Split payment, enti alla cassa entro il 16/4

Fonte: Italia Oggi

P.a. alla cassa per lo split payment. Entro il 16 aprile, infatti, dovrà essere effettuato il versamento cumulativo dell’Iva da scissione dei pagamenti divenuta esigibile (per effetto del pagamento della fattura o alla sua ricezione), negli scorsi mesi di gennaio, febbraio e marzo. La scadenza riguarda in ogni caso l’Iva relativa agli acquisti istituzionali effettuati dalle amministrazioni in qualità di consumatori finali. Invece, per quanto riguarda gli acquisti relativi allo svolgimento di attività commerciali, occorre provvedere negli ordinari termini delle liquidazioni Iva mensili o trimestrali, stabiliti rispettivamente dall’art. 1 del dpr 100/1998 e dall’art. 7 del dpr 542/1999. Infatti, in base all’art. 5, comma 2 del decreto Mef 23 gennaio 2015, l’Iva commerciale da split payment partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre di esigibilità. Quindi, in riferimento all’Iva commerciale relativa al primo trimestre 2015, il versamento è dovuto:

– per i contribuenti mensili entro il 16 aprile;

– per i contribuenti trimestrali entro il 18 maggio (il 16 maggio, infatti, cade di sabato).

Per l’Iva istituzionale, diventano ora disponibili anche le due opzioni di versamento giornaliero di versamento fissate dal citato dm, ossia:

– in ciascun giorno del mese per il complesso di fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in quel giorno;

– per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile.

Tali modalità opzionali sono indicate soprattutto per gli enti che hanno un numero limitato di transazioni, per cui vale la pena evitare l’introduzione di una specifica gestione contabile con registri sezionali.

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