Spese di riscossione, TARI: sollecito di pagamento e facoltà dell’Ufficio tributi

Spese di riscossione: l’Ufficio Tributi può chiedere al contribuente spese per sollecito di pagamento TARI? Per rispondere a tale domanda è necessario analizzare il tema delle spese di riscossione che deve essere articolato tra la fase bonaria e la fase coattiva. A livello complessivo l’ente è tenuto a favorire la riscossione volontaria attivando appositi canali di assistenza al contribuente che possono assumere diverse forme (telematica, sportello, informativa cartacea) come previsto in regime IMU e TASI. Proprio in materia di TASI il legislatore è intervenuto più volte, fino a scrivere una norma articolata sul servizio che l’ente deve assicurare: questo non giunge all’invio del precalcolato ma deve almeno supportare il contribuente nell’adempimento.

Nella fattispecie di tributi in liquidazione dell’ente (come la TARI) l’ufficio è tenuto a inviare l’avviso di pagamento per consentire il versamento. Anche i passaggi successivi devono essere gestiti a carico dell’ente, almeno fino all’emissione dell’avviso di accertamento. Solo con questo atto si potrà addebitare le spesa di notifica nella misura stabilita dalla legge (D.M. 12 settembre 2012).

Il decreto definisce gli oneri a carico del debitore per la notifica di atti impositivi e di atti di contestazione e irrogazione della sanzione. L’ammontare delle spese ripetibile nei confronti del destinatario dell’atto notificato è fissato nella misura unitaria di euro 5,18 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; nella misura di euro 8,75 per le notifiche effettuate ai sensi dell’art. 60 del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890; nella misura unitaria di euro 8,35 per le notifiche eseguite all’estero.

Il decreto precisa che non sono ripetibili le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l’amministrazione è tenuta su richiesta. E’ esclusa, altresì, la ripetizione relativamente all’invio di qualsiasi atto mediante comunicazione. Ne discende che l’ente assume i costi derivanti dall’attività di riscossione dei tributi fino alla fase bonaria e di sollecito, in quanto rientrante nelle funzioni che deve garantire. Con l’adozione dei titoli esecutivi inizia il recupero delle spese sul debitore che, nel caso dell’accertamento, sono le spese di notifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

One thought on “Spese di riscossione, TARI: sollecito di pagamento e facoltà dell’Ufficio tributi

  1. Salve, a carico di chi sono le spese di sollecito ex l 228/2012?
    Nel caso di specie: ho ricevuto notifica di ingiunzione IMU a mezzo di messo comunale. Non avendo né pagato né ricorso entro 60 gg la società che opera per conto del Comune (a cui il Comune ha affidato la gestione di recupero crediti e che da esso è totalmente controllata. Tale società i prefigge di non far gravare sul contribuente i costi per il recupero crediti ) dice aver attivato le procedure esecutive. Essendo gli importi da me dovuti inferiori a € 1000, ho ricevuto un sollecito dell’ingiunzione ex L. 228/2012. Nel mio caso, l’ultimo sollecito (L. 228/2012) mi è arrivato da uno studio legale esterno rispetto alla società, ed investito da questa di incarico a titolo oneroso. L’o studio in questione mi chiede € 150 per spese legali. Sono tenuta a corrisponderle? Se si, possono essere arbitrariamente fissate dallo studio stesso, o vi sono norme che regolano il compenso? Grazie per la cortese attenzione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *