Sospesa la tracciabilità dei «vecchi» appalti

Fonte: Il Sole 24 Ore

ROMA – Confermata la moratoria della tracciabilità negli appalti e tutte le istruzioni per i nuovi contratti di lavori, servizi e forniture. Nella versione definitiva del decreto legge sulla sicurezza inviata al Capo dello Stato non ci sono sorprese dell’ultima ora per i due articoli (il 6 e il 7) dedicati agli appalti. Non ha subito ritocchi, quindi, la sospensione per sei mesi dell’obbligo di pagare esclusivamente con mezzi tracciabili per i vecchi contratti di appalto firmati prime del sette settembre 2010 data di arrivo della legge 136 con il varo del «Piano straordinario contro le mafie». Ed essendo il termine legato non al nuovo decreto ma alla stessa legge 136, in vigore già da due mesi, la scadenza per adeguare i contratti di appalto in essere è il 7 marzo 2011. Entro quella data andranno rivisti i contratti per inserire la clausola di risoluzione automatica: chi esegue pagamenti con mezzi non tracciabili (ad esempio in contanti o con carta di credito) perde il contratto. E in più è costretto a pagare una sanzione pecuniaria proporzionata all’importo «evaso». La moratoria dovrebbe ridare, in questo modo, tranquillità a stazioni appaltanti e imprese. La legge ? priva di disposizioni transitorie e piuttosto generica ? aveva di fatto bloccato i pagamenti in corso, precipitati nell’incertezza. Ma il decreto legge conferma anche che la tracciabilità è invece pienamente operativa per i contratti di appalto firmati dopo il sette settembre 2010. Per questi ultimi il provvedimento detta norme interpretative sui punti più intricati: ad esempio, ammette senza più dubbi che uno stesso conto corrente dedicato possa servire per appoggiare i pagamenti di più contratti. Evitando così che le imprese debbano accendere nuovi conti per ogni rapporto con la pubblica amministrazione. Allo stesso tempo si risolve anche il nodo del codice da indicare per legare il pagamento al contratto: non più solo il Cup (Codice unico di progetto) rilasciato dal Cipe esclusivamente per gli investimenti pubblici, ma anche il Cig (codice identificativo gara). Il Cig ha il pregio di essere già obbligatorio per ogni appalto (e, quindi, anche per servizi e forniture) perché viene già oggi rilasciato dall’Autorità di vigilanza sui contratti sia per versare la tassa sulle gare, sia per tracciare, a sua volta, la gara stessa. Resta, tuttavia, il problema di un mancato coordinamento: anche nella versione definitiva infatti i ritocchi riguardano soltanto l’articolo 3 della legge 136/2010, quello che istituisce i nuovi obblighi. Resta quindi invariata la norma sulle sanzioni per gli inadempienti (articolo 6 della legge 136). Con qualche sfasatura evidente: così, ad esempio, sarebbe ancora soggetto alla multa pecuniaria chi non trascrive nel pagamento il Cup, quando il decreto ha reso possibile anche l’utilizzo del solo Cig. E pure rischia una multa che va dal due al dieci per cento del valore della transazione chi rimpingua il conto corrente dedicato senza ricorrere al (solo) bonifico bancario o postale. Ma tra i mezzi di pagamento definitivamente sdoganati dal decreto legge ci sono anche altri sistemi «purché – si legge nel testo – idonei ad assicurare la piena tracciabilità finanziaria».

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