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Il pareggio di bilancio va in Costituzione
Al Senato passa la legge costituzionale con la maggioranza dei due terzi

Si è svolta il 15 aprile al Senato la quarta e ultima votazione per l’approvazione della legge costituzionale che introduce nella Costituzione l’obbligo del pareggio di bilancio. Il provvedimento è stato approvato con la richiesta maggioranza superiore ai 2/3, per cui non sarà necessario attivare il referendum popolare e potrà essere pubblicato in Gazzetta nei prossimi giorni.
Il principio, da tempo sancito nel Regolamento CE n. 1605/2002 (e, nella specie, al Capo 3 dove viene testualmente riferito ”nel bilancio entrate e stanziamenti di pagamento devono risultare in pareggio”), è già in vigore in Germania e, da pochi mesi, in Spagna, dove in poco tempo e a larga maggioranza, è stato riformato l’art. 135 Cost., inserendovi il “principio de estabilidad presupuestaria”. Ora anche la Costituzione italiana si è adeguata alle richieste che ingiungono dall’Europa. Impegno divenuto quanto mai impellente visto che l’Italia il 2 marzo scorso era fra i 25 paesi firmatari del cosiddetto fiscal compact, il “Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance dell’Unione economica e monetaria” che prevede proprio l’obbligo ad avere i bilanci in equilibrio o meglio ancora positivi al netto del ciclo economico (si impone che il deficit strutturale non deve superare lo 0,5% del Pil e, per i Paesi il cui debito è inferiore al 60% del Pil, l’1%).

L’equilibrio di bilancio. Nella legge costituzionale approvata ieri l’equilibrio del bilancio è assicurato tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico, prevedendo verifiche, preventive e consuntive, nonché misure di correzione. Il riferimento al ciclo economico, come si legge nella Relazione al disegno di legge costituzionale, è coerente con le vigenti regole europee, che identificano come obiettivo finanziario rilevante per il rispetto del patto di stabilità e crescita da parte degli Stati membri il saldo strutturale delle pubbliche amministrazioni, cioè l’indebitamento netto depurato degli effetti ciclici e delle misure una tantum. Da ciò deriva che in determinate fasi del ciclo economico (bad times) l’obiettivo di riferimento, al netto degli effetti ciclici può essere rappresentato da un disavanzo, consentendo quindi il ricorso all’indebitamento, ma esclusivamente nei limiti degli effetti determinati dal ciclo.

Il ricorso all’indebitamento. Non è invece consentito il ricorso all’indebitamento se non al verificarsi di eventi eccezionali (gravi recessioni economiche, crisi finanziarie e gravi calamità naturali) che non possono essere affrontati con le ordinarie decisioni di bilancio. Il ricorso all’indebitamento, accompagnato dalla definizione di un percorso di rientro, è autorizzato con deliberazioni conformi delle due Camere, adottate a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

Criticità. Nelle intenzioni dei suoi sostenitori (in primis la Germania), il pareggio di bilancio spingerebbe al risanamento del debito. Per il fronte dei no, invece, per ripagare il debito, la via migliore è quella del deficit spending, teoria sostenuta da Keynes. In sostanza, con tale manovra economica lo Stato copre il disavanzo della spesa pubblica e lo può fare o emettendo titoli di Stato, oppure creando base monetaria.
Ambiguità e incertezze sono state inoltre evidenziate nella formulazione del nuovo art. 81 Cost. In primo luogo, si è osservato, il testo parla genericamente di entrate e spese senza distinguere tra quelle correnti e quelle di investimento. La scelta, poi, di autorizzare il ricorso all’indebitamento con deliberazioni conformi delle due Camere, adottate a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, irrigidisce la politica di bilancio: sarebbe stato opportuno prevedere maggioranze qualificate tra i 3/5 e i 2/3, e così responsabilizzare l’opposizione.


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