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Detrazione 65%, in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 63/2013
Certificazione Energetica, l’ACE cambia nome e diventa APE. Ecco le novità

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficialen. 130 del 5 giugno 2013 il testo del decreto-legge n. 63/2013 relativo alle “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per il recepimento della direttiva 2010/31/UE in materia di prestazione energetica nell’edilizia”.
Nessuna significativa modifica rispetto al testo uscito dal Consiglio dei Ministri di venerdì scorso. Viene confermata la detrazione 65% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici fino al 31 dicembre 2013 e la proroga della detrazione 50% per i lavori di ristrutturazione.
Rispetto al passato, la detrazione 65% non coprirà più la sostituzione di scaldabagno tradizionali con impianti a pompa di calore. Questa tipologia di intervento, infatti, verrà incentivata mediante il Sistema del Conto Termico.
I lavori eseguiti su unità immobiliari singole potranno godere della detrazione 65% fino al 31 dicembre 2013, più tempo, invece, per gli interventi “importanti” sui condomini, per i quali il termine ultimo per usufruire dello sconto fiscale è stato fissato al 30 giugno 2014.
Per quanto riguarda la detrazione 50%, invece, la proroga sarà fino al 31 dicembre 2013. Le novità riguardano l’estensione del bonus fiscale anche ai lavori di adeguamento sismico degli edifici e l’introduzione del Bonus Mobili.
Sul primo aspetto, è già emersa la volontà delle forze politiche che sostengono l’Esecutivo a lavorare a un’inclusione degli interventi di sicurezza sismica dei fabbricati nella più conveniente detrazione 65%, durante l’iter di conversione in legge del decreto.
Il Bonus Mobili rappresenta un’altra novità di rilievo. Chi eseguirà lavori di ristrutturazione potrà usufruire anche di uno sconto IRPEF del 50% sulla spesa documentata sostenuta per l’acquisto di arredi da utilizzare nell’immobile sottoposto a lavori, fino a un tetto massimo di spesa di 10.000.
Nel decreto-legge viene anche riscritto interamente l’art. 6 del d.lgs. 192/2005 con la nuova denominazione dell’ACE, attestato di certificazione energetica, in APE, attestato di prestazione energetica.

Certificazione Energetica, l’ACE cambia nome e diventa APE. Ecco le novità

Il decreto sull’efficienza energetica in edilizia non contiene solo le importanti proroghe alla detrazione 50% per le ristrutturazioni edilizie e l’innalzamento al 65% delle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (il c.d. ecobonus).

Tra le novità vi è anche il cambiamento del nome dell’Attestato di Certificazione Energetica, l’ACE, che diventerà un Attestato di Prestazione Energetica, APE.
Ma le novità non finiscono semplicemente con un cambio di nome. Infatti, l’articolo 6 del d.lgs. 192/2005 verrà completamente sostituito da quello previsto nel testo del decreto-legge sull’efficienza energetica.
L’attestato di prestazione energetica viene rilasciato per gli edifici e gli appartamenti costruiti, venduti o locati. In caso di nuova costruzione, l’APE viene rilasciata dal costruttore, mentre per gli immobili esistenti l’attestato deve essere prodotto a cura del proprietario.

L’Attestato di prestazione energetica è cumulativo
L’APE è cumulativo, nel senso che può riferirsi a più unità immobiliari, purché facciano parte dello stesso edificio e solo se le unità immobiliari abbiano la medesima destinazione d’uso, siano servite dal medesimo impianto termico per il riscaldamento e, se presente, dal medesimo sistema di raffrescamento estivo.

Durata, nulla cambia
Come per il vecchio Attestato di Certificazione Energetica, anche l’APE avrà validità di 10 anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o di riqualificazione energetica che modifichi la classe energetica dell’unità immobiliare.

Edifici pubblici, obbligo di dotarsi dell’APE entro 120 giorni dall’emanazione del decreto 
Sul fronte degli edifici pubblici aperti ai cittadini e con una superficie utile superiore a 500 mq, scatta l’obbligo di dotarsi dell’Attestato di Prestazione Energetica entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge sull’efficienza energetica.
A partire dal 9 luglio 2015 l’obbligo di dotarsi di APE scatterà anche per gli edifici pubblici con una superficie superiore ai 250 mq.

Se c’è l’ACE va bene così 
Chi si stesse già mettendo le mani nei capelli, pensando di dover rifare l’analisi energetica del proprio edificio, si tranquillizzi. L’obbligo di dotare l’edificio dell’Attestato di Prestazione Energetica viene meno dove sia già disponibile l’ACE in corso di validità e rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.


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