Split payment: i codici tributo per l’Iva dovuta dalle p.a.

Tutto definito per l’attuazione pratica del meccanismo dello split payment che prescrive agli enti pubblici, nei confronti dei quali sono state effettuate cessioni di beni o prestazioni di servizi, di pagare al fornitore il solo corrispettivo e di versare direttamente all’erario la relativa Iva.
A tale scopo, la risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 ha istituito i necessari codici tributo.

La norma di riferimento è l’articolo 17-ter del d.P.R. 633/1972, introdotto dall’articolo 1, comma 629, lettera b), legge 190/2014 (Stabilità 2015). Secondo il successivo comma 632, la disposizione, nelle more del rilascio dell’ok comunitario, va comunque applicata a partire dalle operazioni per le quali l’Iva è esigibile a partire dall’1 gennaio 2015.

Modalità e termini di versamento
Il Dm 23 gennaio 2015 ha stabilito che il versamento dell’imposta a seguito di scissione dei pagamenti deve essere effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, con le seguenti modalità:

  • tramite modello “F24 Enti pubblici”, le p.a. titolari di conti presso la Banca d’Italia
  • mediante versamento unificato (articolo 17, d.lgs. 241/1997) le p.a., diverse da quelle di cui al punto precedente, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate ovvero presso Poste italiane
  • direttamente all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione a un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203, le p.a. non ricomprese nei punti precedenti.

I codici da utilizzare
Per il versamento tramite “F24 Enti pubblici”, è stato predisposto il codice tributo “620E”.
Nella sezione “Contribuente” della delega di pagamento, devono essere indicati il codice fiscale e la denominazione/ragione sociale della p.a. che effettua il versamento, mentre nella sezione “Dettaglio versamento” vanno riportati:

  • nel campo “sezione”, il valore “F”
  • nel campo “codice tributo/causale”, il codice tributo
  • nel campo “riferimento A”, il mese per cui si effettua il pagamento
  • nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento.

Invece, al versamento tramite modello F24 è stato destinato il codice tributo “6040“, da evidenziare nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” andranno riportati, rispettivamente, il mese e l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento.

Infine, i versamenti da effettuare direttamente all’entrata del bilancio dello Stato andranno imputati al capo 8, capitolo 1203, articolo 12.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *