Affidamenti diretti di servizi e forniture possibili fino a 40.000 euro; certificazioni delle prestazioni svolte da trasmettere alla Banca dati dei contratti pubblici entro 30 giorni, affidamento in subappalto dei lavori della categoria prevalente fino al 20% in caso di trattativa privata; procedure ristretta con scelta degli offerenti anche per servizi e forniture, possibilità per i contraenti generali di utilizzare i requisiti anche per i lavori subappaltati e affidati a terzi, esclusione della disciplina sull’accordo bonario per i contratti affidati a contraente generale, trattativa privata per gli appalti nel settore dei beni culturali fino a un milione di euro. Confermati il divieto di riserve su progetti validati e il limite del 20% alle varianti. Sono questi alcuni dei principali effetti derivanti dall’esame e dell’approvazione, in commissione bilancio e finanze della Camera, degli emendamenti relativi all’articolo 4 del disegno di legge di conversione del decreto legge 70/2011 (il cosiddetto decreto per lo sviluppo), che contiene diverse modifiche al Codice degli appalti pubblici. Fra le novità approvate in commissione si segnala la modifica all’articolo 62 del Codice che ammette la possibilità di utilizzare la cosiddetta «forcella» nelle procedure ristrette in caso di appalti di servizi e forniture (il cosiddetto passaggio dalla «long list» alla «short list» con una predeterminazione del numero dei soggetti da invitare a presentare offerta), possibilità al momento prevista solo per i lavori. È stato poi approvato un emendamento della Lega Nord che porta da 20.000 a 40.000 euro il limite per procedere ad affidamenti diretti di incarichi di servizi e forniture da parte del Responsabile del procedimento (non è stato invece approvato l’innalzamento della soglia dei 100.000 euro ? fino a 193.000 euro ? per le trattative private con bando relative agli incarichi di progettazione). Nell’emendamento del relatore approvato in commissione sono contenute anche alcune modifiche relative alla disciplina del contraente generale: l’inapplicabilità dell’articolo 240 (accordo bonario) e la possibilità, per i contraenti generali, di utilizzare i lavori subappaltati o affidati a terzi per la qualificazione SOA. Viene inoltre previsto il limite del 20% per i subappalti dei lavori della categoria prevalente in caso di affidamento dell’appalto a trattativa privata (con o senza bando). Passa a un milione (da 500.000 euro) il limite per gli affidamenti a trattativa privata nel settore dei beni culturali, che nel decreto legge era stato portato a un milione e mezzo.
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