MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Commercio, cura-semplificazione
Dal 14 settembre prossimo per aprire un’attività sarà sufficiente inviare al comune la Segnalazione certificata (Scia) al posto della Dia. Lo prevede il decreto che modifica il recepimento della direttiva Bolkestein, pubblicato ieri in G.U.

Nelle attività commerciali non soggette a programmazione dal 14 settembre prossimo scatterà un’importante novità: per avviare un’attività sarà infatti sufficiente fare la segnalazione al comune, attraverso la Scia, mentre finirà nel dimenticatoio la denuncia di inizio attività, che prevede tempi più lunghi e il placet dell’amministrazione. La previsione è contenuta nel decreto legislativo n. 147, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale, che apporta alcune modifiche e integrazioni alla normativa sui servizi nel mercato interno, al fine di potenziare lo sviluppo e la competitività e favorire la semplificazione e la libera concorrenza nel mercato dei servizi. Si tratta di una sorta di aggiornamento dell’originario decreto legislativo (n. 59) che, nel 2010, ha recepito la “direttiva servizi”, conosciuta anche come direttiva Bolkestein, con cui è stato armonizzato a livello comunitario l’accesso e l’esercizio delle attività economiche nel settore terziario, allo scopo di potenziare lo sviluppo e la competitività, in particolare, delle piccole e medie imprese. La novità principale, dunque, è che la Segnalazione certificata di inizio attività, come da ultimo modificata dal decreto legge numero 5 del 2012 sulle semplificazioni, sostituisce la precedente Dichiarazione di inizio attività (Dia). Il regime Scia, ricordiamo, prevede che la dichiarazione dell’imprenditore sostituisca quelle autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, eccetera. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese sarà dunque sufficiente presentare il relativo modello Scia, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività. Inoltre, come spiegato in una nota di Palazzo Chigi, in base al provvedimento approdato in Gazzetta, nei casi in cui resta la necessità di autorizzazioni, si prevede che si applichi, salvo le eccezioni di legge, l’istituto del silenzio assenso. Queste due misure consentiranno secondo gli auspici dell’esecutivo di rendere molto più rapido e semplice l’avvio delle nuove attività nel settore dei servizi. Per finire, il decreto legislativo n. 147 del 2012 contiene numerosi interventi di immediata semplificazione, riguardanti le attività di commercio all’ingrosso nel settore alimentare, di facchinaggio, di intermediazione commerciale e di affari, di spedizioniere, di acconciatore, di estetista, di lavanderia e di disciplina dei magazzini generali e dei mulini. Mentre per un altro verso vengono abrogati alcuni albi e ruoli, fra i quali i commissionari, i mandatari, gli stimatori e pesatori pubblici, ed i mediatori per le unità da diporto.


dalla G.U. n. 202 del 30 agosto 2012 (s.o. n. 177)
DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012, n. 147
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno

Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2008, ed in particolare gli articoli 1 2, 3 e 4 e 41 e l’allegato B;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
Considerata la necessita’ di apportare correzioni ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, con il quale e’ stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2012;
Preso atto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il parere nei termini prescritti ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’interno, degli affari esteri, dell’economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modificazioni all’articolo 8, relativo alle definizioni, e all’articolo 10, relativo alla liberta’ di accesso ed esercizio, del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59

1. All’articolo 8, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, le parole: «dichiarazione di inizio attivita’ (D.I.A.), di cui all’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita’ (S.C.I.A.), di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241».
2. All’articolo 10 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il comma 2 e’ abrogato.

