Soccorso istruttorio, eterno rebus

di STEFANO USAI

La recente sentenza n. 145/2017 del TAR Liguria, della sez. II di Genova risulta particolarmente interessante per alcune precisazioni in tema di soccorso istruttorio integrativo e, segnatamente, in relazione alla annosa questione della possibilità – o meno – di regolarizzare le carenze dell’offerta.
Interessante, inoltre, è la riflessione sulle – davvero – sensibili – differenze (secondo la sentenza) tra la pregressa previsione contenuta nel decreto legislativo 163/2006 e l’attuale norma collocata nel comma 9 dell’articolo 83 del nuovo codice.
La disamina consente, inoltre, una ulteriore analisi anche in relazione alla portata delle previste modifiche della fattispecie in argomento apportate con il decreto correttivo che, per un verso, sembrano complicarne l’interpretazione.

La vicenda esaminata dal giudice ligure

Nel caso trattato dal giudice ligure, semplificando, l’offerta (tecnica) del ricorrente risultava carente di una specifica certificazione relativa alla presenza di caratteristiche ignifughe dei prodotti offerti. Per effetto di tale carenza – durante l’appalto – veniva in un primo momento invitato “a chiarire se i prodotti offerti presentassero o meno le caratteristiche di ignifugicità richieste”.
Successivamente, si legge ancora nella sentenza, “pur avendo la ricorrente provveduto ad inviare le necessarie certificazioni, la Commissione operava l’esclusione sul presupposto che non fosse possibile operare il soccorso istruttorio”.
Da qui la censura – che già si anticipa, non persuade il giudice – di illegittimo agire per non aver consentito, la stazione appaltante, tra gli altri, l’accesso al soccorso istruttorio integrativo ai sensi del comma 9, articolo 83 del codice.
Secondo il giudice questo “tipo” di irregolarità, afferendo direttamente l’offerta tecnica, non risultava suscettibile di una postuma integrazione.
E quanto, oggettivamente, sembra rispondere perfettamente al dato letterale dell’attuale norma laddove si legge che il soccorso integrativo (ancora) a pagamento è ammesso per “la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica”.

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FORMAZIONE
Gli appalti pubblici dopo le ultime novità: il decreto correttivo, i provvedimenti attuativi e la prima giurisprudenza sul d.lgs. 50/2016
San Salvo (CH), 13 marzo 2017

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