispetto alla media dei medesimi investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010 se lo stesso è commissionato ad atenei ed enti pubblici di ricerca. La norma disciplina poi il trattamento tributario del credito d’imposta e ne sancisce la non concorrenza alla formazione del reddito e alla base imponibile dell’Irap. L’importo degli investimenti in progetti di ricerca è poi integralmente deducibile dall’imponibile delle imprese. Il credito d’imposta, ancora, deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione (articolo 17, Dlgs 241/1997), a scomputo dei tributi indicati. L’articolo in esame esclude poi l’applicabilità all’agevolazione del limite annuale complessivo di utilizzo dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, pari a 250mila euro (articolo 1, comma 53, Legge Finanziaria 2008). Spetterà comunque al direttore delle Entrate emanara la relativa disciplina applicativa. Attenzione: il presente credito d’imposta abroga il credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo di cui al comma 25 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in quanto assorbito dal credito di imposta in esame. Per finanziare il credito d’imposta previsto dal presente articolo è autorizzata una spesa di 484 milioni di euro, dal 2011 al 2014. Qualora dovessero servire nuove risorse, la norma autorizza il Tesoro a ridurre con tagli lineari le dotazioni finanziarie dei ministeri. Si specifica però che questa (eventuale) sforbiciata lascerà indenni: il fondo di funzionamento ordinario delle università, le risorse del cinque per mille, il fondo per gli interventi allo spettacolo, e le risorse destinate alla manutenzione e alla conservazione dei beni culturali.

Rinegoziazione dei mutui (articolo 8, comma 6). Si introduce la possibilità, fino al 31 dicembre 2012, di rinegoziare i mutui a tasso variabile di importo non superiore a 150mila euro, stipulati per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a condizione che il soggetto richiedente presenti una attestazione Isee non superiore a 30mila euro e non abbia avuto ritardi nei precedenti pagamenti. In sede di rinegoziazione, può essere previsto anche l’allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di cinque anni, purché la durata residua del mutuo all’atto della rinegoziazione non diventi superiore a venticinque anni. In caso di rinegoziazione è prevista la surroga di diritto delle banche nelle garanzie ipotecarie senza alcuna, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione.

Riscossione semplificata (articolo 7, comma 2, lettera n). La disposizione è finalizzata a semplificare le procedure di riscossione delle somme dovute in base agli avvisi di accertamento emessi dall’agenzia delle Entrate contenenti l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati e razionalizzare gli oneri a carico dei contribuenti destinatari dei predetti atti. Si specifica che l’avviso di accertamento con formula esecutiva si riferisce agli atti emessi ai fini delle imposte sui redditi, compresa l’imposta sulle attività produttive, oltre che l’imposta sul valore aggiunto. Al fine di agevolare i contribuenti, si delimita il novero degli atti successivi all’avviso di accertamento con formula esecutiva che contengono l’intimazione di pagare entro sessanta giorni dalla notifica. Si prevede inoltre espressamente che la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute sulla base degli avvisi di accertamento esecutivi e degli altri atti nei termini previsti. Viene stabilito pure che in caso di richiesta, da parte del contribuente, della sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l’esecuzione forzata sia sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull’istanza di sospensione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centoventi giorni dalla data di notifica dell’istanza stessa. Tale disposizione non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, e a ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La norma affianca pertanto alla sospensione amministrativa della riscossione già prevista nel nostro ordinamento, un’ipotesi di sospensione ope legis dell’esecuzione forzata al verificarsi di tutti i presupposti di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Infine, al fine di semplificare le procedure di riscossione coattiva con connessi minori oneri amministrativi, si chiarisce che ai fini dell’espropriazione forzata l’esibizione dell’estratto dell’atto, come trasmesso all’agente della riscossione, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell’esibizione dell’atto stesso in tutti i casi in cui l’agente della riscossione ne attesti la provenienza.