Art. 2
Modificazioni all’articolo 17 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e all’articolo 64, relativo alla somministrazione di alimenti e bevande

1. All’articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio riguardante l’accesso e l’esercizio delle attivita’ di servizi di cui al presente decreto si segue, ove non diversamente previsto, il procedimento di cui all’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tutti i casi diversi da quelli di cui all’articolo 14 per i quali le norme vigenti, alla data di entrata in vigore del presente comma, prevedono regimi autorizzatori o di dichiarazione di inizio attivita’, si applica l’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.».
2. All’articolo 64 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. L’apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L’apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarita’ degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attivita’ da presentare allo sportello unico per le attivita’ produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.»;
b) al comma 2, le parole: «E’ subordinata alla dichiarazione di inizio di attivita’ ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo, anche» sono sostituite dalle seguenti: «E’ subordinata alla segnalazione certificata di inizio di attivita’ ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, anche»;
c) al comma 9, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita’» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita’».

Art. 3
Modificazioni all’articolo 65 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo agli esercizi di vicinato

1. All’articolo 65 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita’» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita’» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;
b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita’» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita’».

Art. 4
Modificazioni all’articolo 66 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo agli spacci interni

1. All’articolo 66 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita’» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita’» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;
b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita’» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita’».

Art. 5
Modificazioni all’articolo 67 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo agli apparecchi automatici

1. All’articolo 67 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita’» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita’» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;
b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita’» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita’».

Art. 6
Modificazioni all’articolo 68 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo alla vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

1. All’articolo 68 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita’» sono sostituite dalle seguenti: “segnalazione certificata di inizio di attivita’” e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;
b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita’” sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita’».

Art. 7
Modificazioni all’articolo 69 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo alle vendite presso il domicilio dei consumatori

1. All’articolo 69 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita’» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita’» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;
b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita’» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita’»;
c) dopo il comma 5, e’ aggiunto il seguente: «5-bis. L’attivita’ di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui al comma 5 e’ considerata abituale, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 17 agosto 2005, n. 173, se nell’anno solare per la stessa e’ percepito un reddito superiore a cinquemila euro ed e’ estranea al rapporto di agenzia di cui all’articolo 74 fintanto che l’incaricato operi, in assenza di esclusiva di zona e vincoli di durata della prestazione, a fronte della semplice autorizzazione scritta di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 17 agosto 2005, n. 173, e senza aver assunto contrattualmente nei confronti dell’impresa affidante alcun obbligo vincolante di svolgere attivita’ promozionale. ».

Art. 8
Modificazioni all’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, recante requisiti di accesso e di esercizio delle attivita’ commerciali, ed al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114

1. All’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera f) del comma 1 le parole: «non detentive» sono soppresse;
b) al comma 2 le parole: «il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi» sono sostituite dalle seguenti: «il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, nonche’ per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi»;
c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Il divieto di esercizio dell’attivita’, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e’ stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.»;
d) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. In caso di societa’, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attivita’ commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attivita’ commerciale.»;
e) l’alinea del comma 6 e’ sostituito dal seguente: «6. L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attivita’ di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un’attivita’ di somministrazione di alimenti e bevande e’ consentito a chi e’ in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:»;
f) la lettera b) del comma 6 e’ sostituita dalla seguente: «b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita’ d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualita’ di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita’ di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualita’ di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;»;
g) dopo il comma 6 e’ inserito il seguente: «6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di societa’, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attivita’ commerciale.»;
h) l’ultimo comma indicato con il numero 3 assume il numero 7;
i) al comma 7, dopo le parole: «Sono abrogati i commi 2, 4, e 5» sono inserite le seguenti: «e 6».
2. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 22, comma 1, dopo la parola: «decreto» sono inserite le seguenti: «e le disposizioni di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 e 69 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,»;
b) all’articolo 22, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), le parole: «di cui all’articolo 5, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59»;
c) all’articolo 26, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2.
Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell’attivita’ di vendita all’ingrosso e al dettaglio, l’intera superficie di vendita e’ presa in considerazione ai fini dell’applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attivita’.».

