Sono esenti i fabbricati destinati alla vendita

Fonte: Italia Oggi

Niente Imu per i fabbricati destinati alla vendita. L’articolo 13, comma 9-bis, del dl 201/2011, prevedeva che per tali immobili i comuni potessero ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38% fintanto che gli stessi conservavano quella destinazione e non erano locati (e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori); dal 2014, invece, saranno del tutto esenti fino a quando permane la destinazione alla vendita e non risultano locati, a prescindere da quando i lavori sono ultimati.

Inoltre, per gli stessi immobili, non è dovuta la seconda rata relativa al 2013. Questo è quanto prevede il decreto legge 102 del 2013 sull’abolizione dell’Imu relativamente alla prima rata del periodo d’imposta 2013.

Il provvedimento, come spiega Fiscooggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle entrate, fa seguito al dl n. 54/2013 che, nel sospendere il primo appuntamento con l’Imu per l’anno 2013 in programma lunedì 17 giugno, conteneva una «clausola di salvaguardia», secondo la quale, in caso di mancata «riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare» entro il 31 agosto 2013, si sarebbe applicata l’ordinaria disciplina. A tal fine, veniva fissato al 16 settembre il termine di versamento della prima rata sospesa. Diverse le novità del provvedimento, tra cui quella, anticipata su ItaliaOggi del 31 agosto, secondo cui il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla carriera prefettizia, residente per ragioni d’ufficio nel luogo dove presta servizio e non nell’immobile di proprietà, potrà beneficiare del trattamento agevolato previsto per l’abitazione principale in riferimento all’unico immobile posseduto, se non concesso in locazione, a prescindere dal requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Cala, poi, già a partire dall’anno d’imposta 2013, l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta, dai locatori che optano per l’applicazione del regime alternativo della cedolare secca, sugli affitti percepiti in dipendenza di contratti «a canone concordato», cioè con corrispettivo regolato in base ad accordi territoriali tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini. La riduzione è di quattro punti percentuali, dal 19 al 15%. Mentre tra le misure di «segno opposto» (necessarie cioè a reperire risorse) contenute nel dl n. 102/2013, spicca quella che interviene sulla detraibilità dei premi assicurativi (rischio morte, invalidità permanente non inferiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana), compresi i premi vita e infortuni stipulati o rinnovati entro il 2000. Il tetto massimo sul quale calcolare il beneficio Irpef del 19% scende da 1.291,14 a 630 euro già per l’anno 2013. Ulteriore riduzione a 230 euro a decorrere dal 2014.

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