Semplificazione antincendio al via

Semplificazione antincendio al via. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre, si applica dal 7 ottobre scorso il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 che snellisce la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi. E la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco del Ministero dell’interno ha emanato il 6 ottobre una circolare con i primi indirizzi operativi per consentire l’immediata applicazione della normativa. Tra le novità della disciplina, come semplificate in una nota della Cgia di Mestre, l’introduzione di un nuovo elenco di attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, elenco che sostituisce quello del 1982. Le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, riportate nell’elenco, sono state classificate in tre categorie: A, B e C, secondo il grado di pericolosità delle stesse. Le attività di categoria A (più semplici), che hanno una ‘regola tecnica’ di riferimento, una volta organizzate ai fini antincendio, potranno iniziare l’attività ed essere in possesso del Certificato di prevenzione incendi (Cpi), presentando segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Per le attività di categoria B (le stesse attività della A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un livello di complessità più alto e prive di una regolamentazione tecnica specifica di riferimento) e C, sarà invece necessario ottenere dai vigili del fuoco lo specifico parere sul progetto di prevenzione incendi presentato. Il parere dovrà essere rilasciato entro 60 giorni dalla richiesta. Successivamente anche per tali attività, l’inizio sarà subordinato alla presentazione di Scia. Per le attività di categoria A e B, i vigili potranno effettuare controlli a campione, entro i 60 giorni successivi alla Scia presentata. Le attività di categoria C saranno invece necessariamente sottoposte ai controlli, sempre entro i 60 giorni successivi alla Scia presentata. I certificati rilasciati sulla base del decreto avranno validità di cinque anni, con esclusione di alcune attività, per le quali il Cpi avrà durata decennale. Per queste ultime attività, inoltre, è previsto un regime transitorio per la presentazione della prima istanza di rinnovo del Cpi. Il regolamento, in armonia con la disciplina sulla Scia rivisita i procedimenti riducendo, garantisce il ministero dell’interno, oneri burocratici e tempi, garantendo al massimo livello la tutela dell’incolumità pubblica.
Lo snellimento delle procedure si basa come detto sul principio di proporzionalità introdotto dal decreto come metro per modulare gli adempimenti amministrativi. Anche le modalità di presentazione delle istanze relative ai procedimenti di prevenzione incendi (ad esempio, valutazione dei progetti, controlli di prevenzione, rinnovo periodico di conformità antincendio, verifiche in corso d’opera, nulla osta di fattibilità) sono aggiornate al quadro normativo vigente, ed è prevista la possibilità di attivarli sia presso lo Sportello unico per le attività produttive (Suap) che presso il comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.

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