Art. 9
Articoli aggiuntivi dopo l ’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, recanti altre semplificazioni di attivita’ commerciali, ausiliarie e connesse

1. Dopo l’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono inseriti i seguenti:
«Art. 71-bis (Commercio all’ingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi idrogenati) . – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge 4 novembre 1951, n. 1316, recante disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n.
131, recante approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 4 novembre 1951, n. 1316, sulla disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1997, n. 519, recante regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla produzione e al deposito della margarina e dei grassi idrogenati alimentari, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. All’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: “E’ subordinato ad una denuncia di inizio attivita’” sono sostituite dalle seguenti : “Non e’ subordinato ad alcuna specifica segnalazione certificata di inizio attivita’, fatto salvo quanto previsto dal regolamento CE/852/2004.”.
Art. 71-ter (Attivita’ di commissionario, mandatario, astatore e di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, ivi compresi quelli ortoflorofrutticoli, carnei, ittici) – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, e’ soppresso l’albo dei commissionari, mandatari e astatori dei prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici ed e’ abrogato l’articolo 3, secondo comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125, recante norme sul commercio all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.
2. Il comune inibisce l’attivita’ di commissionario, mandatario, astatore dei prodotti ortoflorofrutticoli, carnei, ittici ai soggetti che, iscritti per detta attivita’ nel registro delle imprese, sono o sono stati condannati nel quinquennio in corso per i delitti previsti dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del codice penale, o per le frodi e le sofisticazioni contemplate in leggi speciali di igiene. Il provvedimento viene comunicato dallo sportello unico per le attivita’ produttive ai gestori dei mercati all’ingrosso perche’ non consentano all’inibito l’accesso al mercato e telematicamente al registro delle imprese per l’iscrizione del provvedimento nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
3. Il primo periodo del comma 11 dell’articolo 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e’ sostituito dal seguente :
“L’esercizio dell’attivita’ di commercio all’ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici, e’ subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilita’ di cui all’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.”.».

Art. 10
Modificazioni all ’articolo 72 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all’attivita’ di facchinaggio

1. All’articolo 72 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita’» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita’»;
b) dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: «1-bis. All’articolo
17, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, le parole: “di capacita’ economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e” sono soppresse.».

Art. 11
Modificazioni all ’articolo 73 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all’attivita’ di intermediazione commerciale e di affari

1. All’articolo 73 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita’» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita’» e le parole: «articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;
b) il comma 7 e’ abrogato.

Art. 12
Modificazioni all’articolo 74 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all’attivita’ di agente e rappresentante di commercio

1. All’articolo 74, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita’» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita’» e le parole: «articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge».

Art. 13
Modificazioni all’articolo 75 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all’attivita’ di mediatore marittimo

1. All’articolo 75, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita’» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita’» e le parole: «articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge».

Art. 14
Modificazioni all’articolo 76 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all’attivita’ di spedizioniere, ed alla legge 14 novembre 1941, n. 1442

1. All’articolo 76 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita’» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita’» e le parole: «articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;
b) al comma 3, le parole: «se l’attivita’ e’ svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la relativa qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «e, quelli dei soggetti che l’abilitano, nella posizione REA relativa all’impresa»;
c) il comma 5 e’ abrogato;
d) al comma 7 e’ aggiunto in fine il seguente periodo: «E’ altresi’ soppressa la Commissione centrale di cui agli articoli 14, 15, e 16 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, e le relative funzioni sono assicurate dal Ministero dello sviluppo economico.». 2. Alla legge 14 novembre 1941, n. 1442, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 3, primo periodo, come modificato dall’articolo 76 del decreto legislativo n. 59 del 2010, le parole:
«Il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacita’ finanziaria, comprovati dal limite di 100.000 euro, nel caso di una Societa’ per azioni, nel caso di Societa’ a responsabilita’ limitata, Societa’ in accomandita semplice, Societa’ in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l’esame dell’atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l’ammontare del capitale sociale» sono sostituite dalle seguenti: «L’impresa deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacita’ finanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro; nel caso di Societa’ a responsabilita’ limitata, Societa’ in accomandita semplice, Societa’ in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l’esame dell’atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l’ammontare del capitale sociale realmente sottoscritto e versato,»; al secondo periodo, le parole: «Per le ditte individuali» sono sostituite dalle seguenti: «Per le imprese individuali e le societa’ cooperative»;
b) l’articolo 7 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 7 – 1. Quando il richiedente l’iscrizione nell’elenco autorizzato e’ una societa’, i certificati di cui alla lettera d) dell’articolo 4 devono riferirsi al presidente, al consigliere delegato o, comunque, alle persone cui e’ conferita la firma sociale; per le societa’ in accomandita ai soci accomandatari; per le societa’ in nome collettivo a tutti i loro componenti; per le societa’ cooperative e loro consorzi, al presidente o al direttore. I medesimi soggetti, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 6, devono possedere i requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 6.».

