Il nuovo codice dei contratti, approvato nel Consiglio dei Ministri di giovedì 3 marzo, contribuisce a chiarire una volta e per sempre (si spera) la fattispecie degli incarichi agli avvocati, definendoli come veri e propri appalti di servizi, quali sono, ponendo finalmente (si spera) nel nulla qualsiasi teoria che ammetta l’assegnazione dell’assistenza legale in giudizio come incarico intuitu personae.
L’articolo di Stefano Usai pubblicato oggi nella Gazzetta degli Enti Locali esamina nel dettaglio come interviene sul tema il nuovo codice.
Concentrandosi in particolare sulla “rappresentanza legale” di un cliente, l’articolo 17 del nuovo codice dei contratti prevede che le disposizioni ivi contenute non si applichino a questa tipologia di servizi.
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