Scadenze di versamento (articolo 7, comma 2, lettera bb). La modifica normativa introdotta dalla presente norma è volta a determinare una maggiore certezza delle scadenze di versamento e risponde alla necessità di semplificare gli adempimenti degli enti pubblici. Dal 1 gennaio 2008, al fine di razionalizzare il sistema di versamento delle imposte e dei contributi degli enti pubblici, è stato introdotto il modello F24 EP, utilizzato dagli enti pubblici e dai soggetti individuati dalle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (enti soggetti al sistema della tesoreria unica dello Stato). Il nuovo sistema di versamento ha profondamente innovato le modalità di effettuazione dei pagamenti diretti presso la Bankitalia, lasciando invariata la normativa di riferimento in materia di scadenza dei versamenti stessi. Allo stato attuale la disciplina dei termini per i versamenti fiscali effettuati dagli enti pubblici è contenuta in diverse norme, che fissano scadenze diverse a seconda della tipologia di imposta da versare. In analogia a quanto previsto riguardo alla generalità dei contribuenti relativamente alle somme da versare con il modello F24, con la presente norma si dispone, a partire dal 1 luglio 2011, l’accorpamento delle diverse scadenze, anche per i soggetti che utilizzano il modello F24 EP, al giorno 16 del mese. L’accorpamento dei termini comporta una maggiore efficienza del sistema di riscossione dei tributi e dei contributi. Tale previsione infine non determina alcun effetto né di cassa né di competenza sul bilancio dello Stato in quanto riguarda operazioni di girofondi all’interno della tesoreria statale. Inoltre, tenuto conto delle inevitabili difficoltà connesse all’introduzione delle procedure telematiche di versamento, e al fine di evitare che ritardi di pochi giorni
comportino onerose sanzioni a carico degli enti pubblici, con possibili ricadute sui cittadini in termini di qualità dei servizi offerti, si modifica quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 32 ter del Decreto legge 185/2008, estendendo la non applicabilità delle sanzioni anche ai versamenti relativi ai periodi d’imposta 2009 e 2010.

Scheda carburante (articolo 7, comma 2, lettera p). Sempre nell’ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, la norma è volta a esonerare dall’obbligo di tenuta della scheda carburante i soggetti che acquistano il carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito e carte prepagate da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
Tali strumenti di pagamento – sebbene non consentano, come la scheda carburante, l’univoca attribuzione del rifornimento all’autoveicolo utilizzato nell’esercizio dell’attività d’impresa, dell’arte e della professione – sono comunque idonei a consentire l’identificazione del soggetto che effettua il rifornimento, e la corretta determinazione dell’ammontare dello stesso, ai fini di un eventuale controllo fiscale.

Scuola, piano assunzioni e precariato (articolo 9, commi da 17 a 21). Disco verde a un piano triennale di assunzione di personale docente e Ata, sulla base dei posti vacanti e disponibili, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. L’approvazione del piano di assunzioni determinerebbe, in concreto, la copertura totale (o quasi) dei posti vacanti e disponibili nell’anno 2011-2012, stimati dai sindacati in circa 65mila unità. Si sposta poi al 31 agosto di ciascun anno il termine per l’adozione dei provvedimenti in materia di assunzioni a tempo indeterminato, utilizzazione, assegnazione provvisoria e di ogni altro atto di durata annuale riguardante il personale di ruolo e si prevede che l’aggiornamento delle graduatorie scolastiche a esaurimento avvenga con cadenza triennale e che contestualmente possa essere disposto il trasferimento in un’unica provincia. I prof neo immessi in ruolo infine dovranno rimanere nella provincia di titolarità per almeno cinque anni di effettivo servizio.

Semplificazione fiscale (articolo 7, comma 1). Via libera a un pacchetto di misure per ridurre il peso della burocrazia che grava su imprese e contribuenti.

Servizi pubblici (articolo 8, comma 5, lettera e). Si modifica l’articolo 23-bis del decreto legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, estendendo alle società controllate da società quotate la norma che esclude le quotate affidatarie dirette di servizi pubblici locali dai divieti di partecipazione alle gare pubbliche.