Art. 15
Modificazioni alla legge 17 agosto 2005, n. 174, e all ’articolo 77 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all’attivita’ di acconciatore

1. Alla legge 17 agosto 2005, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 2, come modificato dall’articolo 77, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010, le parole:
«dichiarazione di inizio di attivita’» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita’» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;
b) all’articolo 3, comma 5-bis, come inserito dall’articolo 77, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010, dopo la parola:
«acconciatore» sono aggiunte le seguenti: «ed e’ iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attivita’».
2. All’articolo 77 del decreto legislativo n. 59 del 2010, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: «2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente comma sono abrogati gli articoli 1, commi terzo, quarto, quinto e sesto e 2, 2-bis, 3, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 161. Al secondo comma dell’articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, le parole: “degli articoli successivi” sono sostituite dalle seguenti: “legislative vigenti in materia”.».

Art. 16
Modificazioni alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, ed all’articolo 78 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all’attivita’ di estetista

1. Alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, come modificato dall’articolo 78 del decreto legislativo n. 59 del 2010, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita’» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita’» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;
b) all’articolo 3, comma 01, come inserito dall’articolo 78 del decreto legislativo n. 59 del 2010, e’ aggiunto in fine il seguente periodo: «Il responsabile tecnico e’ iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attivita’.»;
2. Il comma 3 dell’articolo 78 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e’ sostituito dal seguente: «3. Sono o restano abrogati l’articolo 4, comma 1, l’articolo 6, comma 4, dalle parole:
“prevedendo le relative sessioni” fino alla fine del precitato comma, e l’articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: “in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di societa’ previste dal secondo comma dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443”, della legge 4 gennaio 1990, n. 1.».

Art. 17
Modificazioni all ’articolo 79 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all’attivita’ di tintolavanderia

1. All’articolo 79 del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «soggetta a dichiarazione di inizio di attivita’» sono sostituite dalle seguenti: «soggetto a segnalazione certificata di inizio di attivita’» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti:
«articolo 19 della legge»;
b) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni della legge 22 febbraio 2006, n. 84, come integrate e modificate dal presente articolo, escluse quelle concernenti l’obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni.».

Art. 18
Articoli aggiuntivi dopo l’articolo 80 del decreto legislativo n. 59 del 2010, recanti semplificazioni ed altre soppressioni di ruoli

