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Ddl sacchetti, Governo Informa parla di spessore 400 micron e multe da 25.000 euro
Il sito internet del Governo Italiano pubblica un breve "dossier" per presentare il disegno di legge che regola il divieto di commercializzazione delle buste di plastica approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 agosto 2011, ma ancora non viene divulgato il testo. Relazione illustrativa in allegato

Regolare il divieto di commercializzazione delle buste di plastica e promuovere le politiche del riuso. È quanto prevede lo schema di disegno di legge in materia di divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili per asporto merci approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 agosto 2011 (>> testo non disponibile >> relazione illustrativa).
Il provvedimento, composto da un unico articolo, lascia invariato al 1° gennaio 2011 il divieto di commercializzazione dei “sacchi per l’asporto delle merci” non biodegradabili disposto dalla Legge Finanziaria 2007 (art. 1 comma 1130 – Legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall’art. 23, comma 21 – novies della legge 3 agosto 2009, n. 102).
La norma citata prevede che “ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e del sostegno alle filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali, sarebbe stato avviato […] un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l’asporto delle merci che […] non risultino biodegradabili”. Ciò “al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l’asporto delle merci”.
In assenza della sperimentazione prevista e dei provvedimenti necessari al raggiungimento graduale dei divieto, l’attuale disegno di legge si ripropone di precisare la portata del divieto e di sanzionarne la violazione, la quale si sostanzia nel pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro con la possibilità di aumentarle fino al quadruplo e contestualmente di promuovere le politiche del riuso e di informare il pubblico sulla corretta gestione del ciclo dei rifiuti relativo ai sacchi per l’asporto delle merci.
I sacchi per l’asporto delle merci commercializzabili devono risultare conformi ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario.
Diversamente sono esclusi dal divieto i sacchi per l’asporto delle merci, di spessore superiore a 400 micron dotati di manici accessori e di dispositivi di chiusura nonché di caratteristiche tecniche e costruttive che favoriscono il loro riutilizzo duraturo e li dotino di un autonomo valore economico.


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