Sì alla carta di identità elettronica (articolo 10, commi da 1 a 5). Viene semplificato il procedimento di rilascio dei documenti di identificazione dei cittadini mediante l’introduzione della Carta di identità elettronica (Cie), con durata triennale per i minori e decennale per i maggiorenni. Le modalità tecniche di attuazione della Cie saranno definite con apposito provvedimento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Progressivamente la CIE sarà unificata con la tessera sanitaria, in modo da consentire il rilascio gratuito di un documento unificato. Viene soppresso inoltre il limite minimo di età per il rilascio della carta d’identità, attualmente fissato in anni quindici.

Statuto del contribuente, modifiche (articolo 7, comma 2, lettere c e d). Si modifica lo Statuto dei diritti del contribuente, prevedendo che il periodo di permanenza presso la sede del contribuente, così come l’eventuale proroga, non possa essere superiore a quindici giorni in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi, computandosi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, i giorni di effettiva presenza degli operatori presso la sede del contribuente. Si stabilisce poi di estendere le disposizioni di cui all’articolo 12 dello Statuto dei diritti del contribuente (in materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali), anche alle attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.

Taglia oneri (articolo 6). La norma detta diverse disposizioni volte a ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti sulle piccole e medie imprese. Si parte con una modifica dell’ambito di applicazione del codice della privacy, sottraendovi il trattamento di dati personali relativi a persone giuridiche effettuato esclusivamente tra persone giuridiche, enti e associazioni, pubblici e privati, per sole finalità di natura amministrativo-contabile. L’effetto di tale modifica è di ridurre gli oneri derivanti dal trattamento di dati nell’ambito di rapporti di natura meramente amministrativa o economica tra imprese e tra queste ed enti pubblici, senza alterare in alcun modo i livelli di tutela garantiti dal codice alle persone fisiche. I rapporti tra imprese pertanto vengono esclusi dall’applicazione della disciplina con riferimento a quei trattamenti che non presentano rischi specifici, effettuati appunto per fini amministrativo-contabili, e peraltro limitatamente a singoli adempimenti (in particolare, gli obblighi di informativa e consenso). Rimangono ferme infatti le disposizioni dettate per specifici settori dalla seconda parte del codice (per esempio, ambito sanitario, scopi storici, statistici o scientifici, marketing diretto) che non riguardano trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili, così come rimangono applicabili alle imprese tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa sia nei rapporti interni (obblighi relativi alla sicurezza, nomine di incaricati del trattamento, norme sulla videosorveglianza) che, – come già precisato sopra – in quelli con le persone fisiche. Si modifica poi l’articolo 13 del Codice della privacy, eliminando l’obbligo di informativa preliminare al trattamento dei dati nel caso in cui il candidato abbia spontaneamente inviato il proprio curriculum vitae ad un determinato soggetto pubblico o privato, al fine dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Attualmente infatti il soggetto che riceve il curriculum, prima ancora di poter consultare e valutare le informazioni in esso contenute è tenuto a inviare una preventiva informativa al soggetto cui si riferiscono i dati, e a richiedergli un ulteriore consenso espresso al trattamento. Si tratta evidentemente di adempimenti privi di utilità sul piano pratico e ingiustificati ai fini della tutela dei dati, in quanto imposti dalla legge nonostante il candidato acconsenta spontaneamente al trattamento dei propri dati personali per finalità occupazionali. Peraltro, l’onere a carico del titolare del trattamento diviene ancora più gravoso nel caso in cui il curriculum “non sollecitato” contenga dati sensibili, idonei a rivelare determinate condizioni o status del candidato (per esempio, origine etnica, convinzioni religiose, stato di salute, etc.), in quanto in tal caso è necessario il consenso in forma scritta. Conseguentemente vengono modificati gli articoli 24 e 26 del Codice in tema di consenso preventivo e di consenso scritto per il trattamento dei dati sensibili, prevedendo specifiche ipotesi di esonero dal consenso in caso di invio spontaneo dei curricula. La lettera a) n. 3 dell’articolo in esame modifica invece l’articolo 24 del Codice della privacy, prevedendo l’esonero dal consenso per i trattamenti effettuati sulla base di rapporti di controllo e collegamento tra società e nell’ambito delle altre forme di organizzazione congiunta dell’attività d’impresa (consorzi, AtI, joint venture, reti d’impresa, etc.). La finalità è di semplificare i trattamenti effettuati per le esigenze operative delle imprese, che hanno rapporti di controllo e di collegamento e che rappresentano una componente diffusa nel tessuto imprenditoriale italiano, nel rispetto di un attento bilanciamento degli interessi del