1. Dopo l’articolo 80 del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono inseriti i seguenti:
«Art. 80-bis (Stimatori e pesatori pubblici). – 1. E’ soppresso il ruolo degli stimatori e pesatori pubblici.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 32, primo comma, n. 3, del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recante approvazione del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell’economia corporativa nella sola parte in cui prevede l’istituzione del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici;
b) il decreto del Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato in data 11 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 17 agosto 1983, recante approvazione del nuovo regolamento-tipo per la formazione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici.
Art. 80-ter(Attivita’ di mediatori per le unita’ di diporto). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e’ soppresso lo specifico ruolo per il mediatore delle unita’ da diporto, sono abrogati il capo III del titolo III e gli articoli 50 e 51 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e sono soppresse, nella rubrica del citato Titolo III, le parole: «e sulla mediazione».
Art. 80-quater (Ruolo dei periti e degli esperti). – 1. Fatta salva la possibilita’ di successive modificazioni nell’ambito dell’ordinaria potesta’ regolamentare in materia di ruoli dei periti e degli esperti, al regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al decreto del Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato in data 29 dicembre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 25 gennaio 1980, sono apportate le seguenti modificazioni.
a) l’articolo 4 e’ sostituito dal seguente: «4. – L’iscrizione nel ruolo e’ disposta dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.»;
b) al settimo comma dell’articolo 5 le parole: «La commissione di cui all’articolo 4» e le parole: «la commissione» sono sostituite dalle seguenti: «La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
c) al primo comma dell’articolo 6 le parole: «ed alla proposta della commissione di cui all’art. 4» sono soppresse ed al secondo comma dell’articolo 6 le parole: «in base ad istruttoria eseguita dalla commissione anzidetta» sono soppresse;
d) all’articolo 7 le parole: «che decide, sentita la commissione centrale per l’esame dei ricorsi dei periti e degli esperti di cui all’articolo seguente» sono abrogate;
e) gli articoli 8 e 9 sono conseguentemente soppressi; f) all’articolo 10 le parole: «l’attivita’ abitualmente esercitata» sono soppresse;
g) l’articolo 11 e’ sostituito dal seguente: «11. Il ruolo e’ pubblico e l’elenco dei periti e degli esperti e’ pubblicato sul sito della camera di commercio.»; h) all’articolo 13, le parole: «La commissione di cui all’articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera di commercio, industria agricoltura e artigianato»; le parole: «e propone, ove del caso, l’applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 15» sono soppresse;
i) all’articolo 15, le parole: «commissione prevista dall’art. 4» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente della camera di commercio» e il quinto comma e’ abrogato; l) sono abrogati gli articoli 3, 5, primo comma, limitatamente alle lettere b), c), d) ed e), sesto comma, ottavo comma, nono comma, e 16.
2. Le competenze relative alla gestione del ruolo dei periti e degli esperti sono assolte dall’ufficio competente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in forma semplificata.
Art. 80-quinquies (Apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale). – 1. L’attivita’ di apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale e’ soggetta, ai sensi dell’articolo 25, terzo comma, alla segnalazione certificata di inizio di attivita’, da presentare con comunicazione unica, disciplinata dall’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al registro delle imprese che la trasmette immediatamente allo sportello unico per le attivita’ produttive.
2. L’alinea del primo periodo del primo comma dell’articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e’ sostituito dal seguente: «Le imprese che vogliono istituire ed esercitare un magazzino generale devono presentare al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 5, per il tramite del registro delle imprese che trasmette anche allo sportello unico per le attivita’ produttive la segnalazione certificata di inizio dell’attivita’ corredata dalle seguente documentazione e dichiarazioni sostitutive dal quale risulti:».
3. All’articolo 21, secondo comma, del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n.2290, le parole: «trascorso il detto termine» sono soppresse.
4. L’articolo 1 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e’ sostituito dal seguente: “Art. 1. -1. La segnalazione certificata di inizio di attivita’ diretta a esercitare un magazzino generale in locali da costruire o da trasformare deve essere corredata da un regolare progetto delle opere da compiere, munito del «visto» dell’ufficio del genio civile nonche’ del relativo piano finanziario, con l’indicazione delle persone o enti che forniscono i capitali necessari. Per i locali gia’ costruiti saranno invece allegate le planimetrie con una perizia vistata dall’ufficio del genio civile. Le valutazioni di carattere edilizio sono di competenza dello sportello unico dell’edilizia a cui lo sportello unico per le attivita’ produttive trasmette l’istanza. Lo sportello unico dell’edilizia comunica l’esito al Ministero dello sviluppo economico.”.
5. Il sesto comma dell’articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e’ sostituito dal seguente: “La liberazione della cauzione deve essere chiesta al Ministero dello sviluppo economico contestualmente alla presentazione della segnalazione di cessazione dell’attivita’ presentata al registro delle imprese. La domanda di liberazione della cauzione e’ pubblicata dal registro delle imprese e nell’albo della camera di commercio. Trascorsi quaranta giorni dalla data dell’ultima di tali pubblicazioni senza che vi siano opposizioni, la camera di commercio pronuncia la liberazione della cauzione; l’opposizione ha effetto sospensivo sino a che non sia ritirata o respinta anche con sentenza provvisoriamente esecutiva.”.
6. L’articolo 4 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e’ sostituito dal seguente: “Art. 4 – 1. Il Ministero dello sviluppo economico esegue gli accertamenti e le verifiche necessarie, anche avvalendosi della cooperazione delle camere di commercio, nei termini previsti dall’articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Tali accertamenti verranno effettuati, di concerto col Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle dogane-, quando si tratti di magazzini generali destinati a ricevere merci estere.”.
7. Ogni riferimento ad autorizzazione previsto dagli articoli 6 e 19 del regio decreto legislativo 1° luglio 1926, n. 2290, e dagli articoli 5 e 8 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, deve intendersi riferito alla segnalazione certificata di inizio di attivita’. Trovano applicazione anche ai magazzini generali i requisiti morali previsti per l’esercizio delle attivita’ commerciali ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Non si applicano ai magazzini generali requisiti economici riferibili al possesso di un determinato statuto giuridico, ma dell’esistenza o meno di garanzie derivanti dalla forma societaria eventualmente adottata e dal capitale versato si tiene conto in sede di determinazione della cauzione o fideiussione per l’esercizio dell’attivita’. Sono fatte salve le disposizioni applicabili ai magazzini generali per gli aspetti di natura fiscale e per gli aspetti della loro attivita’ riconducibili ad attivita’ escluse dall’ambito di applicazione del presente decreto ai sensi dell’articolo 4.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 2, primo comma, quinto paragrafo, 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, secondo e quinto comma, 9, 18 e 21, primo comma, del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, “Ordinamento dei magazzini generali”.
b) gli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, recante approvazione del regolamento generale concernente l’ordinamento e l’esercizio dei magazzini generali e l’applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali.
Art. 80-sexies (Impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti). 1. L’esercizio dell’attivita’ di impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti e’ soggetto, ai sensi dell’articolo 25, comma 3, alla segnalazione certificata di inizio di attivita’, da presentare con comunicazione unica, disciplinata dall’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al registro delle imprese che la trasmette immediatamente allo sportello unico per le attivita’ produttive.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la legge 7 novembre 1949, n. 857, e il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386, sono abrogati.».

