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Mini-riforma del processo amministrativo
Riduzione dei tempi del contenzioso e spinta verso la telematizzazione delle procedure nel decreto legislativo approvato definitivamente venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri

Una mini-riforma per il processo amministrativo. Venerdì scorso il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legislativo recante “ulteriori disposizioni correttive al codice del processo amministrativo”. Il provvedimento, che aveva avuto un primo passaggio in C.d.M a fine luglio, punta a rendere più funzionali gli istituti processuali e a ridurre i tempi dei processi. È stato predisposto sulla base del progetto redatto da una apposita Commissione speciale istituita presso il Consiglio di Stato e composta da magistrati amministrativi, ordinari, avvocati dello Stato, esponenti dell’Accademia e del libero foro. Tra le novità principali spicca la spinta verso la telematizzazione del processo: tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti potranno infatti essere sottoscritti con firma digitale. Per quanto riguarda la competenza del giudice amministrativo, spiega la nota illustrativa di Palazzo Chigi, si conferma il principio secondo cui il difetto di competenza territoriale (che si verifica quando l’organo giudicante non ha la legittima autorità a compiere un atto) può sempre essere rilevato d’ufficio. Si introduce poi la possibilità di eccepire il difetto di competenza con una richiesta espressa rivolta al giudice entro un tempo determinato. La misura è finalizzata a ridurre i tempi dei processi. Fari puntati poi sulla chiarezza e sinteticità degli atti processuali e specificità dei motivi: il decreto legislativo modifica alcuni termini processuali per renderli più coerenti con il sistema processuale, precisa quali regole si applicano ai mezzi di impugnazione (e in particolare all’appello cautelare) e, infine, chiarisce il rapporto tra le sezioni semplici e l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Nello specifico, il decreto mette nero su bianco i “nuovi” contenuti del ricorso affermando che esso deve contenere gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto; l’indicazione dell’oggetto della domanda, ivi compreso l’atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza; l’esposizione sommaria dei fatti; i motivi specifici su cui si fonda il ricorso; l’indicazione dei mezzi di prova; l’indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice; la sottoscrizione del ricorrente. Circa l’adeguamento a sentenze costituzionali, il testo del codice è stato adeguato a recenti pronunce della Consulta sia in materia di giudizi elettorali sia con riguardo alle impugnazioni delle sanzioni irrogate dalla Consob.


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