Stabilizzazioni con il concorso

Fonte: Italia Oggi

I comuni possono stabilizzare i lavoratori assunti a tempo determinato che hanno maturato una anzianità di almeno tre anni presso lo stesso ente. Non è più necessario che questa anzianità sia stata maturata entro un termine prefissato: le nuove regole infatti dettano una disciplina che si applica in modo permanente. Le stabilizzazioni possono avvenire esclusivamente tramite concorsi pubblici, per cui a differenza del passato non sono consentite trasformazioni dirette del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le amministrazioni sono vincolate a non destinare alle stabilizzazioni una cifra superiore alla metà delle risorse disponibili per nuove assunzioni, il che determina una pesante limitazione del loro numero. Possono essere così sintetizzate le novità dettate dal comma 401 della legge 228/2012, cd di stabilità 2013. La disposizione riapre, anche se in modo assai limitato, la possibilità di stabilizzare i lavoratori precari, possibilità che sulla base della precedente legislazione si sarebbe chiusa definitivamente lo scorso 31 dicembre.

Con le nuove disposizioni, dettate sotto forma di modifica dell’articolo 35 del dlgs n. 165/2001, si riapre la prospettiva della assunzione a tempo indeterminato per i lavoratori precari. Da sottolineare subito che questa possibilità riguarda i dipendenti a tempo determinato e si può estendere al più i collaboratori coordinati e continuativi: non vi sono spazi di sistemazione né per i titolari di un contratto di somministrazione né per quelli assunti con altre forme di contratti flessibili. A differenza delle precedenti disposizioni, i destinatari sono individuati esclusivamente nei dipendenti che hanno maturato almeno 3 anni di anzianità nell’ente che indice le procedure concorsuali: non è più consentito, in altri termini, di sommare periodi di anzianità maturati presso altre amministrazioni pubbliche. Si conferma invece che la stabilizzazione non è un diritto, ma è una semplice possibilità e che gli enti hanno una ampia discrezionalità nella sua utilizzazione.

La trasformazione a tempo indeterminato richiede necessariamente lo svolgimento di un concorso pubblico. Esso potrà svolgersi in uno dei seguenti 2 modi. In primo luogo il concorso con una riserva non superiore al 40% dei posti messi a concorso: questo vuole dire che per potere effettuare una stabilizzazione occorre mettere a concorso almeno 3 posti. Da sottolineare che il legislatore non prevede concorsi interamente riservati, ma solamente concorsi con riserva: per cui devono andare nella stessa competizione sia gli interni che i partecipanti esterni. L’altra possibilità è il concorso in cui la esperienza dei dipendenti che hanno maturato una anzianità almeno triennale nell’ente sia adeguatamente valorizzata, cioè sia premiata con un punteggio aggiuntivo, anche elevato. La norma consente di utilizzare questa formula anche a vantaggio dei collaboratori coordinati e continuativi che hanno maturato una anzianità almeno triennale con lo stesso ente. Il vincolo concorso pubblico deve essere raccordato con le previsioni per cui le assunzioni dei dipendenti delle categorie A e B1 è effettuata tramite avviamento da parte delle agenzie del lavoro.

Le stabilizzazioni sono soggette, oltre ai vincoli dettati per tutte le assunzioni, a limiti specifici. Ricordiamo che i vincoli di carattere generale sono il riguardare esclusivamente posti vacanti in dotazione organica, l’avere rispettato il patto di stabilità nell’anno precedente, l’avere rispettato il tetto alla spesa del personale e l’avere un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente non superiore al 50%. Le risorse destinabili alle stabilizzazioni non devono superare il tetto del 50% delle risorse che le amministrazioni possono utilizzare per le assunzioni a tempo indeterminato. Questo specifico limite crea però numerosi problemi applicativi: negli enti soggetti al patto esso esiste un tetto di spesa alle nuove assunzioni, il 40% del costo del personale cessato, ma negli enti soggetti al patto il tetto è esclusivamente di tipo numerico. E ancora, occorre chiarire l’ambito di applicazione del tetto ed il suo raccordo con le deroghe ai tetti di spesa alle nuove assunzioni previste dalla normativa (vigili, personale educativo e docente, dipendenti da utilizzare nei servizi sociali).

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