Art. 19
Modificazioni all’articolo 81 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo ai marchi ed attestati di qualita’ dei servizi

1. All’articolo 81, del decreto legislativo n. 59 del 2010, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: «1-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 sono valutate ai fini della individuazione di eventuali azioni ingannevoli o omissioni ingannevoli ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante il codice del consumo, anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 27 del medesimo codice.».

Art. 20
Modificazioni all ’articolo 85 del decreto legislativo n. 59 del 2010, recante modifiche ed abrogazioni

1. All’articolo 85 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ abrogato;
b) al comma 4, le parole: «74, 75, 76, 77 e 78» sono sostituite dalle seguenti: «73, 74, 75 e 76»;
c) al comma 5, le lettere a), b), d), f) e g) sono soppresse;
d) al comma 5, dopo la lettera e) e’ inserita la seguente:
«e-bis) l’articolo 4, primo comma, lettere a) ed e), della legge 14 novembre 1941, n. 1442;»;
e) dopo il comma 5, e’ inserito il seguente: «5-bis. All’articolo 139, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera: «b-bis) decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.».

Art. 21
Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Stromboli, addi’ 6 agosto 2012
NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei
Passera, Ministro dello sviluppo
economico
Severino, Ministro della giustizia
Cancellieri, Ministro dell’interno
Terzi di Sant’Agata, Ministro degli
affari esteri
Grilli, Ministro dell’economia e
delle finanze
Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione
Gnudi, Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport

Visto, il Guardasigilli: Severino


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