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Contratti pubblici: non più solo on line

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha emesso la determinazione n. 1 del 19 febbraio 2013 per fornire indicazioni interpretative  concernenti la forma dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 11, comma 13 del  Codice, dopo le modifiche introdotte dal decreto sviluppo bis il quale aveva disposto, a pena di nullità, che dal 1° gennaio 2013 la stipula dei contratti avvenisse esclusivamente in forma elettronica. Ma, essendo pervenute all’Autorità diverse segnalazioni che lamentano la sussistenza  di incertezze applicative nel testo novellato, la stessa ha disposto, con suddetta determinazione, che per la stipula dei contratti pubblici, anche dopo il 1° gennaio 2013, è ancora ammessa la scrittura privata in forma cartacea e non c’è obbligo di stipula con modalità elettronica, anche se le parti sono comunque libere di sottoscrivere il contratto con forma digitale; per la stipula con atto pubblico amministrativo è obbligatoria la sola modalità elettronica che può consistere anche nell’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa ai sensi del codice dell’amministrazione digitale; sempre previsto l’atto pubblico notarile informatico, ai sensi della legge sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili.


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