Service tax rurale, il potere ai comuni

Fonte: Italia Oggi

Saranno probabilmente i comuni a dover decidere in che modo le attività agricole dovranno essere assoggettate al pagamento della Service tax, che partirà dal prossimo anno, per quanto concerne il servizio di smaltimento rifiuti. Dalle linee guida tracciate dal governo, infatti, emerge che con il nuovo tributo federale gli enti locali avranno una maggiore autonomia nel fissare le tariffe e nel concedere le agevolazioni.

La copertura del costo per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere assicurato dalla Tari, che è la prima delle due componenti della Service tax, mentre la Tasi avrà di mira l’occupazione di fabbricati e al comune sarà demandato il compito di scegliere se tassare la superficie o la rendita catastale dell’immobile.

La Tari sarà dovuta da chiunque occupi, a qualunque titolo, locali e aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Saranno obbligati al pagamento della tassa tutti gli immobili, probabilmente anche quelli a uso abitativo di tipo rurale e quelli strumentali destinati all’esercizio di un’attività agricola. Come ribadito costantemente dalla Cassazione, anche per le attività agricole, la tassa sui rifiuti è dovuta a prescindere dalla natura dell’attività esercitata. Il riconoscimento di un’eventuale esclusione dal pagamento del tributo è legato all’istanza dell’agricoltore, il quale deve dimostrare che locali e aree utilizzate sono produttive di rifiuti speciali soggetti, comunque, a smaltimento tramite un apposito soggetto autorizzato. Quindi, secondo la Suprema corte, non conta la natura agricola dell’attività, ma solo il tipo di rifiuto prodotto.

La superficie produttiva di rifiuti speciali non deve essere conteggiata ai fini della tassazione, purché siano adeguatamente delimitati gli spazi. Queste regole, già applicate per Tarsu e Tia, valgono anche per la Tares e, probabilmente, verranno confermate anche per la tassa che verrà istituita a partire dal 2014.Gli immobili utilizzati per l’esercizio delle attività agricole sono già oggi soggette al prelievo, a meno che gli enti non ritengano di esentarli o, quantomeno, di garantire un trattamento agevolato concedendo delle riduzioni tariffarie. Del resto, per la Tarsu e la Tares il legislatore ha lasciato un’ampia autonomia alle amministrazioni locali nella determinazione sia delle riduzioni tariffarie che, più in generale, delle agevolazioni fiscali. Anche per la Service tax le linee guida governative lasciano dei margini di manovra agli enti.

Non a caso si legge in un comunicato che le tariffe «saranno parametrate dal comune con ampia flessibilità ma comunque nel rispetto del principio comunitario «chi inquina paga» e in misura tale da garantire la copertura integrale del servizio».Dunque, dovrebbe spettare solo al comune decidere se il settore agricolo è meritevole di fruire delle agevolazioni, con eventuali riduzioni tariffarie fino ad arrivare alle esenzioni. Per la Tares già oggi i comuni possono deliberare una riduzione tariffaria nella misura massima del 30% per gli immobili a uso abitativo di tipo rurale.

Peraltro, le nuove disposizioni introdotte con l’articolo 5 del dl 102/2013 danno al comune, a differenza che in passato, anche il potere di stabilire un trattamento agevolato senza che sia più richiesta la copertura finanziaria. In base all’articolo 5 non è più richiesto che le agevolazioni deliberate per la tassa sui rifiuti debbano essere finanziate dal comune con risorse diverse da quelle provenienti dal tributo. La norma ha cancellato la disposizione (articolo 14, comma 19, del dl 201/2011) che imponeva ai comuni la copertura finanziaria in bilancio per la concessione delle agevolazioni non previste dalla legge. È però evidente che la mancata iscrizione in bilancio delle somme per finanziare le agevolazioni va a incidere negativamente su coloro che pagano il tributo, considerato che vanno comunque coperti i costi del servizio.

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