Sempre necessario il passaggio in consiglio

Fonte: Il Sole 24 Ore

Secondo il calendario fissato dal Dl sviluppo, dopo il 12 luglio – cioè 60 giorni dopo l’entrata in vigore del Dl 70/2011 – e in attesa delle discipline regionali, il permesso di costruire in deroga è lo strumento per riqualificare le aree dismesse. È bene anzitutto ricordare che l’articolo 14 del Dpr 380/2001 (permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici) è rilasciato esclusivamente per edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale. Inoltre, la deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare solo i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati dettati dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del Dm 1444/1968, in tema di standard minimi per servizi, densità edilizie massime e distanze inderogabili. Molto opportunamente, dunque, il decreto sviluppo ritiene da un lato che la riqualificazione delle aree urbane costituisca una finalità di interesse pubblico (diversamente l’istituto della deroga non sarebbe utilizzabile), mentre, dall’altro, estende il campo d’azione della deroga anche al mutamento di destinazione d’uso. Sotto quest’ultimo profilo, il principale ostacolo al recupero delle aree dismesse è proprio rappresentato dalla perdurante destinazione produttiva ad esse sovente riconosciuta dal piano regolatore, che inibisce l’insediamento di altre funzioni urbane (come il commercio, la residenza e gli uffici) aventi valore sufficiente a sostenere i costi di bonifica e di trasformazione. Purtroppo però il procedimento della deroga edilizia non è particolarmente spedito, richiedendo pur sempre una apposita delibera del consiglio comunale. Non è quindi sufficiente la firma del dirigente sul permesso di costruire né, tanto meno, la presentazione di una Superdia (nei casi residuali in cui il titolo esiste ancora) o di una Scia. Neppure è possibile che il permesso di costruire possa formarsi per silenzio-assenso secondo le previsioni del Dl 70/2011, valide solo per i progetti conformi (dunque non in deroga) alla disciplina urbanistica ed edilizia applicabile. Il procedimento in deroga resta comunque assai più veloce di quello della variante urbanistica, che impone due delibere consiliari e, in molte Regioni, la ratifica della provincia o della giunta regionale. Un’ultima notazione. Il decreto precisa che il cambio d’uso possa avvenire solo verso destinazioni «compatibili o complementari». La norma parrebbe intendere semplicemente che le nuove destinazioni debbano essere coerenti con il contesto urbano in cui si dovranno inserire, secondo una valutazione discrezionale delegata al consiglio comunale (ovviamente sulla scorta delle indicazioni progettuali e dell’istruttoria degli uffici).

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