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Stop alle emergenze infinite
Oggi all’esame del Consiglio dei Ministri la riforma della Protezione civile, più poteri al Viminale, controlli contabili rigorosi e un tetto di 60 giorni alla durata dello stato d’emergenza

La riforma della Protezione civile si appresta a tagliare il traguardo. E lo fa tra le polemiche, indotte dalle voci trapelate nei giorni scorsi e altrettanto velocemente volatilizzatesi della possibilità che venga introdotta una tassa di due centesimi per ogni sms per finanziare il servizio. Il decreto-legge oggi all’esame del Consiglio dei Ministri prevede nella bozza l’aumento dei poteri di coordinamento da parte del Viminale, un tetto temporale allo stato di emergenza e controlli contabili rigorosi. “Sarebbe sorprendente un decreto-legge sulla Protezione civile. Mi sembrerebbe inopportuno, visto che la decretazione d’urgenza domina ormai la vita del Parlamento e francamente non si vedono ragioni costituzionali di necessità e urgenza, in una pur importante e attesa riforma ordinamentale”, commenta il leader dell’Api, Francesco Rutelli. Mentre altri esponenti politici vanno meno per il sottile, criticando soprattutto il ventilato balzello telefonico. “Tassare di due centesimi ogni sms? È una autentica follia”, twitta il presidente dei senatori del Pdl, Maurizio Gasparri. E di follia parla anche l’assessore al Bilancio del Veneto, Roberto Ciambetti. Mentre su Libertiamo.it il deputato di Futuro e Libertà, Enzo Raisi, scrive: “Si continua a credere che il finanziamento di interventi di spesa, per quanto importanti come il fondo nazionale della Protezione civile, possa avvenire solo attraverso l’introduzione di nuovi balzelli fiscali e non grazie ad una traslazione di risorse da comparti di spesa meno produttivi”. Le proteste degli operatori, come quelle dei consumatori (tra tutti il Codacons) sembravano però nella serata di ieri aver ridotto la possibilità di introduzione del balzello sugli sms:  il Governo avrebbe deciso di evitarlo, mentre resterebbe l’incremento di dieci centesimi delle accise sui carburanti (cinque imposti dallo Stato e cinque dalle regioni) sempre mirati a finanziare la Protezione civile in caso di emergenze. La bozza di testo, in fase di elaborazione, comprende 11 articoli ed affida al premier, o per delega al Ministro dell’interno il compito di “promuovere e coordinare le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali”. Il riferimento è ad “eventi calamitosi naturali o connessi con l’attività dell’uomo” fronteggiabili in via ordinaria o “con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo”. Al verificarsi degli eventi o nella loro imminenza, è il Consiglio dei ministri, d’intesa con i Governatori regionali, a deliberare lo stato di emergenza, “determinandone durata ed estensione territoriale”. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non deve superare i 60 giorni (rinnovabili di altri 40). Il capo del dipartimento della Protezione civile è responsabile dell’attuazione delle ordinanze”: quelle emanate entro il ventesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono “provvisoriamente immediatamente efficaci” ma vengono trasmesse al ministero dell’Economia e delle finanze per le verifiche del caso. Per finanziare il Fondo ad hoc la regione può elevare come detto la prevista misura dell’imposta regionale fino a un massimo di cinque centesimi per litro di carburante. Per quanto riguarda la lotta agli incendi boschivi, le attività di spegnimento sono garantite dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco attraverso il Centro operativo aereo unificato (Coau). La flotta aerea antincendio della protezione civile, e lo stesso Coau “sono trasferiti al dipartimento dei vigili del fuoco”. Infine, “in considerazione dell’incertezza dei fenomeni e della speciale difficoltà tecnica connessa alla valutazione dei rischi” il decreto prevede che “il soggetto incaricato dell’attività di previsione e prevenzione è responsabile solo in caso di dolo o colpa grave”.


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