titolare, del terzo destinatario e dell’interessato.
La lettera a) n. 5) modifica l’articolo 34 del Codice stabilendo che, per i soggetti che trattano con strumenti elettronici soltanto dati personali non sensibili e come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, ovvero al coniuge e ai loro parenti, la tenuta del documento programmatico sulla sicurezza (Dps) – prescritta dalla lettera g) del comma 1 dello stesso articolo 34 – è sostituita dall’obbligo di autocertificazione resa dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 47 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal predetto codice e dal disciplinare tecnico, contenuto nell’allegato B) al codice medesimo. Viene poi inserito nell’articolo 34 un nuovo comma 1-ter che contiene precisazioni in ordine alla nozione di “trattamenti effettuati per finalità amministrative e contabili”, allo scopo di semplificare le modalità di adempimento degli obblighi privacy da parte degli operatori. Si tratta in particolare dei trattamenti connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati, quali le attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro. Ancora, la lettera a) n. 6) modifica l’articolo 130 del Codice al fine di ampliare l’ambito di applicazione della disciplina delle comunicazioni a fini commerciali, consentendo quindi il trattamento dei dati contenuti negli elenchi telefonici pubblici, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, non solo mediante l’impiego del telefono, ma anche mediante l’utilizzazione della posta cartacea, semprechè non sia stato esercitato il diritto di opposizione. Arriva poi l’obbligo di pubblicare sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni un elenco degli atti e documenti da produrre a corredo di ciascun procedimento amministrativo a istanza della parte e tale adempimento deve essere svolto nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste in base alla legislazione vigente. In caso di mancato adempimento dell’obbligo di pubblicazione, l’amministrazione non può opporre diniego adducendo l’omessa allegazione di un atto o documento ed è tenuta a invitare gli istanti a regolarizzare la documentazione entro un termine
congruo. Il diniego non preceduto dall’invito a regolarizzare la documentazione è nullo.
La lettera b, numero 6) riguarda le modalità di pubblicazione dei questionari predisposti dalla Società per gli studi di settore – Sose spa per la raccolta dei dati contabili e strutturali di comuni e province ai fini della determinazione del fabbisogno standard. Questi devono essere resi disponibili sul sito internet della medesima società e della data in cui sono disponibili deve essere data notizia con provvedimento del Tesoro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Dalla data di pubblicazione di questo ultimo provvedimento decorre il termine (previsto a pena del blocco di tutti i trasferimenti a comuni e province) di sessanta giorni per la restituzione dei questionari compilati alla Sose stessa. La lettera c) dell’articolo in esame abroga una disposizione introdotta dall’ultimo decreto legge “Milleproroghe” con lo scopo di eliminare i nuovi costosi adempimenti connessi all’utilizzo dei piccoli serbatoi di Gpl. Le disposizioni di cui alla lettera d) mirano a incrementare l’utilizzo delle modalità telematiche nell’erogazione dei servizi ai cittadini da parte delle Asl.
Viene consentito infatti il pagamento online delle prestazioni erogate, e la consegna, tramite web, posta elettronica certificata o altre modalità digitali, dei referti medici, fatto salvo il diritto dell’interessato di ottenere, anche a domicilio, copia cartacea del referto redatto in forma elettronica. La lettera e) semplifica la disciplina vigente in tema di trasporti eccezionali su gomma, prevedendo che qualora siano relativi ai beni della medesima tipologia e ripetuti nel tempo, la relativa autorizzazione venga rilasciata periodicamente (“una tantum”) e in forma semplificata. Le disposizioni di cui alla lettera f) introducono una serie di interventi volti a potenziare le attività di misurazione e di riduzione degli oneri amministrativi, in coerenza con gli obiettivi assunti in sede di Unione europea. Il comma 3 estende anche la misurazione degli oneri amministrativi ai settori regolati dalle autorità amministrative indipendenti.

Titoli di risparmio per l’economia meridionale (articolo 8, comma 4). Che vengono istituiti per favorire l’afflusso di capitali verso investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno. Questi titoli sono strumenti finanziari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, emessi da banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie, che possono essere sottoscritti, sotto forma di titoli nominativi o al portatore, da persone fisiche non esercenti attività di impresa. Le norma in esame estende poi ai titoli di risparmio la disciplina di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati e prevede, relativamente all’imposta sostitutiva sugli interessi di cui all’articolo 2 del citato decreto legislativo, l’applicazione di un’aliquota di favore nella misura del 5%, anche nei casi in cui i sottoscrittori si trovino in una situazione di regime di risparmio gestito individuale (consistente nella tassazione del risultato della gestione maturato nel periodo d’imposta), disciplinato dall’articolo 7 del decreto legislativo 461/1997.
La norma, ancora, identifica in 3 miliardi cumulativi la soglia massima annua di emissione di questa tipologia di titoli di risparmio. Tale soglia può essere modificata con decreto del Tesoro da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno. Viene fissato anche il limite massimo di emissione per singola banca nella misura del 20% dell’importo nominale complessivo annuo. Inoltre, al fine di evitare il rischio di eccessiva concentrazione dello strumento sulla singola banca, viene fissato nel 30% del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario o individuale della banca non facente parte di un gruppo bancario il limite massimo di emissione. Spetterà al Tesoro stabilire le relative modalità attuative, con riguardo tra l’altro alle modalità attuative e di monitoraggio dei titoli di risparmio per l’economia meridionale.

Usura, modifiche al tasso (articolo 8, comma 5, lettera d). Si interviene sulla legge n. 108 del 1996 rideterminando in aumento la soglia oltre la quale il tasso di interesse deve considerarsi usurario, così da restituire margini di azione alle banche ed agli altri intermediari finanziari.

Variazioni unilaterali dei contratti bancari (articolo 8, comma 5, lettera e). Si modifica il Tub, il Dlgs n. 385 del 1993, prevedendo che nell’ambito dei servizi di pagamento, diversamente da quanto previsto nella disciplina sulla trasparenza, le parti possano derogare, in tutto o in parte, alla disciplina sulle variazioni unilaterali del contratto, qualora il cliente non sia un consumatore né una micro impresa.

Vigili del fuoco (articolo 10, commi da 8 a 10). Arrivano norme finalizzate a rafforzare la piena operatività del sistema nazionale di soccorso assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di fronteggiare la grave carenza di personale responsabile e coordinatore delle squadre operative di soccorso. A tal fine si prevedono modalità semplificate (una o più procedure straordinarie) per acquisire complessivamente 2.007 capi squadra e 1.493 capi reparto, figure di fondamentale importanza soprattutto nell’attuale momento di emergenza umanitaria conseguente all’eccezionale afflusso di straneri provenienti dalle aree di conflitto e di crisi del Nord Africa. Viene poi dimezzata la durata dei corsi di formazione – che saranno avviati nel triennio 2011-2013 – per l’accesso alle qualifiche operative (allievi vigili del fuoco, allievi vice ispettori antincendi e vicedirettori), garantendo – con moduli intensivi e, comunque, altamente qualificati – una più rapida immissione nei ruoli per mantenere inalterata l’efficacia del complessivo dispositivo del sistema di soccorso pubblico su tutto il territorio nazionale.


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